“Brevi estratti di cronaca”: sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento Agcom

La diffusione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, potrà avvenire esclusivamente nell’ambito dei notiziari fino a 48 ore dalla conclusione dell’evento e non potrà superare i 90 secondi complessivi per ogni evento.

La trasmissione potrà essere effettuata dai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari “indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica utilizzata, dalla modalità di trasmissione in chiaro o criptato e dall’ambito territoriale”, mentre i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta potranno utilizzare immagini dell’evento per i brevi estratti di cronaca solo nell’ambito degli stessi programmi già da loro diffusi in modalità lineare. Le emittenti operanti in ambito locale potranno acquisire e diffondere solo immagini di avvenimenti di grande interesse pubblico che interessino l’ambito territoriale legittimamente servito. Queste alcune delle previsioni contenute nello schema di regolamento sulla disciplina della diffusione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico, che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sottoposto a consultazione con delibera n. 303/10/CONS, al fine di giungere alla sua emanazione in attuazione dell’art. 32-quater del D.L.vo n. 177/2005 e s.m.i., introdotto dall’art. 8, c. 1, del D.L.vo n. 44/2010 (c.d. Decreto Romani), di recepimento della Direttiva UE 2007/65/CE . Come chiarito nel preambolo dello schema, con le recenti modifiche apportate al Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.L.vo n. 177/2005), “il legislatore ha inteso codificare l’avvenuto bilanciamento fra il diritto allo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno e il diritto all’informazione nell’ambito dei servizi media audiovisivi, consentendo ai fornitori di servizi media l’esercizio del diritto di cronaca, all’interno dei programmi d’informazione”. Ciò in linea con quanto già previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela del diritto d’autore (L. n. 633/1941 e s.m.i.), che all’art. 65, c. 2, consente la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo (con obbligo di indicazione della fonte, salvo caso di impossibilità). Lo schema di regolamento – su cui si potranno far pervenire documenti ed osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione in G.U. (non ancora avvenuta) – prevede, appunto, il divieto per le emittenti televisive, anche analogiche, di utilizzare i brevi estratti di cronaca nei programmi di intrattenimento; l’utilizzo potrà avvenire, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, nei notiziari (cioè nelle trasmissioni informative “a carattere generale, anche in relazione alla natura tematica del canale, con programmazione quotidiana all’interno di fasce orarie prestabilite”) e con indicazione della fonte mediante apposita scritta in sovraimpressione per tutta la durata dell’estratto. I brevi estratti di cronaca, che le emittenti protranno scegliere liberamente, dovranno poi riguardare esclusivamente singoli eventi che godano “di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo”. A riguardo l’Agcom, nel provvedimento sottoposto a consultazione, definisce “evento di grande interesse pubblico: l’evento singolo, consistente o in una gara sportiva disputata in un giorno solare o la singola manifestazione il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico, che gode di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo”. In tale definizione vengono inclusi oltre ad avvenimenti sportivi tassativamente individuati, considerati di particolare rilevanza per la società (Olimpiadi estive ed invernali; tutte partite dei mondiali calcio; tutte le partite degli europei di calcio; tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali; finale e semifinali della Champions League e della Europa League; Giro d’Italia; Gran Premi automobilistici di Formula 1; Gran Premi motociclistici di Moto GP; finali e semifinali dei mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby; finale e semifinali dei tornei di tennis del grande SLAM, della Coppa Davis e degli Internazionali d’Italia di tennis; campionato mondiale di ciclismo su strada; regate di vela dell’America’s Cup), anche le “singole manifestazioni di carattere culturale o artistico, quali festival, mostre e concorsi, religioso o di intrattenimento i cui diritti di trasmissione siano detenuti in esclusiva”, di cui non viene fornita un’elencazione generale, rinviando a valutazioni caso per caso. Al fine di assicurare alle emittenti televisive che non siano assegnatarie dei diritti di esclusiva di poter disporre del materiale audiovisivo, lo schema di regolamento prevede poi che le medesime emittenti possano acquisire le immagini accedendo al segnale di trasmissione o di contribuzione del soggetto assegnatario dei diritti oppure recandosi presso il luogo per riprendere l’evento, previo consenso all’accesso da parte dei titolari e assegnatari dei diritti, e con l’obbligo di estrapolare, dalla ripresa, solo immagini per la durata massima di 90 secondi. E’ poi richiesto che le condizioni di accesso all’avvenimento siano comunicate non oltre una settimana prima della data dell’evento e che siano eque, ragionevoli e non discriminatorie. L’Autorità ha infine rinviato alle procedure fissate con delibera n. 352/08/CONS (relativa alla risoluzione di controversie tra operatori di comunicazione), per i casi in cui sorgano dispute tra emittenti inerenti la qualificazione dell’evento come avvenimento di grande interesse pubblico, la definizione delle modalità tecniche di trasmissione dei brevi estratti di cronaca e la corresponsione di un equo compenso per l’accesso al segnale dell’emittente o al luogo in cui si svolge l’evento. Tale previsione consentirebbe all’Agcom di decidere essa stessa sulle controversie. (D.A. per NL)

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