DTT. Autorizzazioni per fornitore servizi media audiovisivi e dati. Competenza volture della sola DGSCER?

La notizia, confermata da fonte ufficiale, circola da un po’ di giorni e consta di un orientamento elaborato dall’Agcom che affiderebbe in via esclusiva alla DGSCER del MSE-Com la cura dei procedimenti amministrativi di voltura delle autorizzazioni per fornitori di servizi di media audiovisivi.

La posizione scaturirebbe da un approfondimento compiuto dal Servizio Giuridico dell’Authority che ha probabilmente ravvisato un’esigenza di semplificazione della procedura trattata dalla delibera 353/11/CONS, recante il “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”. In caso di cessione di autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati, infatti, l’art. 6, comma 1, di tale regolamento rimanda – quanto alle verifiche di rito – alla delibera 646/06/CONS, posta a presidio di procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni (come definito all’art. 2 della L. n. 112/2004 e s.m.i., comunemente detto SIC). Per l’effetto, non a torto gli operatori del settore si sono finora fatti carico di attivare, in caso di cessione delle autorizzazioni alla diffusione di marchi/palinsesti su frequenze digitali terrestri, sia il procedimento di competenza della DGSCER teso all’adozione del provvedimento di voltura, sia quello inerente alla verifica della configurabilità nell’ambito del negozio sotteso di un’operazione per la quale era necessario il preventivo assenso dell’Agcom. Peraltro, dalla composita istruttoria che ne scaturiva discendeva il frequente sforamento del termine di 90 giorni stabilito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, L. n. 241/1990 e s.m.i., per l’adozione del provvedimento finale da parte del MSE-Com. Fatte queste premesse, sembrerebbe che agli effetti del recente orientamento espresso dall’Autorità, nei casi in cui il trasferimento di proprietà abbia ad oggetto la sola autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati, sarebbe da bypassare l’iter previsto della delibera 646/06/CONS, bastando allo scopo la sola verifica da parte dell’organo ministeriale del possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della anzidetta delibera 353/11/CONS in capo al richiedente la voltura. Doverosa, a tal proposito, la precisazione che si legge nelle prime comunicazioni giunte in questi giorni ad alcuni operatori, in base alla quale viene fatto salvo il sistema della doppia istruttoria (DGSCER – Agcom) nel caso in cui il trasferimento di proprietà tra soggetti operanti nel SIC abbia ad oggetto la cessione di rami d’azienda, di partecipazioni societarie o qualsiasi altro o fatto che abbia per effetto l’acquisizione in capo ad altro soggetto del pacchetto di controllo della società, circostanze al cospetto delle quali continuerebbe a rendersi necessaria la verifica dell’eventuale costituzione in capo ad un operatore di una posizione atta a determinare un’influenza dominate ex art. 43, comma 15, D.Lgs. n. 177/2005 e s.m.i.; per dirla con le parole dell’Agcom, posizione “idonea a produrre una trasformazione della situazione di fatto e/o di diritto inerente al controllo o al collegamento della medesima”. Invariato, invece, l’obbligo di curare – ottenuta la voltura dell’autorizzazione de qua – l’aggiornamento del R.O.C. in relazione alla variazione di titolarità del nuovo marchio/palinsesto acquisito. La notizia è stata appresa con soddisfazione dalle imprese che operano nel settore del digitale terrestre che, forse, potranno beneficiare di uno sgravio nel consequenziale procedimento amministrativo di verifica per operazioni di acquisizione del solo titolo abilitante l’esercizio dell’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi e dati; ciò nonostante, l’orientamento espresso dall’Agcom – da un punto di vista strettamente formale e per come ci viene offerto – potrebbe destare perplessità se la nuova procedura non passasse attraverso l’adozione di specifica delibera ad integrare e/o modificare l’esistente disciplina. A tal proposito, infatti, non pare che una disposizione contenuta in un atto regolamentare, cioè l’art. 6, comma 1, della delibera 353/11/CONS, possa essere modificata (perché sostanzialmente di questo si tratterebbe) a mezzo di un atto non paritetico. A tal proposito, anche lo strumento dell’interpretazione autentica – che normalmente viene adottato per meglio definire aspetti oscuri di una norma di legge o regolamentare oggetto di discordanti esegesi – non sembra attuabile, posto il dato letterale della disposizione di riferimento, la quale impone all’Agcom di provvedere al rilascio dell’assenso al trasferimento di proprietà in questione, come sopra ricordato, “ai sensi del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazioni ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni di cui alla delibera n. 646/06/CONS”. In secondo luogo, l’apprezzabile intento deflattivo dei procedimenti amministrativi al quale dovrebbe tendere l’orientamento in commento, non escluderebbe a priori l’intervento dell’Authority che – allo stato delle informazioni oggi disponibili – dovrà essere comunque “sentita” prima della formalizzazione della voltura dell’autorizzazione de qua. In proposito, è lecito domandarsi, visto che l’intervento di tale organo amministrativo indipendente potrebbe prescindere dalla verifica della costituzione di un’influenza dominate ex delibera 646/06/CONS, a cosa dovrà tendere il sotteso procedimento amministrativo. Ma vi è di più, poiché, sulla scorta delle indiscrezioni trapelate, c’è il rischio di relegare comunque le istruttorie di specie in un limbo amministrativo laddove, all’atto della trasmissione da parte del Ministero della richiesta di parere all’Authority, ai funzionari incaricati non siano già state fornite idonee linee guida ad indicare quali verifiche o attività saranno tenuti a svolgere. Esclusa, infatti, l’applicazione per casi del genere della delibera 646/06/CONS, il passaggio DGSCER – Agcom si potrebbe sostanziare in una mera trasposizione di carte da scrivania a scrivania, inutile balzello burocratico, peraltro di dubbia costituzionalità in virtù del principio espresso dall’art. 97 della Costituzione per quanto afferente il principio del “buon andamento dell’amministrazione”. Concludendo, si ritiene che sulla problematica qui affrontata urgano approfonditi chiarimenti da parte della competente Amministrazione ad evitare che nel settore dell’emittenza televisiva non si generi ancora più confusione di quella che da queste pagine è stata più volte denunciata. (S.C. per NL)
 

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