Agcom, delibera N. 220/11/CSP: regolamento per la trasmissione di film vietati ai minori

Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

 
L’AUTORITÁ
NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 luglio 2011;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 29 marzo 2010, n.73;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1° aprile 2011, recante “Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 2 maggio 2011, n.100;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11, del “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, così come modificato dall’articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, è attribuito all’Autorità il compito di adottare, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l’indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico, film vietati ai minori di diciotto anni e programmi classificabili a visione per soli adulti;
CONSIDERATO che l’Autorità, stante la complessità di predisposizione della disciplina da adottare, unitamente alla necessità di attivare una procedura di coregolamentazione, ha rilevato la necessità di costituire un tavolo tecnico aperto a tutti i soggetti interessati al fine di esaminare proposte in merito all’individuazione degli accorgimenti tecnici da adottare per il raggiungimento delle finalità indicate dall’articolo 34 del “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, anche avvalendosi della collaborazione dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione del Dipartimento delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, nonché, ai sensi dell’articolo 35 del citato “Testo unico”, della collaborazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori e di pervenire alla individuazione di una soluzione il più possibile condivisa in vista del provvedimento finale;
VISTA la delibera n. 88/10/CSP del 6 maggio 2010 recante “Costituzione del tavolo tecnico per l’adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte di minori di contenuti  audiovisivi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”;
VISTI gli esiti dei lavori del tavolo tecnico conclusi in data 18 ottobre 2010 con una proposta comune presentata dalla  maggioranza degli operatori ed associazioni rappresentative delle emittenti locali partecipanti;
CONSIDERATO che la suddetta proposta comune degli operatori presenti al tavolo tecnico prevedeva, tra l’altro, che i programmi destinati agli adulti vengano offerti con una funzione di controllo parentale che “consenta di inibire” la visione, divergendo – come evidenziato nel corso dei lavori del tavolo tecnico dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e minori – dal criterio generale che la norma impone espressamente di attuare, consistente nell’adozione di un sistema che permanentemente ed obbligatoriamente inibisca l’accesso ai contenuti per adulti, salva la facoltà dell’utente maggiorenne di disabilitare il blocco mediante un meccanismo di identificazione e controllo specifico e selettivo dell’accesso;
CONSIDERATO che nella procedura di co-regolamentazione – intesa quale strumento giuridico di collegamento e collaborazione tra gli operatori privati ed il soggetto pubblico nel perseguimento di obiettivi pubblici – sussiste in capo a quest’ultimo la facoltà/responsabilità di ricondurre il testo adottato con detta procedura dal concorso dei soggetti privati ai principi e ai criteri che la normativa primaria ha espressamente indicato nel caso in cui la regolamentazione scaturita se ne discosti;
CONSIDERATO che la Commissione, nella riunione del 17 dicembre 2010, ha stabilito di sottoporre all’esame degli Operatori ed associazioni rappresentative delle emittenti locali partecipanti al tavolo tecnico talune modifiche al testo formulato nella suddetta proposta comune ritenute opportune al fine di soddisfare le condizioni richieste dalla legge, e in particolare: la specificazione che il parental control dovrebbe inibire la visione non solo alla prima utilizzazione, ma a ogni successivo accesso, salva la possibilità di disattivazione mediante il sistema di identificazione; la precisazione che il codice segreto deve essere specifico e non standard, e che quindi la «personalizzazione successiva» di cui al testo della posizione comune deve intendersi come «successiva modifica» del codice da parte dell’utente;
CONSIDERATO che nella riunione tenutasi in data 20 gennaio 2011 gli Operatori e le Associazioni interessate, dopo aver preso cognizione delle modifiche proposte dall’Autorità, hanno rilevato che la soluzione prospettata non risulta tecnicamente realizzabile con particolare riferimento al meccanismo di identificazione e controllo specifico e selettivo dell’accesso dell’utente, che presenta complessità organizzative non gestibili e un ingiustificato impatto economico sui fornitori di servizi di media audiovisivi;
RILEVATO che la Commissione, nella riunione del 28 aprile 2011, preso atto dei rilievi e delle osservazioni formulate, ha ritenuto di apportare alcune modifiche al testo – consistenti, in particolare, nella previsione che i programmi destinati agli adulti vengano offerti con una funzione di controllo parentale che “ne inibisca specificamente e selettivamente l’accesso sin dalla prima utilizzazione e ad ogni successiva fruizione” – che sono state sottoposte ai partecipanti al tavolo tecnico in data 7 luglio 2011;
RITENUTO, a fronte delle osservazioni formulate dai partecipanti al tavolo tecnico, che le esigenze di tutela dei minori, i criteri generali indicati dall’articolo 34, comma 5, e i vincoli tecnici, economici e organizzativi rappresentati da ciascuna delle
possibili soluzioni tecniche, siano adeguatamente conciliati da una regolamentazione che preveda l’implementazione di una funzione di controllo parentale che inibisca permanentemente l’accesso ai programmi destinati agli adulti, fatta salva la possibilità per l’utente maggiorenne di disattivare detto sistema mediante l’inserimento di un codice segreto, personale specifico e individualizzato diverso da quello standard preimpostato dal produttore del dispositivo di accesso, con modalità che i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a rendere note all’utente in maniera riservata;
CONSIDERATO che, stante il differimento della piena applicazione dei regolamenti di cui alle delibere nn. 606/10/CONS e 607/10/CONS, relative all’abilitazione all’esercizio dell’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta e fornitore di servizi di media audiovisivi lineari su altri mezzi trasmissivi, il regolamento di cui alla presente delibera non trova allo stato applicazione a fattispecie quali web tv e connected tv, per la regolamentazione delle quali si rende pertanto necessaria l’istituzione con separato provvedimento di un apposito tavolo tecnico;
RITENUTO di dover prevedere, tenuto conto della necessità di interventi tecnici finalizzati alla realizzazione delle modifiche dei sistemi di diffusione e codifica dei segnali di trasmissione e dei relativi decodificatori, un periodo transitorio della durata di sei mesi per l’aggiornamento delle procedure tecniche intese all’implementazione del controllo parentale come richiesto dal testo regolamentare;
RILEVATO che le osservazioni emerse nel corso della riunione del 7 luglio 2011 e le esigenze manifestate dagli operatori intervenuti, sono state tenute in considerazione nella formulazione finale del testo;
RITENUTO, per l’effetto, che la disciplina recata dal testo risulti a tutti gli effetti adottata con procedure di co regolamentazione, risultando dalla interlocuzione delle parti interessate e constando di un testo sostanzialmente condiviso;
VISTA la proposta della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;
UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
 
