DTT, Linee guida definitive formazione graduatorie regionali fornitori servizi media audiovisivi (tv locali)

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il documento definitivo, rivisto a seguito delle osservazioni pervenute da parte degli operatori, relativamente alle linee guida che illustrano le modalità e i criteri che verranno adottati per la formazione delle graduatorie (regionali e per le province autonome di Trento e Bolzano) dei Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi (FSMA) in ambito locale in applicazione di quanto previsto al comma 147 dell’art. 1 della legge 190/2014, che ha modificato l’articolo 6 del decreto legge 145/2013, inserendo, tra gli altri, il comma 9-quinquies.

La procedura di formazione delle graduatorie di FSMA deve essere inquadrata nell’ambito più generale delle procedure previste, per il settore dell’emittenza televisiva locale, dalla norma. Il disposto normativo delinea un procedimento di portata assai ampia la cui finalità è quella di definire il riassetto generale del comparto, anche alla luce delle accertate situazioni interferenziali lamentate dai paesi confinanti. Il percorso individuato viene ad essere articolato nelle diverse fasi che, in base alla norma e alla loro successione logica, possono essere sintetizzate come segue.
Fase 1
Attuazione dell’art. 6, commi 8, 9 e 9-bis del decreto legge 23/12/2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art. 147, comma 1della legge n. 190/2014.
 
1. Esclusione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, AGCOM) dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle frequenze oggetto di accertate situazioni interferenziali. L’AGCOM è al riguardo già intervenuta con la Delibera n. 480/14/CONS che definisce le frequenze per regione e per provincia il cui utilizzo viene escluso per il rispetto di obblighi internazionali. La Delibera contiene anche l’elenco delle frequenze per regione e per provincia assegnabili a reti locali, assieme all’indicazione dei vincoli di natura radioelettrica che devono essere soddisfatti per consentire il loro utilizzo, che si concretizzano, sostanzialmente, nel rispetto di opportuni limiti di emissione nei cosiddetti Punti di Verifica (PDV), condizione cui sono tenuti tutti gli assegnatari di diritti d’uso per le frequenze;
2. avvio da parte del Ministero delle procedure per il volontario rilascio delle frequenze ed eventuale disattivazione coattiva degli impianti, a fronte dell’erogazione di misure economiche compensative. Il Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17/04/2015 definisce i criteri e le modalità per l’attribuzione delle misure economiche compensative a favore degli operatori di rete locali che parteciperanno al processo di rilascio volontario delle frequenze. Tale processo, definito nel suddetto Decreto coinvolge, con modalità diverse, 12 regioni. Ai fini del procedimento i soggetti coinvolti saranno classificabili in tre categorie:
a. soggetti che, a fronte di misure economiche compensative, rilasciano frequenze escluse dalla pianificazione in esecuzione della Delibera 480/14/CONS per il rispetto di obblighi internazionali ;
b. soggetti che, a fronte di misure economiche compensative, rilasciano nella propria regione frequenze non escluse dalla pianificazione in esecuzione della Delibera 480/14/CONS e che pertanto si rendono disponibili per altri soggetti;
c. soggetti che detengono diritti d’uso per frequenze escluse dalla pianificazione in esecuzione della Delibera 480/14/CONS per il rispetto di obblighi internazionali, che manifestano il proprio interesse a proseguire l’attività di operatore di rete utilizzando altre frequenze fra quelle assegnabili pianificate dall’AGCOM.

Al termine del procedimento, qualora il rilascio delle frequenze non abbia avuto il completo esito previsto, saranno infine individuati:
d. soggetti che non rilasciano frequenze da liberare necessariamente per il rispetto di obblighi internazionali, cui verrà revocato il diritto d’uso;

 
Ai soggetti delle categorie a), b) e d) la norma riconosce il diritto a proseguire la propria attività come fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale grazie alla disponibilità di capacità trasmissiva, come previsto dal comma 9-bis: gli operatori di rete assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale avranno l’obbligo di cedere una quota della propria capacità trasmissiva a coloro che abbiano rilasciato le frequenze (volontariamente o coattivamente).
 
