Agcom Delibera N. 113/11/CSP

Ordine alla società RAI-Radiotelevisione Italia spa all’immediato riequilibrio dell’informazione durante la campagna elettorale per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 (TG1, TG2, TG3, RAI NEWS) e sanazione al TG1

L’AUTORITÁ
NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 10 maggio
2011;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario
n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5 ;
VISTA la deliberazione in data 5 aprile 2011 della Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “Disposizioni
in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della
concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali
fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni
referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina
(Rieti)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 7 aprile
2011;
VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “Criteri per
la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e4 istituzionale nei telegiornali diffusi
dalle reti televisive nazionali”;
VISTA la delibera n. 179/11/CONS del 30 marzo 2011, recante “Ordine alla
Società Rai Radiotelevisione Italiana Spa (emittente in ambito nazionale Rai Uno) per
il riequilibrio nell’applicazione dei principi sul pluralismo dell’informazione – Tg1”
VISTA la delibera n. 224/11/CONS del 28 aprile 2011, recante
“Provvedimento sul rispetto dei principi in materia di informazione nei telegiornali
durante le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011”;
VISTI gli esposti presentati dagli onorevoli Roberto Zaccaria, Roberto Rao,
Antonio Di Pietro, Benedetto Della Vedova, Bruno Tabacci, Flavia Perina, Leoluca
Orlando, Gennaro Migliore, Giuseppe Giulietti, Carlo Rognoni e Antonio Falomi in
data 4 maggio 2011 ( prot. 0021274) e in data 9 maggio 2011 (prot. 0022176), con i
quali è stato eccepito nei telegiornali diffusi da Rai Uno e da Rai Due il perdurare di
uno squilibrio informativo tra il tempo dedicato alla maggioranza e quello dedicato
all’opposizione, emergente anche dai dati del monitoraggio dell’Autorità del periodo
24-30 aprile, ed inoltre, che le edizioni principali del Tg1 e del Tg2 dei giorni 29 aprile
e 2, 5, 7 e 8 maggio hanno dedicato enorme spazio al Presidente del Consiglio, anche
nella sua qualità di capolista nelle elezioni comunali a Milano, attraverso interviste e
dichiarazioni dal percepibile taglio elettorale. In dipendenza di ciò gli esponenti hanno
richiesto all’Autorità di valutare la conformità della presenza straordinaria e reiterata
dell’on. Silvio Berlusconi, che riunisce la triplice qualità di Presidente del Consiglio, di
leader nazionale del PDL e di capolista dello stesso partito a Milano e Napoli, con la
normativa in materia di par condicio, se e in che misura la posizione soggettiva dell’on.
Berlusconi sia compatibile con tali principi durante la campagna elettorale ed, infine,
l’adozione di atti di effettivo riequilibrio almeno negli ultimi giorni della campagna
elettorale, quando l’impatto dell’informazione radiotelevisiva sugli elettori diventa
decisivo;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Comunicazione politica e Risoluzione
di conflitti di interesse dell’Autorità e le controdeduzioni trasmesse dalla concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alle pretese violazioni lamentate dagli
esponenti;
CONSIDERATO che la disciplina dell’informazione nei periodi elettorali è
stabilita dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di
informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza
e l’imparzialità dell’informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella
gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia,
influenza sulle libere scelte degli elettori;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n.
515 del 1993, come modificato dall’articolo 5 della legge n. 28/2000, dalla data di
convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni riconducibili alla responsabilità di
una testata giornalistica registrata ai sensi di legge, la presenza di candidati, esponenti di
partito e movimenti politici, membri del Governo, deve trovare fondamento
esclusivamente nell’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità
dell’informazione, essendo vietata in tutte le altre trasmissioni ad eccezione di quelle di
comunicazione politica;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della deliberazione in
data 5 aprile 2011 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi i direttori responsabili dei telegiornali sono tenuti
settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata
diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana
precedente. In particolare essi curano che nei notiziari propriamente detti non si
determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, membri del
Governo o di esponenti politici;
CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 8, comma 7, della
deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi il rispetto delle condizioni stabilite per i programmi di
informazione e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d’ufficio
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei
telegiornali non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della
ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al
criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il
consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano
essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l’equa
rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto
politico su cui si fonda il sistema democratico;
CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi
dell’attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per
impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il
profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;
RILEVATO che con la delibera n. 179/11/CONS del 30 marzo, immediatamente
antecedente l’avvio della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 15 e 16
maggio, l’Autorità ha ordinato alla Rai di provvedere nel Tg1 al riequilibrio immediato
tra tempo dedicato alla maggioranza e all’opposizione, evitando altresì la sproporzione
della presenza del Governo, con riserva di verificare l’osservanza dell’ordine attraverso
il monitoraggio dei programmi a partire dal 31 marzo 2011,e, in caso di inottemperanza,
di adottare i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;
RILEVATO che con la delibera n. 224/11/CONS l’Autorità, alla luce dei dati del
monitoraggio relativi ai periodi 31 marzo – 9 aprile, 10-16 aprile e 17-23 aprile, ha
ribadito a tutti i telegiornali di attenersi con particolare rigore ai principi di completezza,
correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste e i
soggetti concorrenti, fino alla fine della campagna elettorale, ricordando che non è
consentito un uso di riprese televisive con presenza diretta, non giustificata, di membri
del Governo o di esponenti politici;