DELIBERA
 
1. È approvato il provvedimento recante “Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, riportato nell’allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Roma, 22 luglio 2011
 
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
 
IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino
 
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello
 
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
 
Roberto Viola
 
ALLEGATO A ALLA DELIBERA N 220/11/CSP DEL 22 luglio 2011
 
 
«Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»
 
1. I programmi di cui al comma 3, dell’articolo 34 del Testo Unico sono offerti dai fornitori di servizi media audiovisivi, con una funzione di controllo parentale che ne inibisca specificamente e selettivamente l’accesso, sin dalla prima utilizzazione e ad ogni successiva fruizione, salvo quanto previsto al successivo comma 3 circa la facoltà di eliminazione del controllo.
2. L’abilitazione alla visione dei predetti programmi può avvenire esclusivamente mediante l’inserimento, da parte dell’utente maggiorenne, di un codice segreto personale specifico e individualizzato. Non costituisce codice segreto idoneo a tale scopo il PIN standard preimpostato dal produttore del dispositivo di accesso, reperibile normalmente nel manuale di istruzioni dello stesso o fornito mediante altre modalità. Tale PIN standard preimpostato può essere utilizzato per l’accesso a una procedura di personalizzazione del codice segreto necessaria per consentire la visione dei contenuti classificati per soli adulti.
3. I fornitori di servizi media audiovisivi che intendano offrire i programmi di cui al comma 3, dell’articolo 34, rendono note all’utente maggiorenne, con apposite modalità riservate, la funzione di controllo parentale e le procedure per l’impostazione del codice segreto abilitante alla visione. E’ fatta salva, in ogni caso, la libertà dell’utente maggiorenne di eliminare stabilmente la funzione di controllo parentale mediante procedure che saranno allo stesso comunicate secondo le predette modalità. L’utente potrà altresì, riattivare in ogni momento l’inibizione alla visione di tali programmi nonché ripersonalizzare il PIN. Alla luce di quanto disposto dalle Delibere 606/10/CONS e 607/10/CONS in merito alla relativa entrata in vigore, la presente disposizione non si applica, allo stato, ai programmi trasmessi su piattaforma WebTV o tramite Connected TV, salvo quanto previsto al successivo punto 7.
4. I fornitori di servizi media audiovisivi che offrono i contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 34 del Testo Unico forniscono, inoltre, la descrizione della funzione di controllo parentale e delle procedure di funzionamento sui propri siti web nonché adeguata ed esauriente informazione sulla classificazione dei contenuti di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° aprile 2011 attuativo dell’articolo 34, comma 1 del Testo Unico dei servizi media audiovisivi.
5. I fornitori di servizi di media audiovisivi che trasmettono i contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 34 del Testo Unico adeguano le procedure tecniche per garantire l’osservanza delle previsioni di cui al precedente punto 2. entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, e a tal fine operano con la massima diligenza, nei loro rapporti con i produttori e/o importatori di apparecchi di ricezione e anche attraverso i loro enti associativi, al fine di assicurare nel predetto termine la conformità alle disposizioni del presente regolamento dei dispositivi di ricezione messi in commercio.
6. Con riferimento ai dispositivi di ricezione già installati e quelli attualmente in commercio, i fornitori di servizi di media audiovisivi che trasmettono i contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 34 del Testo Unico porranno in essere adeguate attività informative anche personalizzate e individuali atte a sensibilizzare l’utenza adulta circa la necessità di impostare un PIN personalizzato per inibire la fruizione dei predetti contenuti da parte dei minori.
7. Per la definizione delle specifiche regole applicabili alla diffusione dei contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 34 del Testo Unico nell’ambito di servizi di media audiovisivi a richiesta e lineari su altri mezzi trasmissivi di cui alle delibere nn. 606/10/CONS e 607/10/CONS sarà istituito con apposita separata delibera uno specifico Tavolo Tecnico, aperto alla partecipazione di rappresentanti degli ISP e dei fornitori di media audiovisivi a richiesta e lineari su altri mezzi trasmissivi.

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