3. Definizione da parte di AGCOM delle modalità e delle condizioni economiche che regoleranno la cessione obbligatoria della capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete locali assegnatari di diritto d’uso a favore dei soggetti che abbiano ceduto (volontariamente o coattivamente) le frequenze interferenti. A tal fine, AGCOM ha avviato un procedimento, con la Delibera n 85/15/Cons. La stessa delibera fisserà altresì le sole condizioni economiche per la cessione di capacità trasmissive da parte degli operatori di rete locali di cui al comma 9-quater (cfr. punto 2 della fase 3)
Fase 2
Attuazione dell’art. 6, comma 9-ter, del decreto legge 23/12/2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/14, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge n. 190/2014.
 
1. Nuova pianificazione, effettuata da AGCOM con la Delibera n. 402/15/Cons del 25/06/2015, delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e non assegnate ad operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre (di seguito frequenze coordinate);
2. emanazione da parte del Ministero del bando di gara per l’assegnazione di tali frequenze a nuovi operatori di rete locali.
Fase 3
Attuazione dell’art. 6, commi 9-quinquies e 9-sexies del decreto legge 23/12/2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dal l’art. 1, comma 147, della legge n. 190/14.
 
1. Definizione da parte del Ministero delle modalità e dei criteri per la formazione di graduatorie regionali per l’attribuzione ai fornitori di servizi media audiovisivi di capacità trasmissiva su frequenze coordinate da parte degli operatori di rete locali. Tali criteri e modalità saranno riportati nel Bando del Ministero dello sviluppo economico che costituisce l’oggetto di questo documento, e che viene illustrato in maggior dettaglio nella successiva sezione 3;
2. definizione da parte dell’AGCOM unicamente delle condizioni economiche per la concessione della capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie, anche in questo caso, nell’ambito del procedimento avviato con la Delibera n. 85/15/CONS (cfr. punto 3 fase 1).
Fase 4
Attuazione dell’art. 6, comma 9-septies, del decreto legge 23/12/2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art. 1, comma 147 della legge n. 190/2014.
 
1. Definizione del nuovo piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre (LCN) in base a criteri stabiliti da AGCOM ed attuati dal Ministero nell’ambito di una procedura successiva e distinta rispetto a quella necessaria per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (di cui alla fase 3). Detta procedura, tuttavia, coinvolgerà le stesse imprese già posizionate nelle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi, oltre che eventuali altre imprese nuove entranti, ossia quelle che, solo successivamente alla formazione di dette graduatorie, siano state abilitate a fornire servizi media audiovisivi. Le posizioni delle imprese già in graduatoria verranno in questa fase modificate, sia tenendo conto dell’aggiornamento dei dati, sia in ragione di eventuali modifiche dei pesi che verranno attribuiti alle diverse componenti del punteggio (dati di ascolto, numero dei dipendenti, costi dei giornalisti).

