Consulenza fiscale. Urge una norma per i professionisti senza albo: esercizio libero, autonomo contro la confusione della sentenza n. 285/2011

Roberto Falcone, Presidente della Lapet (Associazione nazionale tributaristi), rilegge, spoglia e contesta la sentenza n. 285 del 25 febbraio 2011, che condanna al reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) di dottore commercialista, il consulente del lavoro che esercita attività di consulenza e assistenza fiscale.

La VI Sezione penale, infatti, ha concentrato in 18 righe una motivazione priva di coerenza e fondamento, soprattutto alla luce della Giurisprudenza costante in ambito tributario. L’orientamento prevalente e consolidato, infatti, ha segnato nel corso degli anni l’assunto che le prestazioni in campo tributario e fiscale non sono riservate a professionisti iscritti ad albi. Ergo: sono attività espletabili da chiunque in virtù del regime di libertà proprio del lavoro autonomo. Alla base di tale pronuncia della Corte Suprema c’è una pericolosa confusione tra attività libere e riservate, nello specifico la Corte cade nell’errore di considerare la “protezione” come correlata alla professione in sé, a causa della speciale abilitazione che ne costituisce l’oggetto e ne delinea l’ambito. Assolutamente non è questo l’iter corretto, in quanto non può dirsi riservata complessivamente una professione in quanto tale, bensì solo le prestazioni ed attività specifiche della professione stessa. È qui che occorre distinguere le attività “riservate” in senso tecnico-giuridico da quelle strumentali alla professione e quindi non esclusive. Alla fine di una simile valutazione all’interno dell’ambito professionale, è possibile parlare di riserva. Di conseguenza l’imputabilità del reato di cui all’art. 348 c.p., è legata alla presenza di attività tipiche ex lege della professione, per l’esercizio delle quali è necessaria la speciale abilitazione del professionista. È palese quindi quanto sia “contaminata” la ratio della pronuncia in esame, vittima del vizio di fondo quale riferimento all’abilitazione alla professione in sé e non agli atti professionali. Quindi, se solo l’atto tipico è “riservato” e precluso agli altri ex lege, gli adempimenti in materia fiscale e tributaria sono espletabili da chiunque. Ciò non è che il riflesso della costante linea giurisprudenziale, che non può che oscurare e indebolire la fumosa ed ininfluente sentenza n. 285. La cura a questo male è, secondo il presidente Roberto Falcone, la legge sul riconoscimento delle nuove professioni quale proposta di legge che disciplina le professioni associative, con la volontà di separare nettamente le attività dei senz’albo da quelle degli ordini. Il D.L. di disposizioni in materia di professioni associative, volto alla libertà di esercizio e all’autonomia, è sicuramente la risposta al contesto caotico e offuscato dalla recente pronuncia. (C.S. per NL)

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