Ennesima riforma del processo civile nella manovra economica per il 2011. Tempi ridotti e (probabilmente) giustizia meno giusta

Nelle scorse settimane è stato presentato alla Commissione Bilancio del Senato un emendamento del Governo alla legge 78/2010 (manovra finanziaria per il 2011), con il quale si vorrebbero introdurre nel codice di rito civile alcune modifiche tese ad orientare il contenzioso (pendente e futuro) nella direzione di una più celere definizione.

Presto e bene, ci sia consentita la semplificazione, non vanno d’accordo insieme, ricordano gli Ordini professionali le cui riserve – in buona parte – non possono non essere accolte dagli operatori del diritto. La proposta novella, all’evidenza, tende primariamente a risolvere l’annoso problema del contenzioso giudiziario arretrato, il cui smaltimento è attualmente devoluto ad un organico giudiziario storicamente sottodimensionato. Se a questo si aggiunge il numero di cause che in Italia vengono ogni anno introdotte, sommandovi poi la cronica disorganizzazione che impera nelle aule di giustizia, ecco attivata una vera e propri bomba ad orologeria. Il legislatore è ben consapevole dello stato dell’arte in questo delicatissimo settore e, piuttosto che attendere una implosione dei Tribunali (non disponendo di risorse che gli consentano aumentare il numero dei magistrati in esercizio) innalza la bandiera della semplificazione. Tanto per cominciare, nella proposta di modifica all’esame di Palazzo Madama – secondo quanto riportato da Italia Oggi (08/07/2010, p. 21) – ogni Presidente di Tribunale dovrà redigere una sorta di agenda delle “cause prioritarie”, le quali godranno di un particolare trattamento (che parrebbe essere destinato anche per i nuovi giudizi), in base al quale la decisione sarà inizialmente delegata ad un ausiliario del giudice (magistrati onorari, professori universitari, ricercatori universitari, avvocati). Tale soggetto avrà il compito di redigere una proposta di sentenza e, benché le parti possano non aderirvi demandando al giudice l’incombenza, il rischio sarà quello che se il magistrato deciderà in maniera conforme a quanto prospettato dal suo ausiliario, i contendenti si dovranno fare carico della liquidazione del compenso dell’ “aiutante”. Mutuandola dal processo amministrativo, vieppiù, la statuizione potrà essere affidata ad una sentenza breve resa in apposita udienza. La parte intenzionata ad esperire il secondo grado di giudizio (o che per altro motivo desideri una decisione resa nella forma tradizionale), entro 15 giorni dal pronunciamento dovrà richiederne la trasformazione nella forma estesa anticipando fin da subito il costo (in termini di contributo unificati) del giudizio di gravame. La sentenza breve, inoltre, non sarà suscettibile di appello acquisendo la stabilità del giudicato. Ulteriormente, nella proposta riforma, il giudice potrà delegare al cancelliere parte della propria attività istruttoria accordandogli l’escussione testimoniale (in forma scritta). Fin qui alcuni dei principali istituti che il Governo vorrebbe introdurre per smaltire il carico giudiziario. Nondimeno, anche dal punto di vista delle endemiche incombenze dei Presidenti di Tribunale, questi saranno incaricati della redazione di statistiche afferenti la durata media dei procedimenti nell’ambito del proprio distretto, proponendo obiettivi di riduzione della durata degli stessi.  Concludendo, ci preme far notare che la legislazione d’emergenza (anche se non assume le vesti del decreto legge) è il vero bubbone dello stato di diritto, fisiologica ad un amministrazione della cosa pubblica che – negli anni – si è fin troppo disinteressata dei problemi che affliggono la collettività. Uno di questi è senz’altro l’eccessiva durata dei processi che, anche ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, costa moltissimo allo Stato. I cultori del diritto, la dottrina predominante, deplorano le leggi tampone perché rendono disorganico e frastagliato il corpus normativo che si proporrebbero di migliorare: lo appesantiscono costituendo al contempo un alibi per posticipare una vera e propria modifica organica. La domanda, dunque, nasce spontanea: quando ci decideremo a parlare seriamente del problema giustizia? (S.C. per. NL)

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