Diritto di autore. Norme particolari diritti di utilizzazione economica: Programmi per elaboratore

La Sezione VI del Capo IV, che tratta delle norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere, è dedicata alla regolamentazione dei programmi per elaboratore.

Ciò viene fatto in tre articoli (64-bis, 64-ter e 64-quater) inseriti nel corpo della legge. In particolare i diritti esclusivi conferiti ed elencati nell’art. 64-bis con riferimento ai programmi per elaboratore, salvo poi quanto previsto nei successivi due articoli, consistono –punto a)- nella riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale del programma per elaboratore effettuata con qualsiasi mezzo e qualsiasi forma. In particolare poi se le operazioni connesse all’utilizzo quali il caricamento del programma per elaboratore, la sua visualizzazione, la sua esecuzione, la sua trasmissione o memorizzazione, dovessero richiedere una riproduzione, anche tali operazioni richiedono l’autorizzazione dell’autore. Ulteriore diritto esclusivo-punto b)- è la traduzione, l’adattamento, la trasformazione ed ogni altra modifica del programma per elaboratore, come pure la riproduzione dell’opera che ne derivi, senza pregiudizio dei diritti di chi ne attui la modifica del programma. Ultimo diritto esclusivo previsto da questo articolo-punto c)-riguarda qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, ivi inclusa la locazione del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea, effettuata direttamente dall’autore o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della Comunità. Questo con l’eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una sua copia. Nei successivi due articoli, sono elencati due casi per i quali non è previsto l’ottenimento dell’autorizzazione del titolare dei diritti. Come scritto al punto 1 dell’art. 64-ter, salvo patto contrario, non sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate ai punti a) e b) dell’art.64-bis allorché tali attività sono necessarie per l’uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. Al punto 2 dell’art.65-ter, viene poi statuito che, per contratto, non può essere impedito a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva, nel caso in cui tale ulteriore copia sia necessaria per l’uso del programma per elaboratore stesso. Si completa questo articolo con il punto 3) dove viene stabilito che senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore, può osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui si basa ogni elemento del programma, questo qualora tali atti vengano compiuti durante le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma per elaboratore del quale si ha il diritto di eseguire. In aggiunta viene dichiarata la nullità di clausole contrattuali concordate in violazione di questo punto 3 come pure del punto 2 di questo articolo. Con l’articolo 64-quater viene poi definita al punto 1 la non necessità dell’autorizzazione del titolare dei diritti qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell’art.64-bis lettera a)e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili ai fini di ottenerne l’interoperabilità con altri programmi. Questo alle seguenti condizioni: a) che tali attività vengano eseguite dal licenziatario o da altri che abbiano acquisito il diritto di usare una copia del programma o per loro conto da persona autorizzata a tale fine; b)che tali attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie al fine di ottenere l’interoperabilità. Al punto 2 dell’art.64-quater si chiarisce che le disposizioni indicate al punto 1. non consentono che le informazioni ottenute siano utilizzate a fini diversi dall’interoperabilità del programma creato autonomamente, come pure che siano comunicate a terzi, salvo la necessità di consentire l’interoperabilità del programma creato autonomamente ed infine siano utilizzate per lo sviluppo, produzione e commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella forma espressiva a quello originario, infine per l’utilizzo per ogni altra attività che violi in diritto di autore. Al punto 3. Viene espressa la nullità delle clausole contrattuali che violino i punti 1. e 2. di questo art. 64-ter. Con il punto 4 si chiude l’articolo e la parte della normativa dedicata ai programmi per elaboratore con la dichiarazione che conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie, le disposizioni di questo articolo 64-quater non possono essere interpretate in modo tale che la loro applicazione arrechi pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma. Questi tre articoli contribuiscono all’evoluzione della normativa per tenere il passo con l’evoluzione tecnologica dei modi di operare della realtà regolata dalla norma stessa. (G.T.per NL)
 

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