Gazzetta Ufficiale N. 46 del 25 Febbraio 2010 – Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23

Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0039)

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; Visto l’articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia», ed, in particolare, l’articolo 53, recante delega al
Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, ed in particolare gli articoli 37 e 38,
successivamente modificati e integrati;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010, relativa all’adozione della procedura
in via di urgenza, a norma dell’articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Preso atto che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al cui ordine del giorno era
iscritto il presente decreto legislativo, non si e’ tenuta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
 
E m a n a
 
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1
 
Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580
 
1. L’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 1 (Natura e sede). – 1. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di
commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che
svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, sulla base del principio di sussidiarieta’ di cui
all’articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale
per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle
economie locali.
2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle
camere di commercio, l’Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata:
«Unioncamere», nonche’ i loro organismi strumentali costituiscono il
sistema camerale italiano. Fanno parte altresi’ del sistema camerale
italiano le camere di commercio italiane all’estero e estere in
Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia
e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella
della provincia o dell’area metropolitana di cui all’articolo 22 del
testo unico delle leggi nell’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. La costituzione di nuove province non determina
obbligatoriamente l’istituzione di nuove camere di commercio. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo’ essere disposta
l’istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se in
ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano
iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 imprese
e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente
equilibrio economico.
5. I consigli di due o piu’ camere di commercio possono proporre,
con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti,
l’accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e’ istituita la camera di
commercio derivante dall’accorpamento delle circoscrizioni
territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le
modalita’ per la successione nei rapporti giuridici esistenti.».
2. L’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 2 (Compiti e funzioni). – 1. Le camere di commercio svolgono,
nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni
di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e
delle economie locali, nonche’, fatte salve le competenze attribuite
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni
statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie
amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le
camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano,
inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni,
nonche’ i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali,
informando la loro azione al principio di sussidiarieta’.
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata,
svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:
a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico
amministrativo, ai sensi dell’articolo 8 della presente legge, e
degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio
dalla legge;
b) promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e
lo svolgimento di attivita’ economiche;
c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di
accrescerne la competitivita’, favorendo l’accesso al credito per le
PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
d) realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione
di informazione economica;
e) supporto all’internazionalizzazione per la promozione del
sistema italiano delle imprese all’estero, raccordandosi, tra
l’altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
f) promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico
per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e
infrastrutture informatiche e telematiche;
g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la
risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e
consumatori e utenti;
h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro
associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori
e degli utenti;
i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole
inique inserite nei contratti;
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale
e rilascio dei certificati d’origine delle merci;
m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie,
in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro
e alle professioni.
3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano
iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di
cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio
promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di
interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale,
direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del
codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi
anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa’.
5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio
economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o
associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende
speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende
speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati
di soggettivita’ tributaria. Le camere di commercio possono
attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le
iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalita’
istituzionali e del proprio programma di attivita’, assegnando alle
stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle
imprese e dell’economia, le camere di commercio e le loro unioni
possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell’articolo
34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle
imprese e dell’economia-nell’ambito del programma pluriennale di
attivita’ di cui all’articolo 11, comma 1, lett. c), formulata in
coerenza con la programmazione dell’Unione europea, dello Stato e
delle regioni.
8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei
giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e
il commercio. Possono, altresi’, promuovere l’azione per la
repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2601 del
codice civile.
9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri
e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti
locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della
circoscrizione territoriale di competenza.».
3. L’articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 3 (Potesta’ statutaria e regolamentare). – 1. In conformita’
ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio e’
riconosciuta potesta’ statutaria e regolamentare. Lo statuto
disciplina, tra l’altro, con riferimento alle caratteristiche del
territorio:
a) l’ordinamento e l’organizzazione della camera di commercio;
b) le competenze e le modalita’ di funzionamento degli organi;
c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate
dalla presente legge;
d) le forme di partecipazione.
2. Lo statuto stabilisce, altresi’, anche tenendo conto degli
eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui
all’articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari
opportunita’ tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi
negli organi collegiali delle camere di commercio, nonche’ degli enti
e aziende da esse dipendenti.
3. Lo statuto e’ approvato dal consiglio con il voto dei due terzi
dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.
4. Lo statuto e’ pubblicato sul sito internet istituzionale della
camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.».
4. L’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 4 (Vigilanza). – 1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui
al comma 2 dell’articolo 1, spetta rispettivamente:
a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i
compiti attinenti alla competenza dello Stato;
b) alle regioni nelle materie di propria competenza.
2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi
all’attivita’ amministrativa e contabile, al funzionamento degli
organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo
quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.».
5. Dopo l’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’
inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile). – 1. Il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che
disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di
commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di
armonizzazione della finanza pubblica.
2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi
delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione
fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attivita’
ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro
aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.».
6. L’articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 5 (Scioglimento dei consigli). – 1. I consigli sono sciolti
con decreto del Ministro dello sviluppo economico:
a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il
termine di cui all’articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
per effetto di ritardi o inadempimenti dell’amministrazione
regionale.
2. I consigli sono sciolti dal presidente della regione
interessata:
a) quando non ne possa essere assicurato il normale
funzionamento;
b) quando non e’ approvato nei termini il preventivo economico o
il bilancio di esercizio;
c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di
cui all’articolo 16, comma 1;
d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il
termine di cui all’articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Nella ipotesi di cui al comma 2, lettera b), trascorso il
termine entro il quale il preventivo economico o il bilancio di
esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto
dalla giunta il relativo progetto, la regione nomina un commissario
ad acta con il compito di predispone il progetto stesso per
sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio
non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o
di bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegna
al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un
termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione,
decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio.
4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla
nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti
pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza
professionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di
emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia
le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza
dall’incarico.».
7. Dopo l’articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’
inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Relazione sull’attivita’). – 1. Il Ministro dello
sviluppo economico presenta al Parlamento entro il 30 settembre di
ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una
relazione generale sulle attivita’ del sistema camerale, con
particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi
attuati nell’esercizio precedente.
2. Le Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30 giugno
di ogni anno, la relazione annuale sulle attivita’ svolte dalle
camere di commercio con particolare riferimento a quelle in favore
dell’economia locale.».
8. L’articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 6 (Unioni regionali). – 1. Le camere di commercio sono
associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile,
allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il
perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerate nell’ambito
del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e
rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio
associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni
territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi
comuni per l’esercizio in forma associata di attivita’ e servizi di
competenza camerale.
2. L’attivita’ delle unioni regionali e’ disciplinata da uno
statuto deliberato con il voto dei due terzi dei componenti
dell’organo assembleare.
3. L’organo assembleare dell’Unioncamere, su proposta dell’organo
di amministrazione, individuai principi e le linee guida cui gli
statuti delle unioni regionali si devono attenere.
4. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali
per l’esercizio di compiti e funzioni di cui all’articolo 2.
5. Le unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle
regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle
imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioni
regionali alle fasi di consultazione e concertazione riguardanti
materie di comune interesse.
6. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di
monitoraggio dell’economia regionale.
7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere
di commercio e’ assicurato da un’aliquota delle entrate, come
definite per l’Unioncamere ai sensi dell’articolo 7, comma 7, delle
camere di commercio associate e dalle entrate e dai contributi per
attivita’ svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o
privati.».
9. L’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 7 (Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura). – 1. L’Unioncamere, ente con personalita’
giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi
generali delle camere di commercio e degli altri organismi del
sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce,
direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche’
mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a
consorzi e a societa’ anche a prevalente capitale privato, servizi e
attivita’ di interesse delle camere di commercio e delle categorie
economiche.
2. L’Unioncamere esercita, altresi’, le funzioni eventualmente
delegate dal Ministero dello sviluppo economico.
3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l’Unioncamere
stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome,
o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma,
intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema
camerale, che sono chiamati ad attuarli.
4. L’Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del
sistema camerale per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui
all’articolo 2, fatte salve le finzioni di indirizzo delle competenti
autorita’ statali e regionali.
5. Lo statuto di Unioncamere e’ deliberato, con il voto dei due
terzi dei componenti, dall’organo assembleare competente, composto
dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e’ approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
6. Fanno parte dell’organo di amministrazione dell’Unioncamere,
oltre ai rappresentanti delle camere di commercio come individuati
dallo Statuto, tre rappresentanti designati dal Ministro dello
sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza
