Decreto legislativo, 28 giugno 2012, n. 120

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’ televisive. (12G0137)

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare
gli articoli 1, 2, 26 e l’allegato B;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media
audiovisivi;
Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle
attivita’ televisive;
Vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva
89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l’esercizio delle attivita’ televisive;
Vista la legge 23 agosto, 1988 n. 400, ed in particolare l’articolo
14;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e la
direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il
codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le condizioni poste dai pareri delle sopracitate Commissioni
parlamentari;
Considerato, in particolare, che le medesime condizioni sono state
tutte recepite, eccetto quella concernente la numerazione automatica
dei canali della televisione digitale terrestre, in quanto tale
questione e’ stata oggetto, nelle more, di decisioni giurisdizionali;
Viste altresi’ le osservazioni delle sopracitate Commissioni
parlamentari;
Considerata, in particolare, l’osservazione concernente
l’opportunita’ di modificare l’articolo 34, comma 3, del decreto
legislativo n. 177 del 2005, utilizzante quale criterio la
sensibilita’ dei minori in luogo del nuovo criterio comunitario del
loro corretto sviluppo fisico mentale e morale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attivita’
culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali;
 
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1
 
 
Modifica dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177
 
1. L’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’
sostituito dal seguente:
 
«Art. 34
 
 
Disposizioni a tutela dei minori
 
1. Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in
particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o
insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le previsioni di cui
al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta; sono
altresi’ vietate, in quanto da considerarsi come gravemente nocive
per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o
rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che
siano vietati ai minori di anni diciotto. Al fine di conformare la
programmazione al divieto di cui al presente comma i fornitori di
servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono ai
criteri fissati dall’Autorita’.
2. Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti
radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori
di anni 14, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore
23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano
che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o
ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano
trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni
radiofoniche devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e, nel
caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da
un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il
corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo
chiaramente percepibile.
3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese
disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a
richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera
tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali
servizi, e comunque con imposizione di un sistema di controllo
specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di
protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla
segnaletica di cui al comma 2.
4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione
o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai
vincoli comunque previsti per la trasmissione televisiva dell’opera
cinematografica di cui costituiscono promozione.
5. L’Autorita’, al fine di garantire un adeguato livello di tutela
della dignita’ umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei
minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina
di dettaglio contenente l’indicazione degli accorgimenti tecnici
idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i
programmi di cui al comma 3, fra cui l’uso di numeri di
identificazione personale e sistemi di filtraggio o di
identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base
dei criteri fissati dall’Autorita’ di cui al comma 1 e’ offerto con
una funzione di controllo parentale che inibisce l’accesso al
contenuto stesso, salva la possibilita’ per l’utente di disattivare
la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice
segreto che ne renda possibile la visione. L’effettiva imposizione
della predetta funzione di controllo specifica e selettiva e’
condizione per l’applicazione del comma 3;
b) il codice segreto dovra’ essere comunicato con modalita’
riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilita’
nell’utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente
maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del
contenuto o del servizio.
6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi
piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni
a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media
e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni.
Le eventuali modificazioni del Codice o l’adozione di nuovi atti di
autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive
modificazioni.
7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresi’ tenute
a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al
comma 6, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori
nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00
e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con
particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni
altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.
8. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi e’ disciplinato con regolamento del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Presidente
del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega
all’informazione e all’editoria, dispone la realizzazione di campagne
scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo,
nonche’ di trasmissioni con le stesse finalita’ rivolte ai genitori,
utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi
radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento
alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee,
previste dall’articolo 44 devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente rivolte ai minori, nonche’ produzioni e programmi
adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e
degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere
e programmi e’ determinato dall’Autorita’.
11. L’Autorita’ stabilisce con proprio regolamento da adottare
entro il 31 ottobre 2012, la disciplina di dettaglio prevista dal
comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si
conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della
Autorita’, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano
ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni
fissate dall’Autorita’ ai sensi del comma 5.».
 
 
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE)
Note alle premesse:
L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio
della funzione legislativa non puo’ essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo degli articoli 1, 2, 26 e l’allegato B della
legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. cosi’
recitano:
 
"Art. 1
Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie
 
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro la
scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole
direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive
elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia’ scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e’ delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
e’ delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’ art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’ allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche’ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e’ richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’ art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo’ adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’ art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all’ art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu’ deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da’ conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi’ la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita’ di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere."
 
