DTT, interferenze estere. Caso Malta impone revisione assegnazione in Sicilia. E probabilmente anticipa misure analoghe nel resto d’Italia

Il problema delle interferenze provocate dalle trasmittenti italiane a programmi esteri a causa di una contestatissima quanto oggettivamente approssimativa procedura di assegnazione dei canali ai network provider da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sta impegnando non poco l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Autorità, peraltro, niente affatto scevra da responsabilità, per quanto attiene alla pianificazione stessa delle frequenze. E tutti i nodi interferenziali pare stiano venendo al pettine. L’ultimo di questi, in ordine di tempo, è il caso di Malta, a riguardo del quale l’Autorità ha riconosciuto che "la compatibilizzazione delle reti televisive digitali italiane con le utilizzazioni di Malta è ormai diventato un problema ineludibile e di urgenza improcrastinabile", tanto "che la Commissione Europea ha attivato la procedura di “good offices” in ambito RSPG (Radio Spectrum Policy Group), procedura che, in mancanza di soddisfacimento delle richieste di Malta, può condurre all’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia". Nel merito, Agcom ha fatto sapere che "durante le interlocuzioni intercorse in ambito RSPG (Radio Spectrum Policy Group) e nel rispetto del criterio dell’“equitable access”, Malta ha fatto formale richiesta all’Italia di ottenere il coordinamento di un canale che risultasse privo di interferenze, "per consentire all’operatore di servizio pubblico maltese lo spostamento dal canale 66, attualmente in uso e che deve essere liberato per i futuri usi per le reti mobili LTE a seguito di quanto stabilito dall’Art. 6, comma 4, della Decisione N. 243/2012/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012". Con nota prot.n. DPE 0001337 P-4.22.17.4.5, del 22 febbraio 2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee, ha trasmesso (anche) all’Agcom la nota della Commissione Europea riferita al caso EU Pilot 4651/13/CNCT, chiedendo informazioni circa la gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica, con riferimento alla situazione interferenziale in atto nei confronti di Malta. Con tale nota è stato, tra l’altro, evidenziato che, "a motivo della situazione interferenziale riscontrata su tutti i canali, Malta si trova nella impossibilità di spostare il proprio servizio pubblico televisivo, attualmente operante sul canale 66 UHF, su una frequenza al di sotto dei 700 MHz, in modo da liberare la banda già destinata al servizio mobile". A sua volta, con nota del 10 dicembre 2013, Malta ha fatto formale richiesta all’Italia di ottenere il coordinamento del canale 43 UHF, richiesta reiterata nell’ultima riunione del “RSPG WG on cross border coordination” tenutasi l’11 dicembre 2013, presente anche l’Autorità, mentre il Ministero dello sviluppo economico con nota Prot. n. 0008673 del 7 febbraio 2014 ha dato il proprio accordo per l’utilizzo da parte di Malta del canale 43 UHF. Successivamente, Agcom ha svolto nel mese di gennaio 2014 una serie di consultazioni con le rappresentanze degli operatori tv nazionali e locali durante le quali – fa sempre sapere l’Agcom – "è stato illustrato il documento di pianificazione, inviato in precedenza ai soggetti invitati, finalizzato a riassumere i temi in discussione e recante l’indicazione delle modifiche da introdurre nella pianificazione delle reti locali in Sicilia, precedentemente pianificate con la delibera n. 93/12/CONS". Nell’ambito delle consultazioni sono stati evidenziati dai partecipanti alcuni aspetti di carattere generale, non attinenti specificatamente l’oggetto della consultazione, che Agcom assicura "saranno tenuti nella debita considerazione negli ambiti pertinenti, nonché gli aspetti di seguito riportati riguardanti la revisione della pianificazione delle reti locali in Sicilia: a. non sono emersi specifici commenti in merito alla suddivisione del territorio siciliano proposta nel documento di consultazione, finalizzata all’utilizzo dei canali 38 e 43 UHF compatibile con le esigenze maltesi, né sui connessi vincoli tecnici; b. è stato evidenziato che la qualità delle frequenze destinate alle reti locali