CONSIDERATO che dai dati di monitoraggio forniti dall’Isimm Ricerche e resi
pubblici sul sito dell’Autorità, relativi alla penultima settimana di campagna elettorale
(1-7 maggio), si rileva che le testate Tg1, Tg2, Tg3, Rai News presentano ancora
qualche squilibrio del tempo parola (criterio prevalente di verifica) e del tempo di
notizia (tempi relativi a tutte le edizioni);
CONSIDERATA l’imminente conclusione della campagna elettorale che
impone di dover procedere tempestivamente al riequilibrio dell’informazione nei
notiziari ;
CONSIDERATO, pertanto, di dover rivolgere un ordine di immediato
riequilibrio nel senso che tutte le edizioni dei citati telegiornali, comprese quelle
principali, nelle ultime tre giornate di campagna elettorale (11, 12 e 13 maggio) devono
realizzare il completo equilibrio tra le forze politiche di maggioranza e quelle di
opposizione, sia nel tempo di parola che in quello di notizia, recuperando gli squilibri
verificatisi nelle settimane precedenti;
RICORDATO , inoltre, che ai sensi dell’art. 1 della legge n. 515 del 1993 a tutti
i candidati, qualunque sia il ruolo istituzionale rivestito, non può essere dedicato un uso
ingiustificato di riprese con presenza diretta e che, fino alla chiusura delle operazioni di
voto, la loro presenza è ammessa solo nelle trasmissioni informative ricondotte sotto
testata giornalistica e che il tempo dedicato agli esponenti di governo deve essere
rapportato solo alle loro funzioni governative e nella misura strettamente indispensabile
ad assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. Ciò vale, in particolare,
per il Presidente del Consiglio, il quale è anche capolista nelle elezioni comunali a
Milano;
CONSIDERATO che, in via eccezionale e straordinaria, l’Autorità verificherà
l’osservanza del presente ordine attraverso un monitoraggio giornaliero. In caso di
inosservanza dell’ordine, tenuto conto dei richiami già rivolti, saranno applicate saranno
applicate, senza ulteriore preavviso, le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 31,
della legge n. 249/97, nonché , ai sensi dell’articolo 10, comma 8, lett. a) della legge n.
28/2000, la trasmissione del messaggio recante l’indicazione della violazione commessa
e della sanzione irrogata;
RILEVATO che, con riferimento al Tg1, si ravvisa altresì la sussistenza per
l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 1, comma 31, della legge
n. 249/97 (pari nel minimo edittale a euro 10.330,00 e nel massimo edittale a euro
258.230,00), per l’inadeguata osservanza dell’ordine impartito con la citata delibera n.
179/11/CONS del 30 marzo 2011 e del successivo richiamo di cui alla delibera n.
224/11/CONS;
RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti illustrati nella misura di
circa 10 volte il minimo edittale, pari a euro 100.000 (centomila/00) per la violazione
dell’articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 in quanto:
– con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in
essere deve ritenersi elevata per la rilevanza costituzionale del bene giuridico
protetto dalla norma violata;
– con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione: l’attività svolta dalla società non risulta adeguata a
tale scopo, rilevandosi, viceversa, la mancata osservanza del richiamo impartito
dall’Autorità e la mancata correzione spontanea dello squilibrio sulla base dei dati di
monitoraggio settimanalmente pubblicati dall’Autorità, come richiesto dall’art. 6,
comma 3, della deliberazione del 5 aprile 2010 della Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ;
– con riferimento alla personalità dell’agente: la società Rai-Radiotelevisione italiana
S.p.A. è concessionaria pubblica del servizio di radiodiffusione ed è dotata di
un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del
quadro normativo e del contratto di servizio;
– con riferimento alle condizioni economiche dell’agente: le stesse sono tali da
consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;
UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Sebastiano Sortino,
relatori ai sensi dell’articolo 29 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità”;
ORDINA
Alla Società RAI – Radiotelevisione Italiana:
– di provvedere all’immediato riequilibrio nel Tg1, nel Tg2, nel Tg3 e in Rai News nel
senso che tutte le edizioni dei telegiornali , comprese quelle principali, nelle ultime tre
giornate di campagna elettorale (11, 12 e 13 maggio) devono realizzare il completo
equilibrio tra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione, sia nel tempo di
parola che in quello di notizia, recuperando gli squilibri verificatisi nelle settimane
precedenti. Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 515 del 1993 a tutti i candidati, qualunque
sia il ruolo istituzionale rivestito, non può essere dedicato un uso ingiustificato di riprese
con presenza diretta e , fino alla chiusura delle operazioni di voto, la loro presenza è
ammessa solo nelle trasmissioni informative ricondotte sotto testata giornalistica; il
tempo dedicato agli esponenti di governo deve essere rapportato solo alle loro funzioni
governative e nella misura strettamente indispensabile ad assicurare la completezza e
l’imparzialità dell’informazione. Ciò vale, in particolare, per il Presidente del Consiglio,
il quale è anche capolista nelle elezioni comunali a Milano. In via eccezionale e
straordinaria, l’Autorità verificherà l’osservanza del presente ordine attraverso un
monitoraggio giornaliero. In caso di inosservanza dell’ordine, tenuto conto dei richiami
già rivolti, saranno applicate saranno applicate, senza ulteriore preavviso, le sanzioni
previste dall’articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, nonché , ai sensi dell’articolo
10, comma 8, lett. a) della legge n. 28/2000, la trasmissione del messaggio recante
l’indicazione della violazione commessa e della sanzione irrogata;
– di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la
violazione dell’articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, come accertata in premessa
in relazione al Tg1
INGIUNGE
Alla citata società di versare la predetta la predetta somma alla Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione
al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale
“Sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.
113/11/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto
pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.
Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale,
o in copia autenticata, a questa Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi
avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed
inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della
legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine
per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del
medesimo.
Roma, 10 maggio 2011
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello Sebastiano Sortino
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

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