Agcom Delibera N. 80/09/CIR

Misure urgenti di modifica ed integrazione del Piano di numerazione di cui alla delibera N. 26/08/CIR e s.m.i.

 
L’AUTORITA’
 
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 dicembre 2009;
 
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
 
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 
VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
 
VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 2 marzo 2006, n. 145, concernente l’adozione del “Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;
 
VISTA la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008 recante: “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 – Suppl. Ordinario n. 181;
 
VISTA la delibera n. 34/09/CIR del 09 luglio 2009, recante “Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR” , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 06/08/2009;
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla modifica ed integrazione del vigente Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e della relativa disciplina attuativa, con la finalità di introdurre talune disposizioni in grado di dare soluzione a criticità emerse nella fase attuativa del Piano stesso;
 
CONSIDERATO, in particolare, che la delibera n. 26/08/CIR, così come modificata dalla delibera n.34/09/CIR, prevede che talune disposizioni del Piano di numerazione, con riferimento in particolare a quelle relative alla decade 4, entrino in vigore il l° febbraio 2010;
 
CONSIDERATO che, allo stato, risulta che potrebbero verificarsi ritardi nella migrazione verso nuova numerazione, conforme alla delibera n. 26/08/CIR, di parte dei servizi a sovrapprezzo offerti sulla predetta numerazione in decade 4, e che la clientela potrebbe non essere sufficientemente informata dei cambi di numerazione;
 
RITENUTO che sussiste la necessità di adottare in tempo utile misure atte a consentire l’introduzione della nuova disciplina della numerazione in decade 4 salvaguardando l’utenza attraverso una adeguata informazione ed evitando per quanto possibile discontinuità nell’erogazione dei servizi ed aggravi di spese per l’utenza, prevedendo, a tal fine, un periodo, che si estenda fino e non oltre il 30 aprile 2010, in cui i servizi offerti siano raggiungibili oltre che con nuova numerazione anche eventualmente con quella precedentemente utilizzata, con l’obbligo, in quest’ultimo caso, di fornire un messaggio informativo relativo al cambio di numerazione; inoltre, in un successivo secondo periodo, fino e non oltre il 31 luglio 2010, la numerazione precedentemente in uso può essere utilizzata esclusivamente per fornire il messaggio informativo relativo al cambio di numerazione;
 
RITENUTO che le misure che precedono, di natura transitoria e cautelative per l’utenza, possano essere adottate anche senza consultazione pubblica, procedura che comporterebbe, peraltro, lo svolgimento di un procedimento di durata non compatibile con la scadenza richiamata;
 
CONSIDERATO che alcuni operatori ed alcuni fornitori di contenuti riuniti in una associazione denominata AssoCSP hanno evidenziato che l’attuale previsione regolamentare di cessazione di tutte le numerazioni in decade 4 precedentemente in uso per servizi a sovrapprezzo e acquisizione di nuove numerazioni determini notevoli costi, anche in termini pubblicitari, oltre che richiedere tempi considerevoli per la implementazione delle variazioni delle numerazioni; hanno pertanto richiesto, in particolare l’associazione AssoCSP con istanza datata 19 novembre 2009, che sia consentita la prosecuzione dei servizi a sovrapprezzo che utilizzano numerazione che risulti conforme a tutte le regole di cui all’art. 21 della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.;
 
CONSIDERATO che le informazioni rese disponibili all’Autorità da parte dai soggetti interessati non hanno consentito di escludere che l’eventuale prosecuzione di quelle numerazioni attualmente in uso che risultassero comunque rispettose delle regole di cui all’art. 21 della delibera n. 26/08/CIR, non costituisca un vantaggio competitivo nei confronti dei soggetti che sono obbligati dalle nuove regole a cambiare numerazione;
 
RITENUTO, per contro, che l’attuale previsione contenuta nella delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. non crei distorsioni competitive in quanto prevede la cessazione dell’uso attuale delle numerazioni in decade 4 utilizzate per servizi a sovrapprezzo, indipendentemente dalla conformità alla nuova disciplina, mentre non si può escludere che in più di un caso la prosecuzione dell’offerta di alcuni servizi sulle medesime numerazioni precedentemente utilizzate possa costituire un vantaggio competitivo, per quanto in precedenza osservato, rispetto ad analoghi servizi costretti per mera casualità a modificare la numerazione e, allo stesso tempo, comportare criticità nelle procedure di assegnazione, in particolare nei riguardi dell’individuazione dei soggetti assegnatari della numerazione stessa; pertanto l’istanza di prosecuzione delle numerazioni attualmente in uso non appare accoglibile;
 
CONSIDERATO che in casi di specifici dispositivi, non riconfigurabili da remoto né dal cliente, che usano esclusivamente in modalità automatica numerazione in decade 4 non necessariamente nota alla clientela, è comunque fatta salva la possibilità che l’Autorità esamini, caso per caso, l’eventualità di consentire la prosecuzione di tale utilizzo fino al termine, inderogabile, del 1° febbraio 2011, previsto per l’eventuale nuova assegnazione di detta numerazione secondo la disciplina della delibera n 26/08/CIR e s.m.i., valutando se, in tali casi, la continuazione dell’utilizzo non abbia alcuna conseguenza negativa sotto i profili della tutela dell’utenza, dell’assegnazione e gestione della numerazione e della non discriminazione;
 