è inficiata dalle interferenze con i Paesi esteri e che in Sicilia la situazione presentava già delle severe criticità, derivate sostanzialmente dalla numerosità dei soggetti già operanti in analogico e dalla conversione di ciascuna emittente analogica in operatore di rete digitale; c. è stato fatto presente che la sottrazione totale o parziale di canali dalla pianificazione della Sicilia provoca danni rilevanti agli operatori di rete locali, con il rischio di chiusura di alcuni di essi. Nello specifico del canale 43 UHF, è stato auspicato che da parte del Ministero sia rivista la graduatoria di assegnazione a partire dalla posizione rivestita dal soggetto che attualmente utilizza il canale (n. 16 in graduatoria regionale). E’ stata infatti evidenziata la circostanza che i diritti d’uso delle frequenze in ambito locale sono stati rilasciati sulla base di graduatorie formate all’esito di procedure concorsuali e che nella revisione dei diritti d’uso già rilasciati in conseguenza della modifica della pianificazione nella Regione, dovrebbero essere adottati, per quanto possibile, i medesimi criteri; d. è stata espressa l’opinione che qualsiasi provvedimento che porti ad una riduzione di risorse frequenziali debba innescare un meccanismo di indennizzo per il rilascio di risorse frequenziali su base volontaria, e debba inoltre poter essere incentivato da facilitazioni quali ad esempio quella di must carry. In proposito, è stato proposto di svincolare, dal punto di vista normativo, l’assegnazione dei contributi annuali alle emittenti ex analogiche dalla condizione di operatore di rete piuttosto che solo fornitore di contenuti; e. è stata fatta presente la necessità di chiarire se la procedura di revisione della delibera n. 93/12/CONS ricade o meno nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 145/13; f. è stato richiesto di valutare la possibilità di pianificare, anche temporaneamente, per le reti locali le frequenze destinate alla costituzione delle reti per le quali è prevista la gara pubblica che allo stato, a detta degli auditi, rischiano di rimanere del tutto inutilizzate. Parimenti, è stato richiesto che siano resi disponibili, per un utilizzo temporaneo, i canali in banda 700 MHz, non più pianificati, per sanare situazioni di maggior sofferenza, in attesa lo sviluppo dello standard DVB-T2 offra nuove possibilità; g. è stato proposta da più soggetti l’attivazione di un tavolo permanente con Ministero ed Autorità in merito alle attività di coordinamento internazionale, che esamini le varie problematiche e gli sviluppi in maniera organica, sia nel campo televisivo che in quello radiofonico. La piena visibilità dello stato del coordinamento con i Paesi confinanti e la possibilità di portate un contributo alla discussione, prima che le decisioni vengano assunte, rappresenta un elemento fondamentale per le aziende per la pianificazione delle proprie strategie di sviluppo. E’ stata ribadita inoltre l’importanza di avere una quadro di riferimento sufficientemente stabile concernente la pianificazione delle frequenze televisive, in quanto l’incertezza crea notevoli difficoltà nella programmazione degli investimenti". Agcom, per parte propria, con riferimento alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni e per gli aspetti di competenza, ha confermato la suddivisione del territorio siciliano come proposto in consultazione ed i connessi vincoli tecnici riguardanti i livelli massimi di campo elettromagnetico cumulativo irradiato in territorio maltese. L’ente di garanzia ha poi preso atto delle "criticità derivanti dalla insufficienza di risorse complessive e dai vincoli internazionali a fronte della numerosità delle emittenti analogiche operanti in Sicilia, a cui sono stati rilasciati i diritti d’uso delle frequenze come operatore di rete", precisando tuttavia che "tale situazione può trovare risposte concrete solo nella riduzione del numero delle reti complessive e nell’efficientamento dell’utilizzo delle risorse, conseguibile attraverso l’aggregazione dei vari soggetti, come fornitori di contenuti nell’ambito dello stesso multiplex". L’Autorità ha poi convenuto sul fatto "che a seguito della modifica della disponibilità di risorse, si deve procedere alla