Diffamazione a mezzo internet. Corte UE stabilisce che persona offesa può ottenere tutela legale avanti al Giudice nazionale

Il Giudice del luogo ove ha la residenza la persona che è stata lesa nei propri diritti di personalità, è competente a decidere sul risarcimento del danno verificatosi in tutti gli stati UE dove la condotta criminosa si è integrata attraverso la visone di informazioni e foto pubblicate on line, lesive dell’onore, della reputazione e della riservatezza.

Lo ha stabilito con sentenza del 25/10/2011 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea riunendo due procedimenti (C-509/09 e C-161/10) e combinando il regolamento CE n. 44/2001 – concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – e della direttiva n. 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione con particolare riguardo al commercio elettronico nel mercato interno. Entrambi i casi riguardavano questioni afferenti richieste di tutela inibitoria formulate al giudice naturale del paese di residenza dei soggetti istanti. Per il cittadino tedesco (causa C-509/09) veniva ritenuto lesivo della reputazione personale il mantenimento in rete dell’informazione relativa ad una sua condanna all’ergastolo (peraltro appellata alla Corte Costituzionale Federale della Germania) irrogata nel 1999, vantando una sorta di diritto all’oblio, sul quale – peraltro – le istituzioni europee si sono più volte spese in solleciti agli Stati membri funzionali all’adozione di discipline uniformi. Il cittadino francese – di professione attore – (causa C-161/10), invece, invocava il rispetto della propria privacy per una relazione avuta con una nota cantante internazionale, in ultimo passata alla ribalta delle cronache rosa nazionali anche agli effetti di un presunto riavvicinamento tra i due documentato su di un articolo online in lingua inglese. Entrambi i Giudici remittenti domandavano alla Corte di pronunciarsi sulla competenza del giudice naturale dei ricorrenti a pronunciarsi sulla concessione e/o sul rigetto delle formulate domande di inibitoria. In particolare, i magistrati si domandavano altresì a quali ordinamenti giuridici avrebbero dovuto attingere nell’eventualità in cui fossero risultati competenti a conoscere dei giudizi instaurati, avendo la parte convenuta – in entrambi i casi – domicilio in Paese membro differente rispetto a quello delle parti presunte lese. In proposito, il Giudice europeo prendeva preliminarmente a riferimento l’art. 5, punto 3, del regolamento CE 44/2001, a mente del quale “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro”, tra l’altro, “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, cercando di districare il nodo gordiano insorto proprio relativamente all’interpretazione di tale locuzione, in caso di asserita lesione di diritti della personalità a mezzo di contenuti messi in rete su di un sito internet. Rammentava la Corte che sul punto la giurisprudenza europea appariva costante nel ritenere tale competenza speciale – in deroga al principio generale della chiamata in causa del convenuto nel luogo del proprio domicilio – ancillare rispetto “all’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale”, ricordando che per il fatto dannoso possono a pieno titolo considerarsi luoghi dell’evento in concorrenza tra loro sia quello ove ha sede il gestore del server che diffonde le informazioni, sia gli Stati nei quali le stesse vengono diffuse. A tal proposito, per non disperdere la tutela nell’ambito di una serie di giudizi introdotti avanti ad una moltitudine di Tribunali nazionali (opzione possibile e pienamente legittima, ma, all’evidenza piuttosto onerosa), la Corte riconosceva al soggetto asseritamente danneggiato dalla diffusione di una notizia via internet pretesa lesiva della propria riservatezza o diffamatoria, la possibilità rivolgere le proprie istanze di tutela, anche risarcitorie e perciò ottenendo una tutela piena dei diritti vantati a valere su tutti i territori degli Stati membri, al “giudice del luogo in cui la presunta vittima ha il proprio centro di interessi” (inteso quale residenza abituale) “poiché chi emette l’informazione lesiva, al momento della messa in rete della stessa, è in condizione di conoscere i centri d’interessi delle persone che ne formano oggetto” – concludendo che – “Occorre dunque considerare che il criterio del centro d’interessi consente, al contempo, all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato”. In alternativa, però, la citata sentenza ammetteva che alla segua di foro concorrente per la totalità del danno cagionato poteva essere anche quello “del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti”. Quanto alla questione relativa alla normativa applicabile per il giudizio di responsabilità – e, quindi, per la quantificazione del danno in termini economici a ristoro del nocumento subito dalla persona asseritamente offesa – il Giudice europeo attingeva alla direttiva 2000/31/CE sopra richiamata, chiarendo la circostanza in base alla quale non venivano (e non vengono) nella stessa previsti obblighi per gli Stati membri di armonizzare le peculiari discipline in materia, imponendo in via esclusiva che il prestatore di un servizio del commercio elettronico (nel caso specifico coloro che avevano diffuso on line, nei due casi esaminati dal Collegio, i contenuti oggetto di contestazione) non venga “assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore”. (S.C. per NL)

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