Unificata.
7. La dotazione finanziaria dell’Unioncamere e’ rappresentata da
un’aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali,
imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di
commercio.
8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere e’ regolato
da contratti collettivi sottoscritti dall’ente con le organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli
atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi
di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente
preventiva e successiva, di compatibilita’ con i vincoli di finanza
pubblica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e del
Dipartimento della funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei
dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal
contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione
e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova
applicazione nei riguardi dell’Unioncamere con esclusivo riferimento
ai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonche’ ai
principi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.».
10. L’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’
sostituito dal seguente
«Art. 8 (Registro delle imprese). – 1. E’ istituito presso la
camera di commercio l’ufficio del registro delle imprese di cui
all’articolo 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita’ informativa su
tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari in materia, nonche’ gli atti
amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo
economico, d’intesa con il Ministero della giustizia, sentita
l’Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.
3. L’ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in
conformita’ agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile,
nonche’ alle disposizioni della presente legge e al regolamento di
cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un
giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di
provincia.
4. L’ufficio e’ retto da un conservatore nominato dalla giunta
nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della
camera di commercio. L’atto di nomina del conservatore e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
5. L’iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita’ notizia, oltre agli effetti
previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione,
secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il
funzionamento dell’ufficio sono realizzati in modo da assicurare
completezza ed organicita’ di pubblicita’ per tutte le imprese
soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita’ dell’informazione
su tutto il territorio nazionale. Le modalita’ di attuazione del
presente comma sono regolate ai sensi dell’articolo 1-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
11. L’articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Consiglio). – 1. Il numero dei componenti del consiglio
e’ determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro
delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo
le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di
competenza in rappresentanza dei settori dell’agricoltura,
dell’artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito,
dell’industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni,
del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per
l’economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del
consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle
societa’ in forma cooperativa.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di
cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle
attivita’ economiche e tenendo conto del numero delle imprese,
dell’indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore,
nonche’ dell’ammontare del diritto annuale versato, ai sensi
dell’articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese
di ogni settore. Con le stesse modalita’ sono apportate le successive
modifiche.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori
dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio
deve essere pari almeno alla meta’ dei componenti il consiglio
assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al
comma 2.
5. Nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura
deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole
imprese.
6. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in
rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi
professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali
costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data
dell’insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di
mandato.».
12. L’articolo 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Funzioni del consiglio). – 1. Il consiglio, nell’ambito
delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto,
svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il
presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori
dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma
pluriennale di attivita’ della camera di commercio;
d) approva la relazione previsionale e programmatica, il
preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di
esercizio;
e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della
camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze.».
13. L’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Costituzione del consiglio). – 1. I componenti del
consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle
imprese appartenenti ai settori di cui all’articolo 10, comma 2,
nonche’ dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
e dalla Consulta di cui all’articolo 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1,
per ciascuno dei settori di cui all’articolo 10, comma 2, avvengono
in rapporto proporzionale alla loro rappresentativita’ in ambito
provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall’articolo 10,
comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al
comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune
verifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazioni
presentano i dati disgiuntamente.
3. E’ fatta salva la possibilita’ per le imprese di essere iscritte
a piu’ associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da
ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
disciplina l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
nonche’ al comma 1 dell’articolo 14, con particolare riferimento ai
tempi, ai criteri e alle modalita’ relativi alla procedura di
designazione dei componenti il consiglio, nonche’ all’elezione dei
membri della giunta. Con le stesse modalita’ sono apportate le
successive modifiche.
5. Il consiglio e’ nominato dal presidente della giunta regionale.
6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le
designazioni dei consiglieri con le modalita’ indicate al decreto di
cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le
designazioni vengono richieste all’organizzazione o all’associazione
immediatamente successiva in termini di rappresentativita’
nell’ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da
parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta
regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del
consiglio camerale tra le personalita’ di riconosciuto prestigio
nella vita economica della circoscrizione territoriale con
riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalita’ di
applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono
stabilite con il decreto di cui al comma 4.
7. Il consiglio puo’ comunque svolgere le proprie funzioni anche
quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli
componenti, purche’ siano in carica almeno i due terzi dei componenti
il consiglio stesso.
8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono
prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli
stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza
delle categorie di cui all’articolo 10, comma 2, da parte dei
titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel
registro di cui all’articolo 8.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano , stabilisce con proprio
decreto le modalita’ per l’elezione di cui al comma 8, prevedendo in
particolare:
a) l’espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso
il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della
segretezza del voto medesimo;
b) l’attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei
dipendenti e all’ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle
rappresentanze provinciali.».
14. L’articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative). – 1. Possono
far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la
maggiore eta’ e godano dei diritti civili, che siano titolari di
imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di societa’,
esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti
stabiliti con il decreto di cui all’articolo 12, comma 4, e che
esercitino la loro attivita’ nell’ambito della circoscrizione
territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini degli Stati membri della Comunita’ economica
europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed
assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della
giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli
assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e
coloro che ricoprono gia’ l’incarico di componente del consiglio di
altra camera di commercio;
b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere
di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende
dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che
dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o
in parte facoltativa;
c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli
enti locali compresi nel territorio della medesima camera;
d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui
all’articolo 58 del testo unico della legge nell’ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
fatta salva l’applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;
e) coloro che, per fatti compiuti in qualita’ di amministratori
della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso
la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo
occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un
giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza
di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f),
comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento
che dichiara la decadenza e’ adottato dall’autorita’ competente per
la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle
situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare,
entro trenta giorni, per una delle cariche.».
15. L’articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Giunta). – 1. La giunta e’ l’organo esecutivo della
camera di commercio ed e’ composta dal presidente e da un numero di
membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri
del consiglio arrotondato all’unita’ superiore, secondo quanto
previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono
essere eletti in rappresentanza dei settori dell’industria, del
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Nell’elezione dei
membri della giunta ciascun consigliere puo’ esprimere un numero di
preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta
medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la
durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e’ rinnovabile per
due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in
caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume
temporaneamente le funzioni.
4. La giunta puo’ essere convocata in via straordinaria su
richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si
intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l’approvazione del consiglio
la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico,
il suo aggiornamento e il bilancio d’esercizio:
a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del
programma di attivita’ in base a quanto previsto dalla presente
legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai
regolamenti;
b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a
consorzi, societa’, associazioni, gestioni di aziende e servizi
speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e
sulle dismissioni societarie;
c) delibera l’istituzione di uffici distaccati in altri comuni
della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l’espletamento delle
funzioni e delle attivita’ previste dalla presente legge e dallo
statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o
dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di
competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e’ sottoposta
al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.».
16. L’articolo 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Riunioni e deliberazioni). – 1. Il consiglio si riunisce
in via ordinaria entro il mese di giugno per l’approvazione del
bilancio d’esercizio, entro il mese di ottobre per l’approvazione
della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio
per l’aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di
dicembre per l’approvazione del preventivo economico; si riunisce in
via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o
almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con
l’indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i
casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una
maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nelle votazioni a scrutinio palese, a parita’ di voti, prevale il
voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parita’ di
voti, la proposta si intende respinta.
4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle
disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle
competenze degli organi deliberanti.».
17. L’articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Presidente). – 1. Il presidente e’ eletto, entro trenta
giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi
dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga tale
maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i
successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per
l’elezione e’ richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio.
Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza
necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i
due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior
numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun
candidato raggiunga la maggioranza della meta’ piu’ uno dei
componenti in carica, il consiglio decade.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e
presiede il consiglio e la giunta, ne determina l’ordine del giorno
e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta.
In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica
nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la
durata del consiglio e puo’ essere rieletto per due sole volte.».
18. L’articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti). – 1. Il collegio dei
revisori dei conti e’ nominato dal consiglio ed e’ composto da tre
membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente
dal Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di
presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente
della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono
essere iscritti all’albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti
di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e
i suoi membri possono essere designati per due sole volte
consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un