"Art. 2
Principi e criteri direttivi generali della delega
legislativa
 
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all’art. 1 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita’ di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000
euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda
alternativa all’arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita’.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e
dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e’ prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita’,
tenendo conto della diversa potenzialita’ lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita’ personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche’ del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole
ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia’ comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita’ rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all’ art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l’attivita’ ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche’ alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia’ assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all’ art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all’attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia’ attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu’ amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu’
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta’, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l’unitarieta’ dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita’, l’efficacia e l’economicita’ nell’azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) quando non siano d’ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi."
 
"Art. 26
Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2007/65/CE
 
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che
modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l’esercizio delle attivita’ televisive,
attraverso le opportune modifiche al testo unico della
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all’art. 2, anche i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) l’inserimento di prodotti e’ ammesso nel rispetto
di tutte le condizioni e i divieti previsti dall’art.
3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE,
come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;
b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti
di cui alla lettera a) si applicano le sanzioni previste
dall’ art. 51 del testo unico di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle
disposizioni in materia di pubblicita’, sponsorizzazione e
televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di
prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione
si applica la sanzione di cui all’ art. 35, comma 2, del
medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177."
 
"Allegato B
Articolo 1, commi 1 e 3
 
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l’accordo tra la Comunita’ delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita’ transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE(rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunita’ e delle parita’ di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita’, la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunita’ europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull’attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa’ quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne ;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita’
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione
dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita’;
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni ;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in
materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici ;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull’etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell’allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e
per un’aria piu’ pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all’interoperabilita’ del sistema
ferroviario comunitario (rifusione) ;
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni ;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose (50) ;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all’identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell’informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche’ le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione) ;
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive ;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE."
La direttiva 89/552/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 17
ottobre 1989, n. L 298.
La direttiva 97/36/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 30
luglio 1997, n. L 202.
La direttiva 2007/65/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E. 18
dicembre 2007, n. L 332.
Il testo dell’ art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, S.O. cosi’ recita:
 
"Art. 14
Decreti legislativi
 
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
della Repubblica con la denominazione di «decreto
legislativo» e con l’indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni."
La legge 5 ottobre 1991, n. 327 (Ratifica ed esecuzione
della convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5
maggio 1989), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
ottobre 1991, n. 253, S.O.
Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche’
per il risanamento di impianti radiotelevisivi), e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
La legge 20 marzo 2001, n. 66 (Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante
disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonche’ per il risanamento di impianti
radiotelevisivi), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
marzo 2001, n. 70.
La direttiva 2002/19/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 24
aprile 2002, n. L 108.
La direttiva 2002/20/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 24
aprile 2002, n. L 108.
La direttiva 2002/21/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 24
aprile 2002, n. L 108.
La direttiva 2002/22/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 24
aprile 2002, n. L 108.
La direttiva 2002/77/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 17
settembre 2002, n. L 249.
Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
Il decreto legislativo 30 dicembre, n. 366 (Modifiche
ed integrazioni al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300,
concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del
Ministero delle comunicazioni, a norma dell’art. 1 della L.
6 luglio 2002, n. 137), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
La legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche’ delega al
Governo per l’emanazione del testo unico della
radiotelevisione), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2004, n. 104, S.O.
Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n.
208, S.O.
Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni
urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e
l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita’ europee), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 aprile 2008, n. 84.
La legge 6 giugno 2008, n. 101 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita’ europee) e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008, n. 132.
Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre2007, n. 244) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
La legge 14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376
e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164.
Il testo dell’art. 34 del decreto legislativo n. 177
del 2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici) citato, cosi’ recita:
 