CONSIDERATO che gli operatori, anche per conto dei soggetti destinatari delle raccolte fondi, hanno chiesto la rimozione dell’obbligo del blocco degli SMS/MMS privi di contenuto, di cui all’art. 23, comma 1 bis, per le numerazioni a codice 455 attribuite nel Piano di numerazione a servizi di raccolta fondi a fini benefici di utilità sociale;
 
CONSIDERATO che, in relazione ai predetti servizi di raccolta fondi, per prassi in precedenza comunemente adottata, gli operatori hanno consentito la raccolta anche attraverso SMS/MMS a contenuto nullo e che tale modalità costituisce un comportamento abituale per gli utenti di tali servizi;
 
CONSIDERATO, altresì, che gli operatori hanno dichiarato di non aver ricevuto nel passato casi significativi di lamentele dalla clientela e che, in ogni caso, gli accordi con i soggetti promotori delle raccolte fondi consentono agli operatori di provvedere ad effettuare gli storni di quanto addebitato su semplice richiesta dei clienti che non riconoscono l’addebito, senza ulteriori procedure di verifica;
 
RITENUTO che la valenza sociale del servizio, l’assenza di casi di lamentele e la possibilità per i clienti di poter ricevere, su loro semplice richiesta, lo storno di eventuali addebiti per donazioni, costituiscano motivazioni sufficienti a giustificare la rimozione della condizione posta a tutela della clientela di cui all’art. 23, comma 1 bis, relativa al blocco degli SMS/MMS privi di contenuto;
 
RITENUTO, per le suddette motivazioni che, anche in questo caso, non si ravvisa la necessità di una consultazione pubblica per adottare un emendamento all’attuale disciplina;
 
CONSIDERATO infine che l’Autorità sta attuando una costante azione di monitoraggio dell’implementazione delle nuove disposizioni introdotte dal Piano di numerazione, attraverso il confronto con i soggetti interessati, e che le ulteriori questioni già portate all’attenzione dell’Autorità ed attualmente oggetto di approfondimento potranno, all’occorrenza, esitare in ulteriori interventi di modifica ed integrazione del Piano di numerazione;
 
RITENUTA, pertanto, l’opportunità di provvedere con urgenza alle modifiche ed integrazioni delle disposizioni del Piano di numerazione e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., secondo le valutazioni sopra riportate;
 
UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
 
DELIBERA
 
Articolo 1
 
(Modifiche ed integrazioni delle disposizioni)
 
1. L’allegato A alla delibera n. 26/08/CIR, così come modificato ed integrato dalla delibera n. 34/09/CIR, è ulteriormente modificato ed integrato come disposto dai commi che seguono.
 
2. Il comma 2bis dell’art.21 è sostituito dal seguente:
 
“2bis. L’utilizzo delle numerazioni di cui al comma 1, lettera e), da parte degli operatori avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, non è subordinato a preventiva assegnazione di diritti d’uso, ma è comunicato dall’operatore all’Autorità ed all’Amministrazione competente, di norma con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. La comunicazione include il prezzo praticato, la descrizione esaustiva del servizio espletato, l’indicazione del soggetto destinatario e delle finalità della raccolta fondi, la durata della campagna di raccolta. Per tali numerazioni non si applica il comma 1 bis dell’art. 23”.
 
3. Il comma 3 dell’art. 30 è sostituito dal seguente:
 
“3. Le disposizioni di cui all’art. 9 riguardanti il codice 4 per la fornitura di servizi interni di rete entrano in vigore a partire dal 1° febbraio 2010. Fino a tale data è consentita la prosecuzione delle utilizzazioni di numeri a codice 4 in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento. E’ consentita l’attivazione di nuove numerazioni a codice 4 per servizi a sovrapprezzo solo in coerenza con le disposizioni dell’art. 21. Al fine di tutelare gli utenti, l’Amministrazione competente non assegna per la fornitura di servizi a sovrapprezzo prima del 1° febbraio 2011 numeri a codice 4 utilizzati dagli operatori alla data del 24 luglio 2008 per la fornitura di servizi tramite SMS/MMS e trasmissione dati. Per i numeri a codice 4 utilizzati dagli operatori alla data del 24 luglio 2008, è consentito, fino e non oltre il 31 luglio 2010 usare il numero per fornire in risposta un messaggio fonico pre-registrato, nel caso di servizi in fonia, ovvero un SMS nel caso di servizi SMS/MMS e dati, recante l’indicazione della nuova numerazione sulla quale il medesimo servizio è disponibile ed, eventualmente, delle nuove modalità di fruizione. Per le comunicazioni dirette a tali numeri, è consentito, fino e non oltre il 30 aprile 2010, anche instradare, sia le chiamate in fonia sia le comunicazioni SMS/MMS e dati, verso il medesimo servizio fornito mediante nuove numerazioni, fermo restando l’obbligo di fornire contestualmente la predetta indicazione relativa alla nuova numerazione sulla quale il medesimo servizio è disponibile”.
 
Il presente provvedimento è comunicato al Ministero dello sviluppo economico ed è pubblicato nel sito web dell’Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità.
 
Roma, 16 dicembre 2009
 
f.f. IL PRESIDENTE
Stefano Mannoni
 
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni
 
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

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