singolo componente, la durata dell’incarico del nuovo revisore e’
limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a
decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina
dell’intero collegio.
3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda,
entro il termine di cui all’articolo 3 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio
1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore
mancante sara’ provvisoriamente sostituito da uno dei revisori
supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel
collegio.
4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei
revisori delle aziende speciali.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai
documenti della camera di commercio.
6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita’ allo statuto,
alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di
attuazione esercita la vigilanza sulla regolarita’ contabile e
finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la
corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle
scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto
di bilancio d’esercizio predisposto dalla giunta.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i
contenuti in base ai quali e’ redatta la relazione di cui al comma 6,
nonche’ eventuali modalita’ operative per lo svolgimento dei compiti
del collegio.
8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del
codice civile relativi ai sindaci delle societa’ per azioni, in
quanto compatibili.».
19. L’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). – 1. Al
finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede
mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e
6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita’ e dalla
prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi
regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni
delle camere di commercio;
d) i diritti di segreteria sull’attivita’ certificativa svolta e
sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi
delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini
o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate e altri contributi.
2. Le camere di commercio sono, altresi’, destinatarie di
contributi a carico del bilancio dello Stato, per l’espletamento di
funzioni delegate.
3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla
lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di
gestione e di fornitura dei relativi servizi.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri
di cui all’articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli
massimi, nonche’ gli importi del diritto dovuti in misura fissa, e’
determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale, in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l’espletamento
dei servizi che il sistema delle camere di commercio e’ tenuto a
fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni
amministrative ed economiche di cui all’articolo 2, nonche’ a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota
calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del
sistema delle camere di commercio nell’espletamento delle funzioni
amministrative, sentita l’Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i
soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al
registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti
commisurati al fatturato dell’esercizio precedente, per gli altri
soggetti.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno
di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite
l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell’anno precedente, la misura del
diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresi’ determinati gli
importi del diritto applicabili alle unita’ locali.
6. La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di
contenimento di finanza pubblica puo’ essere annualmente
rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo
modalita’ anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese
e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e
nazionale, con il decreto di determinazione del diritto annuale di
cui al comma 4.
7. Con uno o piu’ regolamenti il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina
i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonche’ le
modalita’ e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell’ammontare del
diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una quota del
diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito
presso l’Unioncamere, nonche’ criteri per la ripartizione del fondo
stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalita’, le
Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio
nazionale l’espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello
Stato al sistema delle camere di commercio.
10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo
l’aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni
economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere
di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli
esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un
massimo del venti per cento.».
20. L’articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Segretario generale). – 1. Al segretario generale della
camera di commercio competono le funzioni di vertice
dell’amministrazione, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l’attivita’
dell’ente nel suo complesso e ha la responsabilita’ della segreteria
del consiglio e della giunta.
2. Nelle camere di commercio per cui non viene raggiunto un
sufficiente equilibrio economico e’ consentito avvalersi, in forma
associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale
titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissati
con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
3. Il segretario generale, su designazione della giunta, e’
nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un
apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero.
4. All’elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda
e previo superamento di un’apposita selezione nazionale per titoli:
a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali
delle camere di commercio, dell’Unioncamere, delle loro aziende
speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in
possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui
al comma 5;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie
giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita’ e in
ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche
dirigenziali.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti
i requisiti di professionalita’ e stabiliti i criteri per
l’espletamento della selezione di cui al comma 4 ed e’ istituita una
commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo
economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza
rispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provata
esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un
rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite
le modalita’ per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco di cui al comma
3.
6. E’ fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare
alle attivita’ di formazione organizzate da Unioncamere secondo
criteri e modalita’ stabiliti con il decreto di cui al comma 5.
7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento
della cessazione dalla carica di segretario generale, e’ consentito
il rientro nei ruoli dell’amministrazione o degli enti di
provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di
provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della
dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del
comma 4 vengano nominati segretari generali.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio
1971, n. 557, e successive modificazioni.».
 