"Art. 34
Disposizioni a tutela dei minori
 
1. Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione
all’orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo
sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che
presentano scene di violenza gratuita o insistita o
efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per
le trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di
cui al comma 5, che comunque impongano l’adozione di un
sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla
introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di
cui al comma 3. Il sistema di classificazione dei contenuti
ad accesso condizionato e’ adottato da ciascun fornitore di
servizi di media audiovisivi o fornitore di servizi ad
accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal
Comitato di applicazione del Codice media e minori,
d’intesa con l’Autorita’, e approvati con decreto
ministeriale. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente disposizione, il Comitato di applicazione
del Codice media e minori sottopone i criteri all’autorita’
ministeriale competente che, apportate le eventuali
modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi
trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori
di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi
adottano il proprio sistema di classificazione, nel
rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale.
2. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche
analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di
trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non
contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo
fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la
scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro
accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si
trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a
tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia
in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da
un’avvertenza acustica ovvero devono essere identificati,
all’inizio e nel corso della trasmissione, mediante la
presenza di un simbolo visivo.
3. Fermo il rispetto delle norme dell’Unione europea a
tutela dei minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2 del
presente articolo, dall’art. 3, nonche’ dall’art. 32, comma
5, e dall’art. 36-bis, la trasmissione, anche a pagamento,
dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la
proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano
stati vietati ai minori di anni diciotto nonche’ dei
programmi classificabili a visione per soli adulti sulla
base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi
compresi quelli forniti a richiesta, e’ comunque vietata
dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di
trasmissione.
4. I film vietati ai minori di anni quattordici non
possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento,
ne’ forniti a richiesta, sia integralmente che
parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00.
5. L’Autorita’, al fine di garantire un adeguato
livello di tutela della dignita’ umana e dello sviluppo
fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure
di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio
contenente l’indicazione degli accorgimenti tecnicamente
realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o
ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra
cui l’uso di numeri di identificazione personale e sistemi
di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei
seguenti criteri generali:
a) il contenuto classificabile a visione non libera
sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1
e’ offerto con una funzione di controllo parentale che
inibisce l’accesso al contenuto stesso, salva la
possibilita’ per l’utente di disattivare la predetta
funzione tramite la digitazione di uno specifico codice
segreto che ne renda possibile la visione;
b) il codice segreto dovra’ essere comunicato con
modalita’ riservate, corredato dalle avvertenze in merito
alla responsabilita’ nell’utilizzo e nella custodia del
medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il
contratto relativo alla fornitura del contenuto o del
servizio.
6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse
su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad
osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal
Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il
29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali
modificazioni del Codice o l’adozione di nuovi atti di
autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
della Commissione parlamentare di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni.
7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono
altresi’ tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito
nel Codice di cui al comma 6, l’applicazione di specifiche
misure a tutela dei minori nella fascia oraria di
programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno
dei programmi direttamente rivolti ai minori, con
particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle
promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale
audiovisiva.
8. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi e’ disciplinato con regolamento del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro della salute e con il Ministro per le pari
opportunita’.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con
il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche
per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo,
nonche’ di trasmissioni con le stesse finalita’ rivolte ai
genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli
stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con
particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee, previste dall’art. 44 devono comprendere anche
opere cinematografiche o per la televisione, comprese
quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori,
nonche’ a produzioni e programmi adatti ai minori ovvero
idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il
tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e
programmi e’ determinato dall’Autorita’.
11. L’Autorita’ stabilisce con proprio regolamento da
adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di
dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di
media audiovisivi o di servizi si conformano alla
menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento della
Autorita’, comunque garantendo che i contenuti di cui
trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel
rispetto delle condizioni fissate dall’Autorita’ ai sensi
del comma 5."
 
 
 
 
Art. 2
 
 
Modifica all’articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177
 
1. Il comma 12 dell’articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e’ sostituito dal seguente:
«12. I messaggi promozionali, facenti parte di iniziative
promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori
editoriali e librai, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei
confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti
radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a
condizioni di favore, nonche’ i filmati promozionali o di
presentazione di opere cinematografiche di nazionalita’ europea di
prossima programmazione, non sono considerati ai fini del calcolo dei
limiti massimi di cui al presente articolo.».
 
 
Note all’art. 2:
Il testo dell’art. 38 del decreto legislativo n. 177
del 2005 citato nelle note alle premesse , cosi’ come
modificato dal presente decreto cosi’ recita:
 