revisione dei diritti d’uso già rilasciati con modalità tese a minimizzare gli investimenti e le modifiche della situazione in atto, ponendo in essere procedure che tengano conto dei diritti acquisiti mediante le graduatorie regionali già formate". Pur riconoscendo l’opportunità che siano predisposti strumenti atti ad agevolare il rilascio volontario dei diritti d’uso da parte degli operatori, sia nello specifico per la Sicilia sia in via generale, l’ente ha però rilevato che "la questione esula dall’ambito di intervento del presente procedimento e deve necessariamente essere rimessa alla competenza del Ministero dello sviluppo economico", rilevando tuttavia come "l’utilizzo di canali previsti per la costituzione delle reti destinate alla gara, non è al momento ipotizzabile". Del resto, secondo Agcom "anche nell’ipotesi di un utilizzo temporaneo delle frequenze al momento non pianificate, ci si potrebbe trovare in una situazione di scarsità di risorse, situazione che potrebbe essere alleviata dalla disponibilità degli operatori di rete locali a consorziarsi in modo da consolidare e ridurre la necessità di frequenze sostitutive e rendere così più agevole in futuro la restituzione delle stesse frequenze". Quanto alla "proposta di costituzione di un tavolo permanente, informativo e di confronto, sulle tematiche di coordinamento internazionale", l’Autorità ha confermato che essa "appare condivisibile", tuttavia, "dal momento che la responsabilità primaria dei rapporti con gli altri Paesi è del Ministero dello sviluppo economico, si ritiene che allo stesso Ministero, al quale la scrivente parteciperà l’esigenza manifestata dagli operatori, spetti l’iniziativa di costituzione e coordinamento di tale tavolo, congiuntamente con l’Autorità". Alla luce delle succitate motivazioni, con Delibera 91/14/CONS del 24/02/2014, l’Agcom ha modificato "la disponibilità di risorse spettrali riservate per le reti televisive digitali locali nella Regione Sicilia, in termini quantitativi e di distribuzione sul territorio", disponendo che "il Ministero dello sviluppo economico provveda in tempi brevi ad espletare le procedure più opportune per adeguare i diritti d’uso già rilasciati alla nuova situazione, tenendo conto degli esiti delle procedure concorsuali già in precedenza espletate". In ragione di quanto sopra, con la citata delibera la Tabella 6 (Frequenze pianificate per le emittenti locali nella Regione Sicilia) riportata nell’Allegato 1 della delibera n. 93/12/CONS, è stata sostituita dall’Allegato 1 alla Delibera n. 91/14/CONS. Nel merito, alla luce della sopravvenuta disposizione, "l’utilizzo dei canali 38 UHF e 43 UHF è consentito esclusivamente da siti trasmittenti ubicati a Nord della linea spezzata riportata in Allegato 1, fermo restando l’obbligo di non superare, in ciascun punto di verifica (PDV) individuato sul territorio di Malta, il livello di campo elettromagnetico cumulativo di 28 dBμV/m". Restano fermi, inoltre, i vincoli di livello di campo elettromagnetico massimo interferente in territorio maltese già stabiliti dalla delibera n. 93/12/CONS per i rimanenti canali pianificati per le reti locali nella Regione Sicilia. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico dovrà avviare le procedure ritenute opportune per adeguare i diritti d’uso già rilasciati agli operatori di rete locali nella Regione Sicilia alla disponibilità di risorse tenendo conto degli esiti delle procedure concorsuali in precedenza espletate e favorendo, al contempo, la formazione di consorzi tra i diversi soggetti finalizzati alla liberazione di risorse di frequenze utilizzate in modo non efficiente. I criteri e le modalità per l’attribuzione delle misure economiche di natura compensativa previste dall’art. 6, comma 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, saranno fissati con decreti del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Salvo quindi provvedimenti interinali dei giudici amministrativi a cui gli interessati e legittimati potranno rivolgersi entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera, l’occupazione dello spettro radioelettrico siciliano subirà a breve nuove importanti modifiche. (M.L. per NL)

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