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione della Repubblica
italiana, regola la delega al Governo dell’esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo’
avvenire se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
– Gli articoli 117 e 118 della Costituzione della
Repubblica italiana, cosi’ recitano:
«Art. 117. La potesta’ legislativa e’ esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche’ dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta’
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta’ legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta’
metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo’
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a province, citta’ metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta’,
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta’ metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell’art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta’ metropolitane, province e comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita’ di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta’.».
– L’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che
reca: «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.),
cosi’ recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal governo ai sensi dell’art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle commissioni
permanenti delle due camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
– L’art. 53 della legge 23 luglio, n. 99 che reca:
«Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonche’ in materia di energia (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.),
cosi’ recita:
«Art. 53 (Delega al governo per la riforma della
disciplina in materia di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura). – 1. Il governo e’ delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per la riforma della disciplina in materia di camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino della disciplina in materia di vigilanza
sulle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di assicurare uniformita’ e coerenza
nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del
riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e
revisione della disciplina relativa ai segretari generali
delle camere di commercio;
b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di
nomina degli organi camerali al fine di consentire un
efficace funzionamento degli stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle
procedure relative alla rilevazione del grado di
rappresentativita’ delle organizzazioni imprenditoriali,
sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini
della designazione dei componenti delle stesse nei consigli
camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio
quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri
compiti di interesse generale per il sistema delle imprese
nell’ambito delle economie locali, nel contesto del sistema
regionale delle autonomie locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di
nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un
sufficiente equilibrio economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle
camere di commercio a sostegno dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, in materia di alternanza
scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle
professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in
coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio
sul territorio, nonche’ valorizzazione del ruolo
dell’Unioncamere con conseguente razionalizzazione e
semplificazione del sistema contrattuale;
h) previsione che all’attuazione del presente comma
si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Al comma 1 dell’ art. 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, dopo la lettera g) e’ aggiunta la seguente:
"g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 12,
comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e’ emanato
previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
– La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ed
e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, S.O.
– Gli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 che reca: «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,
n. 92, S.O.), cosi’ recitano:
«Art. 37 (Vigilanza sulle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). – 1. Sono aboliti
gli atti di controllo sugli statuti delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui
bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle
stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonche’ gli
atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e
le unioni interregionali delle camere stesse.
2. Ai fini di quanto previsto dall’art. 4 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza
Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una
relazione generale sulle attivita’ delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle
loro unioni regionali, che riguardi in particolare i
programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione
e’ redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle
regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.
3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi
camerali, in particolare per i casi di mancato
funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento
dei consigli camerali nei casi previsti dall’art. 5 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto
all’art. 38, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e’
garantita la presenza di rappresentanti della regione, del
Ministero del tesoro e del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.».
«Art. 38 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). –
1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
le funzioni amministrative concernenti:
a) l’approvazione dello statuto, e relative
modifiche, dell’Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
b) la vigilanza sull’attivita’ dell’Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
c) l’emanazione, con regolamento adottato ai sensi
dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle
norme di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle
imprese istituito presso ogni camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi
massimi dei diritti di segreteria sull’attivita’
certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni
vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi
motivi di ordine pubblico;
f) la tenuta dell’elenco dei segretari generali,
l’iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali
ai sensi dell’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa
intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni
concernenti:
a) l’istituzione delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura derivanti
dall’accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due
o piu’ camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione,
da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da
corrispondere ai componenti degli organi camerali;
c) l’emanazione delle norme di attuazione dell’art.
12, commi 1 e 2, e dell’art. 14, comma 1, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del
consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta
camerale;
d) la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i
termini per l’approvazione del conto consuntivo e del
bilancio preventivo.
3. Su proposta del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, la Conferenza unificata
delibera sulle seguenti materie:
a) la determinazione dei diritti annuali e della
quota destinata al fondo perequativo delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la definizione dei criteri generali per la
ripartizione dei componenti i consigli camerali;
c) la determinazione delle modalita’ per l’elezione
diretta dei consigli camerali, ai sensi dell’art. 12, comma
5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».
– La legge 29 dicembre 1993, n. 580 che reca:
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura» e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.
– Il comma 4 dell’art. 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 che reca: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202), cosi’ recita:
«4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo’ provvedere senza l’osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e’ tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
Note all’art. 1:
– La legge 29 dicembre 1993, n. 580 che reca:
«Riordinamento delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura», e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.
– L’art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che
reca: «Misure per favorire l’iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, S.O), cosi’ recita:
«Art. 38 (Misure concernenti le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). – 1. In caso di
ritardo nell’insediamento dei nuovi consigli delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine
di dare continuita’ alla attivita’ degli organi, la cui
composizione assicura la tutela degli interessi economici
rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad
esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi
a decorrere dalla loro scadenza.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento
economico del personale gia’ appartenente ai ruoli di cui
alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n.
125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n.
1203, in servizio presso il Ministero delle attivita’
produttive, pari a 2.580.000 euro annui, attualmente
sostenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, e’ posto a carico del bilancio di detto
Ministero e il relativo trattamento previdenziale e
assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo
comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2,
pari a 2.580.000 euro a decorrere dall’anno 2003, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni
2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
attivita’ produttive.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento
economico del personale di cui al comma 2, in posizione di
comando presso altre amministrazioni, e’ posto a carico di
queste ultime e il relativo trattamento previdenziale e
assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo
comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
5. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di cui
al comma 2 e’ disciplinato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri,
fatto salvo, sotto forma di assegno personale non
riassorbibile, il maggiore trattamento economico in
godimento alla stessa data. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, determinato in 44.415
euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2003,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e
delle finanze e, per l’anno 2004, l’accantonamento relativo
al Ministero delle attivita’ produttive.».
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che
reca: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
– Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che
reca: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
– L’art. 2188 del codice civile cosi’ recita:
«Art. 2188 (Registro delle imprese). – E’ istituito il
registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge.
Il registro e’ tenuto dall’ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Il registro e’ pubblico.».
– L’art. 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203 che reca: «Misure di contrasto all’evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005,
n. 281, S.O.), cosi’ recita:
«Art. 1-bis (Norme per la semplificazione delle
procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al
repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA).
– 1. Con uno o piu’ regolamenti emanati secondo quanto
disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di
adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle
imprese, di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, che dovranno prevedere in particolare:
a) la razionalizzazione delle forme di pubblicita’
per le imprese in coordinamento con le disposizioni di
riforma del diritto societario, di cui al decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanato in attuazione
della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
b) la semplificazione delle procedure di iscrizione,
modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i
processi di riforma della regolazione e secondo criteri di
omogeneita’ di disciplina, unicita’ di responsabilita’,
snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche
in linea con i principi di telematizzazione del registro
delle imprese, introdotti dall’art. 31 della legge 24
novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni,
prevedendo l’attivazione di collegamenti telematici con le
pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del portale per i
servizi integrati per le imprese;
c) l’individuazione, nel rispetto delle disposizioni
del codice civile ed in attuazione dei principi della
legislazione in materia di imprese, degli elementi
informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere
riportati nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA), prevedendo altresi’ interventi di
iscrizione e cancellazione d’ufficio ed evitando
duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese
tra un ammontare minimo di euro 50 ed un ammontare massimo
di euro 500, per il ritardo o l’omissione della
presentazione delle domande d’iscrizione al REA, secondo
criteri di tassativita’, trasparenza e proporzionalita’;
e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
e visure, attestanti l’iscrizione nel registro delle
imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine
richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione,
nonche’ di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese e nel REA, in conformita’ alle norme
vigenti;
f) la disciplina semplificata delle misure da
adottare in caso di smarrimento, distruzione o
malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o
comunque di impedimento da parte del soggetto obbligato,
anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in
modo da garantire la continuita’ di gestione amministrativa
delle attivita’ di pubblicita’ presso il registro delle
imprese;
g) l’espressa abrogazione delle disposizioni
regolamentari nonche’ delle disposizioni legislative di
natura procedimentale in materia di registro delle imprese
incompatibili con la nuova normativa, con particolare
riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
h) l’integrazione della modulistica in uso per il
registro delle imprese, per l’attivazione automatica
dell’iscrizione agli enti previdenziali, ai sensi dell’art.
44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai
sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e
per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del
Consiglio di Stato nonche’ delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del
Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla
richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e’ reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
– L’art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 che reca «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2000, n. 227, S.O.), cosi’ recita:
«Art. 58 (Cause ostative alla candidatura). – 1. Non
possono essere candidati alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della provincia,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all’art. 114, presidente e componente
degli organi delle comunita’ montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall’art. 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all’art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all’art. 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione,
l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione,
nonche’, nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore
altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio),
319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o piu’ delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all’art. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall’art. 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente
articolo e dall’art. 59 la sentenza prevista dall’art. 444
del codice di procedura penale e’ equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
qualsiasi altro incarico con riferimento al quale
l’elezione o la nomina e’ di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o
circoscrizionale;
b) la giunta provinciale o del presidente, della
giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o
comunali.
4. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e’ nulla.
L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida
dell’elezione e’ tenuto a revocare il relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza
delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si
applicano nei confronti di chi e’ stato condannato con
sentenza passata in giudicato o di chi e’ stato sottoposto
a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e’
concessa la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del
codice penale o dell’art. 15 della legge 3 agosto 1988, n.
327.».
– Il comma 4 dell’art. 2 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, cosi’ recita:
«4. I membri dei collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati
tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili. Le
amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a
soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci.».
– L’art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 che
reca: «Disciplina della proroga degli organi
amministrativi» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1994, n. 114) convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 1994, n. 165), cosi’ recita:
«Art. 3 (Proroga degli organi – Regime degli atti). –
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine
di cui all’art. 2 sono prorogati per non piu’ di
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza
del termine medesimo.
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi
scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di
ordinaria amministrazione, nonche’ gli atti urgenti e
indifferibili con indicazione specifica dei motivi di
urgenza e indifferibilita’.
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel
comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.».
– Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che
reca: «Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
1998, n. 5, S.O.
– L’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 che reca «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.), cosi’ recita:
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall’art. 9 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e poi dall’art. 11 del decreto legislativo
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 4 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). – 1. I dirigenti di
uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell’ambito di quanto stabilito dall’art. 4 esercitano, fra
gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell’ufficio cui sono preposti anche al fine
dell’elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4;
b) curano l’attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita’ di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all’organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l’attivita’ dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l’adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall’art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall’art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell’amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita’ di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di
direzione politica, sempreche’ tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell’ufficio cui sono preposti.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull’attivita’ da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L’esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo’ essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu’ amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell’amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e’ preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
– La legge 25 luglio 1971, n. 557, che reca: «Norme
integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125,
concernente il personale statale delle camere di commercio,
industria e agricoltura e degli uffici provinciali
dell’industria, del commercio e dell’artigianato», e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1971, n. 200.
 