"Art. 38
Limiti di affollamento
 
1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte
della concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo non puo’ eccedere il 4 per cento
dell’orario settimanale di programmazione ed il 12 per
cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non
superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere
recuperata nell’ora antecedente o successiva.
2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da
parte delle emittenti in chiaro, anche analogiche, in
ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, non puo’ eccedere il 15
per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il
18 per cento di una determinata e distinta ora d’orologio;
un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per
cento nel corso dell’ora, deve essere recuperata nell’ora
antecedente o successiva. Un identico limite e’ fissato per
i soggetti autorizzati, ai sensi dell’art. 29, a
trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di
utenza, con riferimento al tempo di programmazione in
contemporanea.
3. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato
alla pubblicita’ da parte delle emittenti radiofoniche e
televisive, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse
dalla concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, e’ portato al 20 per cento se comprende
forme di pubblicita’ diverse dagli spot pubblicitari come
le telepromozioni, fermi restando per le emittenti
televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di
cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi
soggetti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di
pubblicita’ diverse dagli spot pubblicitari non deve
comunque superare un’ora e dodici minuti al giorno.
4. In ogni caso la proporzione di spot televisivi
pubblicitari e di spot di televendita in una determinata e
distinta ora d’orologio non deve superare il 20 per cento.
5. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da
parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non puo’
eccedere per l’anno 2010 il 16 per cento, per l’anno 2011
il 14 per cento, e, a decorrere dall’anno 2012, il 12 per
cento di una determinata e distinta ora d’orologio;
un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per
cento nel corso dell’ora, deve essere recuperata nell’ora
antecedente o successiva.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si
applicano agli annunci delle emittenti, anche analogiche,
relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da
questi direttamente derivati, agli annunci di
sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.
7. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici
da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo non puo’ eccedere, per ogni ora di
programmazione, rispettivamente il 20 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento
per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per
cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da
parte di emittente radiofonica analogica a carattere
comunitario. Un’eventuale eccedenza di messaggi
pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora
antecedente o in quella successiva.
8. Fermo restando il limite di affollamento orario di
cui al comma 7, per le emittenti radiofoniche operanti in
ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana
dedicato alla pubblicita’, ove siano comprese forme di
pubblicita’ diverse dagli spot, e’ del 35 per cento.
9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in
ambito locale non puo’ eccedere il 25 per cento di ogni ora
e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza,
comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora,
deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva.
10. La pubblicita’ locale e’ riservata alle emittenti,
anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in
ambito locale. I soggetti diversi dalle emittenti, anche
analogiche, e dalle emittenti radiofoniche operanti in
ambito locale, ivi inclusa la concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, sono tenuti a
trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con
identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti
televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali,
autorizzate in base all’art. 29 possono trasmettere, oltre
alla pubblicita’ nazionale, pubblicita’ locale
diversificata per ciascuna zona oggetto della
autorizzazione, interrompendo temporaneamente
l’interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole
dei contratti di pubblicita’ che impongono alle emittenti,
televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di
trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai
messaggi pubblicitari.
12. I messaggi promozionali, facenti parte di
iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di
categoria, produttori editoriali e librai, volte a
sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro
e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e
televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni
di favore, nonche’ i filmati promozionali o di
presentazione di opere cinematografiche di nazionalita’
europea di prossima programmazione, non sono considerati ai
fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente
articolo.
13. Ai fini del presente articolo, l’ora d’orologio si
computa partendo, per ciascuna giornata di programmazione,
dall’ora e dal minuto di inizio delle trasmissioni di
ciascuna emittente, anche analogica; per "orario
giornaliero di programmazione" si intende il tempo che
intercorre, per ciascun giorno solare, tra l’inizio ed il
termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente,
anche analogica.".
 
 
 
Art. 3
 
 
Modifica all’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177
 
1. All’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: "nel contratto
di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto di cui al
quinto periodo" ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il
medesimo decreto sono altresi’ definite le singole quote minime
percentuali, nell’ambito della riserva di cui al primo periodo, da
destinare rispettivamente alla produzione, al finanziamento, al
pre-acquisto ovvero all’acquisto delle opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte.".
2. Al medesimo articolo 44, comma 8, al secondo periodo, le parole:
"svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti
obbligati," sono sostituite dalle seguenti: "svolta anche sulla base
delle comunicazioni che devono essere inviate da parte dei soggetti
obbligati," e, dopo le parole: "l’Autorita’ stabilisce con proprio
regolamento" sono inserite le seguenti: ", adottato sentiti il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali e il Ministero per lo
sviluppo economico, le modalita’ e i criteri di svolgimento della
verifica, nonche’".
 
