Gazzetta Ufficiale N. 157 del 8 Luglio 2010 – Agcom Deliberazione 10 giugno 2010

Consultazione pubblica sullo schema di nuovo regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. (Deliberazione n. 101/10/CSP). (10A08310)

 
L’AUTORITA’
 
Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
10 giugno 2010;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 Luglio
1997, e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 12;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, recante il
«Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73
del 29 marzo 2010, e, in particolare, l’art. 2;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la parita’ di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22
febbraio 2000, e, in particolare, l’art. 8;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62 , recante «Nuove norme
sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5
agosto 1981, n. 416» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2001, e, in particolare
l’articolo 1;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio
2003, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante
«Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito
di ricerche e indagini conoscitive», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 197
del 25 agosto 2001;
Vista la propria delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, recante
«Approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e
diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
dell’8 agosto 2002, cosi’ come modificata dalla delibera n.
237/03/CSP dell’11 novembre 2003 recante «Modifiche e integrazioni al
regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui
mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285
del 9 dicembre 2003, n. 285;
Vista la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante
«Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di
informazione nei periodi non elettorali», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;
Vista la propria circolare del 14 febbraio 2008, recante «Corrette
modalita’ di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali»,
pubblicata sul sito web dell’Autorita’ in pari data;
Considerato quanto segue:
l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997
affida all’Autorita’ il compito di verificare che la pubblicazione e
la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell’apposito regolamento
che la stessa provvede ad emanare;
l’art. 8, comma 2, della legge n. 28 del 2000 prevede che
l’Autorita’ determina i criteri obbligatori in conformita’ dei quali
devono essere realizzati i sondaggi demoscopici sull’esito delle
elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, i
quali, a norma del comma 3, possono essere diffusi solo se
accompagnati dalle indicazioni ivi elencate – lettere da a) ad h) – e
se contestualmente resi disponibili, nella loro integralita’ e con le
medesime indicazioni, su apposito sito informatico istituito e tenuto
a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Secondo la citata norma,
inoltre, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni
(relative alle elezioni al Parlamento europeo, politiche, regionali e
amministrative, e per ogni referendum), e’ vietato rendere pubblici
o, comunque, diffondere i risultati di tali sondaggi;
l’Autorita’ ha approvato il regolamento in materia di
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa, previsto dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge
n. 249 del 1997, con la delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002,
quindi modificata con la delibera n. 237/03/CSP dell’11 novembre
2003. La disciplina regolamentare relativa ai sondaggi demoscopici
sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto
degli elettori, applicabile nei periodi non elettorali, e’ stata
approvata dall’Autorita’ con la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno
2000, mentre le disposizioni regolamentari relative allo svolgimento
di tali sondaggi nei periodi elettorali, sono adottate dall’Autorita’
nell’ambito degli specifici regolamenti che la stessa provvede ad
emanare in occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria;
l’Autorita’, in linea con gli orientamenti a livello nazionale e
internazionale, riconosce nei sondaggi d’opinione un importante
strumento di conoscenza e di informazione, che contribuisce a fornire
elementi significativi affinche’ i cittadini possano formarsi una
opinione su cio’ che li circonda e li interessa;
per quanto concerne i sondaggi politici ed elettorali, essi sono
utilizzati come strumenti di informazione e orientamento del corpo
politico e del corpo elettorale e, nel delicato periodo delle
consultazioni elettorali, essi si conformano a criteri di particolare
rigore, ai fini del corretto svolgimento delle campagne elettorali;
a fronte dell’innovazione tecnologica intervenuta, della sempre
piu’ ampia divulgazione dei risultati di sondaggi di opinione, del
loro crescente impiego nella vita politica, sociale ed economica del
Paese, nonche’ delle variazioni delle metodologie utilizzate nel
corso degli anni, si rende opportuna una revisione complessiva della
disciplina regolamentare, che ricomprenda, anche a fini di
semplificazione amministrativa e univocita’ di indirizzo, l’intera
materia della diffusione dei sondaggi d’opinione e di quelli politici
ed elettorali, con riferimento, per questi ultimi, sia ai periodi non
elettorali che elettorali;
la regolamentazione in materia di sondaggi e’ finalizzata a
garantire all’utente/cittadino la correttezza dell’informazione: cio’
postula che i soggetti realizzatori dei sondaggi ed i titolari dei
mezzi di comunicazione di massa attraverso i quali i sondaggi sono
diffusi ispirino la loro attivita’ a requisiti di rigore
metodologico, correttezza professionale e trasparenza;
a tal fine appare opportuno prevedere un arricchimento delle
informazioni e degli elementi sulla metodologia e realizzazione del
sondaggio, ai fini della loro pubblicazione, rispettivamente, sui
siti internet dell’Autorita’ e della Presidenza del Consiglio del
Ministri – Dipartimento per l’editoria e l’informazione, a seconda
della tipologia dei sondaggi, cosi’ da rendere tangibile la qualita’
e l’attendibilita’ dei sondaggi stessi;
nello stesso tempo appare opportuno dettare nuove prescrizioni
sul contenuto e sulle modalita’ di presentazione della nota
informativa che accompagna la diffusione del sondaggio sui mezzi di
comunicazione di massa, al fine di consentire a tutti gli utenti una
comprensione semplice ed essenziale degli elementi qualitativamente
rilevanti dei sondaggi ai fini della loro corretta fruizione;
Considerato che, data la rilevanza della materia oggetto di
revisione regolamentare e l’impatto della medesima sui soggetti
realizzatori dei sondaggi, sui titolari dei mezzi di diffusione di
massa e sugli utenti, e’ opportuno sottoporre a consultazione
pubblica lo schema di regolamento in questione, al fine di acquisire
le osservazioni da parte dei soggetti interessati;
Ritenuto congruo un termine di trenta giorni, entro il quale i
soggetti interessati possono trasmettere le proprie osservazioni;
Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’;
 
Delibera:
 
Art. 1
 
1. E’ sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento,
allegato B alla presente delibera, di cui forma parte integrante,
recante «Nuovo regolamento in materia di pubblicazione e diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa».
2. Le modalita’ di consultazione sono riportate nell’allegato A
alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica
dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana .
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, priva degli allegati A e B, e comprensiva dei
citati allegati nel bollettino ufficiale e nel sito web
dell’Autorita’.
Napoli, 10 giugno 2010
 
Il Presidente: Calabro’
I commissari relatori: Lauria – Magri
 
 

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