Gazzetta Ufficiale N. 179 del 3 Agosto 2010 – DPCM 27 luglio 2010

Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti che hanno scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2010. (10A09405)

 
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto,
nonche’ di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.
Visto, in particolare, l’articolo 12, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i
termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a
imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante l’istituzione dell’imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
l’istituzione e la disciplina dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive;
Visto il regolamento recante le modalita’ per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
sul valore aggiunto e all’imposta regionale sulle attivita’
produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
giugno 2010, concernente il differimento, per l’anno 2010, dei
termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che
esercitano attivita’ economiche per le quali sono state elaborati gli
studi di settore nonche’ il differimento del termine per la
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.
Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti
nel mese di agosto 2010 coincidono con il periodo di sospensione
feriale estiva delle attivita’ lavorative;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti
termini per consentire ai contribuenti di fruire di un piu’ congruo
periodo di tempo per l’effettuazione dei predetti versamenti,
evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli
articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il
giorno 20 del mese di agosto 2010, possono essere effettuati entro il
medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell’importo
nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo, dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. b),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010,
concernente il differimento, per l’anno 2010, dei termini di
effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano
attivita’ economiche per le quali sono state elaborati gli studi di
settore, nonche’ il differimento del termine per la trasmissione in
via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
 
Roma, 27 luglio 2010
 
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
 
 

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