 
Note all’art. 3:
Il testo dell’art. 44 del decreto legislativo n. 177
del 2005, citato nelle note alle premesse , cosi’ come
modificato dal presente decreto cosi’ recita:
 
"Art. 44
Promozione della distribuzione e della produzione di opere
europee
 
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, sia
lineari che non lineari, favoriscono lo sviluppo e la
diffusione della produzione audiovisiva europea.
2. Le emittenti televisive, anche analogiche, su
qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente
dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere
europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione,
escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni
sportive, giochi televisivi, pubblicita’, servizi di
teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche
analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione,
compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica
delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per
cento del tempo di diffusione alle opere europee degli
ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte. La
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del
tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi
cinque anni, incluse le opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte.
3. Le emittenti televisive, anche analogiche, su
qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per
view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti
annui, cosi’ come indicati nel conto economico dell’ultimo
bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al
finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere
europee realizzate da produttori indipendenti. Tali
introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da
pubblicita’, da televendite, da sponsorizzazioni, da
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento
di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la
responsabilita’ editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o
distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive
di soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo
deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad
opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine
di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque
prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da
produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per
cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli
abbonamenti relativi all’offerta radiotelevisiva nonche’ i
ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli
introiti derivanti da convenzioni con la pubblica
amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;
all’interno di questa quota, nel decreto di cui al quinto
periodo e’ stabilita una riserva non inferiore al 20 per
cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al
pre-acquisto o all’acquisto di opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte e una
riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere
di animazione appositamente prodotte per la formazione
dell’infanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per i beni e le attivita’
culturali, di natura non regolamentare, da adottare,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque
prodotte, nonche’ le quote percentuali da riservare a
queste ultime nell’ambito delle percentuali indicate al
secondo e al terzo periodo del comma 2 e al primo periodo
del presente comma, tenendo conto dello sviluppo del
mercato e della disponibilita’ delle stesse. Con il
medesimo decreto sono altresi’ definite le singole quote
minime percentuali, nell’ambito della riserva di cui al
primo periodo, da destinare rispettivamente alla
produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero
all’acquisto delle opere cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte.
4. I fornitori di servizi di media audiovisivi a
richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono,
gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la
produzione di opere europee e l’accesso alle stesse,
secondo le modalita’ definite dall’Autorita’ con proprio
regolamento da adottare entro tre mesi.
5. L’Autorita’ stabilisce con proprio regolamento i
criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei
diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di
media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, in misura proporzionale e comunque connessa
alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e
realizzazione dell’opera da parte dei produttori
indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di
autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra
emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi
piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da
comunicare alla Autorita’, che ne verifica la rispondenza a
quanto stabilito dal presente comma.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle emittenti televisive, anche analogiche,
operanti in ambito locale.
7. L’Autorita’ provvede, mediante procedure di
co-regolamentazione, alla predisposizione di una disciplina
di dettaglio, sostitutiva di quella esistente, coerente con
i principi di cui al presente articolo, a quelli di cui
all’art. 3-decies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre
1989 del Consiglio, e successive modificazioni, secondo cui
con riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta la
promozione puo’ riguardare, fra l’altro, il contributo
finanziario che tali servizi apportano alla produzione di
opere europee e all’acquisizione di diritti sulle stesse o
la percentuale ovvero il rilievo delle opere europee nei
cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media
audiovisivo a richiesta, fermo restando quanto previsto
dall’art. 40-bis.
8. I vincoli di cui al presente articolo sono
verificati su base annua dall’Autorita’. Ai fini della
verifica annuale dell’osservanza delle disposizioni di cui
al presente articolo, svolta anche sulla base delle
comunicazioni che devono essere inviate da parte dei
soggetti obbligati, l’Autorita’ stabilisce con proprio
regolamento, adottato sentiti il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e il Ministero per lo sviluppo
economico, le modalita’ e i criteri di svolgimento della
verifica, nonche’ i criteri per la valutazione delle
richieste di concessione di deroghe per singoli palinsesti
o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in
ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano
realizzato utili o che abbiano una quota di mercato,
riferita ai ricavi da pubblicita’, da televendite, da
sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti
pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte
televisive a pagamento, inferiore all’1 per cento o che
abbiano natura di canali tematici, in quest’ultima ipotesi
nonche’ nel caso di canali generalisti che superano la
predetta soglia dell’ 1 per cento, anche tenendo conto
dell’effettiva disponibilita’ delle opere in questione sul
mercato. Il regolamento dell’Autorita’ definisce altresi’
le modalita’ di comunicazione dell’adempimento degli
obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei
principi di riservatezza previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni
in caso di inadempienza."
 
