Avvocato specialista: iter continuo di aggiornamento e studio. Da giugno 2011 in vigore nuovo regolamento CNF

Il 24 settembre scorso il Consiglio nazionale forense ha approvato – nelle more dell’approvazione del controverso progetto di riforma professionale fermo in Senato – il regolamento recante la disciplina cui saranno soggetti, a partire da giugno del prossimo anno, gli avvocati che vorranno fregiarsi del titolo di specialista in una determinata branca del diritto.

Il testo individua 11 aree di specializzazione nelle quali l’avvocato potrà conseguire il titolo e le relative modalità di acquisizione. L’aspirante specialista potrà scegliere al massimo due aree di competenza tra il diritto di famiglia, diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto industriale, diritto della concorrenza, diritto tributario, diritto amministrativo, diritto della navigazione, diritto dell’Unione europea e infine diritto penale. Per conseguire il titolo sarà necessario possedere determinati requisiti tra cui, in primis, una iscrizione all’albo ininterrotta da almeno 6 anni, aver frequentato continuativamente per almeno due anni una scuola o un corso di specializzazione (riconosciuti dal CNF) della durata complessiva di non inferiore alle 200 ore, e, da ultimo, aver sostenuto con successo un esame tenuto presso lo stesso CNF. L’esame da ultimo menzionato consisterà in una prova scritta, attinente le materie dell’area specialistica scelta, e una prova orale, in cui il candidato dovrà dimostrare di conoscere la materia anche grazie alla pregressa esperienza acquisita. Inoltre, il mantenimento del titolo implicherà ulteriori oneri a carico dello specialista il quale dovrà, nell’arco del triennio, maturare e conseguire almeno 120 crediti formativi (di cui almeno 30 in un anno) attraverso corsi di aggiornamento riconosciuti dal Consiglio. È fatta salva la facoltà in capo al CNF di revisionare, ove necessario e a seguito di osservazioni pervenute da consultazioni con ordini e associazioni di avvocati, le disposizioni del regolamento in esame entro un anno dall’entrata in vigore. (M.C. per NL)

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