Art. 2
 
Disposizioni di coordinamento
 
1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli
10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sono
adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
 
Art. 3
 
Disposizioni transitorie
 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente
decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo
all’emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e
12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli
organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la
costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14,
15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal
presente decreto legislativo.
2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti di
cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle
disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate e
integrate dal presente decreto legislativo.
3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano gia’
insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano
in carica fino alla loro naturale scadenza.
4. Le incompatibilita’, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti
previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli
organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo
degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo.
5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data
di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono
completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio.
Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto proseguono fino all’esaurimento del relativo
mandato.
6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo continua a d applicarsi la
disposizione transitoria di cui al comma 5, terzo periodo,
dell’articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima
dell’entrata in vigore del presente decreto.
7. Le disposizioni dell’articolo 20 della legge n. 580 del 1993,
come modificato dall’articolo 1, comma 20, del presente decreto, si
applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20.
 
Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 20 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 che reca: «Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura», nel
testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente
decreto:
«Art. 20 (Segretario generale). – 1. Al segretario
generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle
norme vigenti, competono le funzioni di vertice
dell’amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 27, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale
sovraintende altresi’ al personale delle camere di
commercio.
2. Il segretario generale, su designazione della
giunta, e’ nominato dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato tra gli iscritti in un
apposito elenco.
3. Nell’elenco di cui al comma 2 possono essere
iscritti, a domanda:
a) i dirigenti delle camere di commercio, delle
Unioni regionali delle camere di commercio,
dell’Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici
che siano in possesso dei requisiti professionali
individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente
articolo;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in
materie giuridico-economiche, dotati della necessaria
professionalita’ e in ogni caso dei requisiti previsti dal
decreto di cui al comma 4 del presente articolo,
provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche
dirigenziali.
4. Con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
conformita’ ai principi di cui all’art. 19, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti
criteri e modalita’ per l’iscrizione nell’elenco di cui al
comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell’elenco
medesimo.
5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al
momento della cessazione dalla carica di segretario
generale, e’ consentito il rientro nei ruoli
dell’amministrazione o degli enti di provenienza, anche in
soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza
non possono procedere all’ampliamento della pianta organica
qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3
vengano nominati segretari generali. Nulla e’ innovato in
ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai
segretari generali in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.».
 
Art. 4
 
Disposizioni finali
 
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano i principi desumibili dal presente legislativo
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e si
applicano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti
e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
Dato a Roma, addi’ 15 febbraio 2010
 
NAPOLITANO
 
 
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
 
Scajola, Ministro dello
sviluppo economico
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
 

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Send Mail 2a1 - Gazzetta Ufficiale N. 46 del 25 Febbraio 2010 - Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23

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