Contenuti digitali su radio-tv-internet, obbligatorietà della testata giornalistica. Disamina giuridica

Come noto, ai sensi del c. 1 dell’art. 1 della L. 62/2001, per “prodotto editoriale” si intende “il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.

Ai sensi del successivo comma 3. dell’art. 1 della medesima L. 62/2001 al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 08/02/1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47/1948. Peraltro, l’Allegato A alla Delibera 353/11/CONS , all’art. 9, al comma 1, statuisce che “I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi secondo le norme vigenti”, precisando, col comma 2, che “I direttori dei telegiornali sono considerati direttori responsabili ai sensi dell’articolo 32 – quinquies, comma 1, del Testo unico”. Si ricorda, inoltre, che analoghi obblighi sono previsti in capo ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite e ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, aventi i requisiti previsti dalla Delibera Agcom 606/10/CONS. Ne consegue che non solo le emittenti radiotelevisive analogiche, ma anche i soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi e dati che diffondono, quale che sia la tecnologia trasmissiva, prodotti editoriali a contenuto informativo devono dotarsi di testata giornalistica regolarmente registrata all’Ufficio Stampa del Tribunale territorialmente competente. Il suddetto obbligo prescinde dal fatto che si usufruisca o meno di provvidenze editoriali o contributi statali a vario titolo. In merito a questo ultimo aspetto, si ribadisce che, in relazione all’attribuzione delle provvidenze all’editoria ai soggetti titolari di più concessioni radiotelevisive, l’Ufficio per le politiche multimediali di comunicazione istituzionale e di sviluppo dell’emittenza radiotelevisiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è, in più occasioni, espressa nel senso di riconoscere i contributi statali esclusivamente alle emittenti che abbiano registrato singole testate giornalistiche presso il Registro Stampa del Tribunale competente. Ciò significa che, al fine di accedere alle provvidenze all’editoria per ciascuna impresa esercita, corre l’obbligo, per i soggetti pluriconcessionari, di registrare singole testate giornalistiche per ciascuna delle emittenti gestite e di presentare separate domande per le medesime. Si rileva che il suddetto orientamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri conferma quanto già evidenziato (con largo anticipo) da questa struttura con circolare del 27/10/2004. (E.G. per NL)

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