 
 
Art. 4
 
 
Disposizioni in materia di sanzioni
 
1. All’articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
e successive modificazioni, dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
"5 bis) La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 del presente
articolo si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti
locali ai sensi dell’articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259 e successive modificazioni, dell’articolo 5, comma 8 del
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nonche’ ai sensi
dell’articolo 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e successive modificazioni.".
 
 
Note all’art. 4:
Il testo dell’art. 51 del decreto legislativo n. 177
del 2005, citato nelle note alle premesse, cosi’ come
modificato dal presente decreto cosi’ recita:
 
"Art. 51
Sanzioni di competenza dell’Autorita’
 
1. L’Autorita’ applica, secondo le procedure stabilite
con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione
degli obblighi in materia di programmazione, pubblicita’ e
contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli
previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri adottate dall’Autorita’ con proprio
regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla
programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera
dell’Autorita’ n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori
di contenuti;
c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali
audiovisive, pubblicita’ televisiva e radiofonica,
sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di
cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis, al D.M.
9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell’Autorita’ (140);
d) dall’art. 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, nonche’ dai regolamenti dell’Autorita’,
relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento
all’obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione
pubblica, di cui all’art. 33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di
servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall’art.
1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva
europea ed indipendente, dall’art. 44 e dai regolamenti
dell’Autorita’;
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di
mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo
obbligo di cui all’art. 32-bis;
i) in materia dei divieti di cui all’art. 32, comma
2;
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo
programma su tutto il territorio per il quale e’ rilasciato
il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all’art. 5,
comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all’art. 29;
n) in materia di obbligo di informativa all’Autorita’
riguardo, tra l’altro, a dati contabili ed extra contabili,
dall’art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
650, e dai regolamenti dell’Autorita’;
o) dalle disposizioni in materia di pubblicita’ di
amministrazioni ed enti pubblici di cui all’art. 41.
2. L’Autorita’, applicando le norme contenute nel capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, delibera l’irrogazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso
in cui la pubblicita’ di amministrazioni ed enti pubblici
sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie
pubblicitarie o da centri media.
2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2
e’ escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta
previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni.
3. [L’Autorita’, applicando le norme contenute nel Capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma:
a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
d) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso
in cui la pubblicita’ di amministrazioni ed enti pubblici
sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie
pubblicitarie o centri media.
4. Nei casi piu’ gravi di violazioni di cui alle
lettere h), i) e l) del comma 1, l’Autorita’ dispone
altresi’, nei confronti dell’emittente, anche analogica, o
dell’emittente radiofonica, la sospensione dell’attivita’
per un periodo da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o piu’
regolamenti nei confronti degli esercenti della
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le
sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad
un decimo e quelle previste dall’art. 35, comma 2, sono
ridotte ad un quinto.
5. bis) La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 del
presente articolo si applica anche alle sanzioni irrogate
alle emittenti locali ai sensi dell’art. 1, comma 31 della
legge 31 luglio 1997, n. 249, degli articoli 97 e 98 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive
modificazioni, dell’art. 5, comma 8 del decreto legislativo
9 gennaio 2008, n. 9, nonche’ ai sensi dell’art. 1, commi
10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni.
6. L’Autorita’ applica le sanzioni per le violazioni di
norme previste dal presente testo unico in materia di
minori, ai sensi dell’art. 35.
7. L’Autorita’ e’ altresi’ competente ad applicare le
sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all’art.
43, nonche’ quelle di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. L’Autorita’ verifica l’adempimento dei compiti
assegnati alla concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica
le sanzioni, secondo quanto disposto dall’art. 48.
9. Se la violazione e’ di particolare gravita’ o
reiterata, l’Autorita’ puo’ disporre nei confronti
dell’emittente, anche analogica, o dell’emittente
radiofonica la sospensione dell’attivita’ per un periodo
non superiore a sei mesi, ovvero nei casi piu’ gravi di
mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della
stessa Autorita’, la revoca della concessione o
dell’autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni
amministrative per le violazioni previste dal presente
articolo sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato.".
 
 
 
Art. 5
 
 
Disposizioni finanziarie
 
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 
 
Art. 6
 
 
Entrata in vigore
 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 giugno 2012
 
NAPOLITANO
 
 
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze
 
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
 
Passera, Ministro dello sviluppo
economico
 
Ornaghi, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali
 
Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri
 
Severino, Ministro della giustizia
 
Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

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Send Mail 2a1 - Decreto legislativo, 28 giugno 2012, n. 120

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