Diritto autore. Siae: Corte Cassazione sancisca realtà dei fatti su sentenza Rti/Yahoo! Italia

La sentenza della Corte d’Appello di Milano nella causa Rti/Yahoo! Italia stravolge la sentenza di primo grado che aveva perfettamente interpretato l’evoluzione della rete e il ruolo degli Internet Service Provider ai fini della migliore tutela dei diritti degli Autori e dell’industria della Cultura. Come Presidente della Siae auspico che la Corte di Cassazione possa autorevolmente intervenire e sancire la realtà dei fatti”, ha dichiarato il presidente SIAE Gino Paoli.

La sentenza della Corte d’Appello di Milano resa il 10 luglio 2014 nella causa Rti/Yahoo! Italia ribalta completamente quella adottata dal Tribunale di Milano in primo grado il 19 maggio 2011 relativamente al ruolo che l’hosting provider riveste nella diffusione di contenuti nella Rete. Il Tribunale aveva individuato nella posizione di Yahoo! un ruolo “attivo”, lo svolgimento cioè di una serie di attività organizzative di contenuti finalizzate ad una maggiore fruibilità da parte degli utenti – una vera e propria attività “editoriale” – al fine di avvalersi di questi contenuti per finalità lucrative collegate alla pubblicità che il provider proponeva. La Corte d’Appello invece, in una rigida e restrittiva interpretazione della Direttiva 2000/31/UE sul “commercio elettronico” – che prevede una limitatissima responsabilità degli Internet Service Provider – ha completamente ribaltato la prima decisione ritenendo che l’hosting provider debba intervenire sui contenuti e “valutarli” (anche se per proprie finalità di lucro) solo dietro circostanziate e puntuali segnalazioni da parte dei titolari dei diritti che si ritengono violati. "Questa vicenda – spiega la Società degli autori in una nota – rivela una verità di base, che molti non vogliono riconoscere. Oggi si parla tanto di una riforma del diritto d’autore europeo per adeguarlo all’economia digitale perché la Direttiva che lo regola in internet, è “risalente” al 2001. Si dice quindi che quella va adeguata alla nuova realtà tecnologica, ma non si dice del fatto che la Direttiva UE sul “commercio elettronico” “risale”, a sua volta, al 2000. Mentre il diritto d’autore porta in sé meccanismi interni “naturali” di adeguamento progressivo alle nuove utilizzazioni in relazione agli sviluppi della tecnologia (perché è nella natura del diritto d’autore essere flessibile per potersi adattare continuamente all’innovazione tecnologica) e quindi già oggi potrebbe dirsi in grado di fronteggiare le nuove realtà, il ruolo degli ISP è rimasto giuridicamente cristallizzato, previsto cioè per una realtà tecnologica che risale a quindici anni fa, per internet un’era geologica. Gli stessi soggetti che detenevano le tecnologie e operavano quindici anni fa hanno mutato la loro azione imprenditoriale, si sono evoluti, hanno individuato nuovi obiettivi lucrativi di impresa. I Giudici di appello di Milano non hanno saputo quindi cogliere i profili “evolutivi” che la sentenza di primo grado recava in questa materia: gli ISP devono essere chiamati nella Rete ad una “collaborazione responsabile” con tutti i soggetti che nella Rete operano. Non solo dunque gli operatori tecnologici e gli utenti, ma anche i creatori e gli imprenditori dei contenuti, tutti devono avere possibilità di sviluppare il loro ruolo e quindi di crescere, per far questo occorre che tutti assumano responsabilità proprie e si sentano ugualmente partecipi dello straordinario progresso tecnologico che stiamo vivendo". (E.G. per NL)

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