Con l’attivazione delle suddette fasi potrà essere anche salvaguardata l’integrità dei bacini di servizio in SFN, anche pluriregionali, degli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d’uso di frequenze internazionalmente attribuite all’Italia. L’emanazione di un Bando contenente la procedura per la formazione delle graduatorie regionali e per le province autonome di Trento e Bolzano (nel seguito complessivamente indicate, per semplicità, come graduatorie regionali) e le modalità di compilazione e presentazione delle domande di partecipazione è necessaria per dare piena attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 6, comma 9-quinquies, del decreto legge n. 145/2013, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art. 1, comma 147 della legge n. 190/2014. Le graduatorie regionali dei fornitori di servizi di media audiovisivi saranno utilizzate per la determinazione dei soggetti che avranno diritto di essere trasportati sui multiplex degli operatori di rete in ambito locale già titolari dei diritti d’uso di frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia. Le graduatorie regionali dei fornitori di servizi d i media audiovisivi saranno utilizzate anche in sede di predisposizione del nuovo piano di attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (cfr. fase 4) e dovranno essere formate utilizzando i seguenti criteri fissati dalla legge:a) media annua dell’ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;  b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato occupati;  c) costi sostenuti per i giornalisti professionisti iscritti all’albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all’albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge n. 69/1963, in qualità di dipendenti. La legge prevede la possibilità di definire riserve su base territoriale inferiore alla regione. Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti titolari di autorizzazione per fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale in tutte le Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano per uno o più marchi/palinsesti, ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/Cons, e diffusi con la relativa numerazione automatica (LCN), autorizzati alla data di pubblicazione del bando. Le graduatorie regionali verranno formate con procedimenti distinti, pertanto i soggetti titolari di marchi in più regioni dovranno presentare domande separate per ogni regione. Le diverse domande saranno correlate solo per quanto riguarda i dati forniti su dipendenti e giornalisti descritti nel seguito. Poiché i procedimenti formeranno graduatorie che conterranno i singoli marchi, questi ultimi saranno i partecipanti (meglio identificati come “marchi partecipanti”). I soggetti titolari di più “marchi partecipanti” in una regione (identificati come “soggetti partecipanti”) presenteranno domanda per ciascuno dei propri marchi, per ognuno dei quali dovrà essere specificato l’ambito territoriale dell’autorizzazione ricevuta. Il bando preciserà se le domande per i marchi, che verranno predisposte con l’ausilio di una procedura informatica sul sito web del Ministero, dovranno essere presentate in maniera separata o in forma aggregata per “soggetto partecipante”. Per la presentazione delle domande sarà previsto un periodo di 30/45 giorni dalla data di pubblicazione del bando. I dati necessari per il calcolo delle tre componenti del punteggio indicati dalla norma verranno acquisiti dal Ministero come segue: a) Componente 1 (dato Auditel). Il dato di ascolto non dovrà essere dichiarato dal partecipante alla procedura, in quanto acquisito direttamente dal Ministero dalla società Auditel; il dato acquisito sarà relativo ai 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; per coloro per i quali non si dispone di un periodo della rilevazione dell’ascolto per tutti i suddetti 12 mesi, saranno presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili l’ascolto sarà valutato pari a zero. b) Componente 2 (numero dei dipendenti a tempo indeterminato). Il numero dei dipendenti, compresi i dipendenti in cassa integrazione e quelli ricompresi nei contratti di solidarietà, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, suddiviso per qualifica e per tipologia di contratto, al 31/12 degli anni 2013 e 2014, dovrà essere indicato dal soggetto nella domanda e detti dipendenti dovranno essere distribuiti (anche in numero pari a zero) tra i diversi marchi partecipanti alla procedura, nonché tra le diverse regioni nel caso dei soggetti che partecipano per più regioni in cui dispongono dei titoli autorizzativi. Il criterio di ripartizione dei dipendenti fra i diversi marchi e le diverse regioni è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante. Dovrà essere dichiarato il numero dei dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi distinguendo quelli assunti a tempo pieno e quelli assunti a tempo parziale, in questo secondo caso precisando la percentuale dell’impegno contrattuale, che verrà utilizzata nel calcolo del punteggio. A tal fine sono considerati applicati a tale attività, tutti i dipendenti (compresi i giornalisti) previsti dai contratti collettivi nazionali del lavoro del settore radiotelevisivo, con esclusione di quelli riconducibili all’attività di operatore di rete. Ai fini del punteggio, il Ministero calcolerà la media del numero dei dipendenti al 31/12 degli anni 2013 e 2014, accertati anche mediante verifiche da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del lavoro. c) Componente 3 (somma retribuzioni giornalisti). Il totale dei costi sostenuti per le retribuzioni e per le contribuzioni dei giornalisti dipendenti dovrà essere indicato dal soggetto nella domanda e dovrà essere suddiviso tra i diversi marchi partecipanti alla procedura, nonché tra le diverse regioni nel caso dei soggetti che partecipano per più regioni in cui dispongono dei titoli autorizzativi. Il criterio di ripartizione dei giornalisti fra i diversi marchi e le diverse regioni è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante. Dovranno essere indicati separatamente i costi dei giornalisti professionisti, dei giornalisti pubblicisti iscritti all’albo professionale e dei praticanti giornalisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge n. 69/1963. Il totale dei suddetti costi dovrà essere corrispondente al totale delle retribuzioni e delle contribuzioni denunciate all’INPGI ai fini previdenziali per gli anni 2013 e 2014. Inoltre dovranno essere dichiarati: il numero dei giornalisti professionisti iscritti nell’apposito albo, il numero dei giornalisti pubblicisti iscritti nell’apposito albo e il numero dei praticanti giornalisti iscritti nel relativo registro. I dati dichiarati dai soggetti partecipanti verranno inoltrati all’INPGI che ne verificherà la correttezza. Ai fini del punteggio, il Ministero calcolerà la media annua dei dati ricevuti e verificati. Per le imprese attive da meno di due anni, il dato relativo al numero dei dipendenti e costi delle retribuzioni dei giornalisti sarà preso in considerazione in base all’effettivo periodo di attività. A partire dai dati così acquisiti, il calcolo delle tre componenti del punteggio totale che determinerà la graduatoria si baserà sulle seguenti assunzioni: 1) Il peso attribuito alle diverse componenti del punteggio, in prima applicazione, sarà pari a 10 per il dato sull’ascolto, 60 per i dipendenti e 30 per i costi dei giornalisti.  2) Per ciascuna componente, il dato di ogni marchio verrà diviso per la somma dei dati forniti da tutti i marchi partecipanti nella regione. In questo modo si ottiene una grandezza, esprimibile in percentuale, che rappresenta uno “share” tra i partecipanti relativo al dato esaminato. 3) Il punteggio totale per ogni marchio sarà determina to sommando le tre componenti, ognuna moltiplicata per il proprio peso. Allo scopo di consentire l’associazione tra la capacità trasmissiva che si renderà disponibile sui nuovi multiplex (di cui al comma 9-quater) e i marchi inseriti nelle graduatorie regionali FSMA, verrà chiesto ai soggetti titolari di questi ultimi, in fase di presentazione della domanda, di indicare la capacità trasmissiva richiesta per la diffusione del proprio contenuto (marchio). Non potrà invece essere espressa, in questa fase, una preferenza per l’associazione con specifici multiplex, non essendo questi ancora definiti. L’effettiva associazione verrà successivamente precisata dal Ministero dello sviluppo economico, dopo l’assegnazione delle frequenze agli operatori di rete su frequenze coordinate (comma 9-ter), in base alla capacità trasmissiva resasi disponibile e alle graduatorie regionali FSMA. Per ogni marchio, il soggetto titolare potrà in tale fase indicare la lista di preferenze per i multiplex su cui far trasportare il proprio contenuto, o comunicare al Ministero la rinuncia ad avvalersi di tale diritto, qualora collocato in posizione utile. L’associazione con uno dei suddetti multiplex comporterà per l’operatore l’obbligo di trasportare il contenuto in graduatoria, e l’impegno da parte del soggetto fornitore di servizi di media audiovisivi a sostenere, nei confronti dell’operatore di rete prescelto, gli oneri derivanti dalle condizioni economiche che saranno definite da AGCOM, come previsto al comma 9-sexies. Una frazione della capacità trasmissiva di cui al paragrafo precedente, al massimo pari al 25% del totale, verrà destinata prioritariamente a soggetti che attualmente operano su bacini inferiori a quello regionale, facendo precedere la procedura sopra descritta da una analoga in cui verranno associati i marchi sub-regionali – qualora esprimano preferenze in tal senso – ai nuovi operatori, sempre in base alla posizione in graduatoria, fino al raggiungimento della quota del 25% della capacità trasmissiva, o all’esaurimento dei marchi non regionali. I marchi per i quali i soggetti titolari rinuncino al trasporto sui multiplex su frequenze coordinate, così come quelli non collocati in posizione utile a tale fine, potranno essere trasportati su altri multiplex di operatori di rete locale, fatto salvo l’obbligo di verificare la compatibilità del bacino di diffusione del proprio contenuto con il territorio servito dall’operatore nel pieno rispetto dei vincoli radioelettrici posti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei punti di verifica (PDV), come riportati nei relativi titoli abilitativi. Le graduatorie regionali dei marchi dei fornitori di servizi media audiovisivi avranno una durata di cinque anni dalla loro pubblicazione. Non possono partecipare alla presente procedura: a. i fornitori di servizi media audiovisivi che siano destinatari di dichiarazione di fallimento salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività di impresa nonché di concordato preventivo di tipo liquidatorio. b. i fornitori di servizi media audiovisivi che non siano in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D. lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni; c. i fornitori di servizi media audiovisivi i cui rappresentanti legali abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. (E.G. per NL)

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