Gazzetta Ufficiale N. 77 del 2 Aprile 2010 – Agcom – Deliberazione 4 febbraio 2010

Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell’ambito del servizio universale. (Deliberazione n. 31/10/CONS). (10A03904)

 
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
 
Nella sua riunione di Consiglio del 4 febbraio 2010;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «Codice»);
Vista la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante
«Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione
sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199
del 28 agosto 2001;
Considerato che l’attuale formulazione dell’art. 56 del Codice
prevede che le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a
pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali
in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro
accessibilita’ per gli utenti disabili, nonche’ di qualita’ del
servizio, nel rispetto delle disposizioni emanate dall’Autorita’, che
ad oggi sono quelle dettate dalla citata delibera n. 290/01/CONS;
Considerato che l’art. 61 del Codice, stabilisce, al comma 4, che
l’Autorita’ fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate
ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell’art. 54 del
Codice medesimo e, al comma 1, che l’Autorita’ provvede affinche’
tutte le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale, che
comprende la fornitura agli utenti finali del servizio di telefonia
vocale da una postazione fissa, pubblichino informazioni adeguate ed
aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio
universale, basandosi sui parametri di qualita’ del servizio, sulle
definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell’allegato n. 6 al
Codice;
Considerato che il Codice, all’art. 58, comma 3, stabilisce che,
sino alla designazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, il
soggetto incaricato a fornire il servizio universale continua ad
essere la societa’ Telecom Italia S.p.A.(di seguito «la Societa’»);
Vista l’istanza della Societa’, ricevuta con prot. AGCOM n. 38705
del 15 maggio 2009, con la quale e’ stata chiesta all’Autorita’ la
revisione degli obblighi del servizio universale per la telefonia
pubblica e, in particolare, dei criteri relativi alla distribuzione
delle postazioni telefoniche pubbliche (di seguito PTP) stabiliti
dalla delibera n. 290/01/CONS, nonche’ la successiva nota ricevuta
con prot. AGCOM n. 54777 del 10 luglio 2009, con la quale la Societa’
ha integrato e circostanziato la predetta proposta di revisione,
evidenziando la riduzione progressiva del traffico effettuato da PTP
e la possibilita’, a fronte della revisione dei criteri quantitativi,
di reinvestire le somme risparmiate per implementare la manutenzione
e la qualita’ delle PTP esistenti;
Sentita la Societa’ nel corso delle audizioni dell’11 giugno 2009 e
del 28 luglio 2009;
Vista la richiesta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori
dell’AGCOM (di seguito «la Direzione») alla Societa’ con nota prot.
n. 68154 del 1° settembre 2009, per acquisire informazioni inerenti
alla evoluzione del numero di PTP, alla evoluzione del traffico da
PTP negli anni 2006-2008 e ai dati contenuti nella banca dati della
telefonia pubblica prevista dall’art. 4 della delibera n.
290/01/CONS;
Preso atto del riscontro fornito dalla Societa’ con nota ricevuta
al prot. AGCOM n. 76979 del 7 ottobre 2009 e dell’archivio della
predetta banca dati sulla telefonia pubblica, del quale si e’
ottenuta copia su supporto elettronico il 29 settembre 2009 presso la
sede operativa di Telecom Italia, in Roma;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad avviare una revisione dei
criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni
telefoniche pubbliche nell’ambito del servizio universale, che tenga
conto dell’effettiva riduzione dell’utilizzazione delle PTP in Italia
in conseguenza del mutamento delle abitudini degli utenti, che
utilizzano sempre piu’ la telefonia cellulare in situazioni di
mobilita’ in luogo delle PTP, nonche’ della diffusione dei phone
center e degli internet points per i cittadini stranieri;
Viste le risultanze del confronto internazionale sul tema oggetto
della presente delibera, effettuato tramite l’invio di un apposito
questionario da parte dell’AGCOM alle altre Autorita’ nazionali di
regolamentazione facenti parte dell’European Regulators Group (ERG),
dal quale e’ risultato che in tutti i Paesi europei si sta
verificando il medesimo effetto di «sostituzione» della telefonia
mobile rispetto all’utilizzo delle PTP e che per n. 22 Paesi
dell’Unione europea vi e’ una media, per numero di abitanti, di circa
una PTP ogni 1100 abitanti, mentre in Italia vi e’ la distribuzione
di una PTP ogni 450 abitanti circa, con la conseguenza che l’Italia
si configura al primo posto in Europa come numero di PTP per
abitante, per un totale di circa 130.000 PTP (in base ai dati
relativi all’anno 2008) ed in particolare:
nel Regno Unito, il numero di PTP e’ stato significativamente
ridotto a seguito di una relazione nella quale risultavano non
profittevoli il 60% delle postazioni telefoniche pubbliche;
in Portogallo i telefoni pubblici a pagamento possono essere
rimossi dopo aver pubblicizzato almeno un mese prima la decisione e
l’Autorita’ nazionale di regolamentazione (ANACOM) raccomanda di
consultare i potenziali utenti e comuni, prima di ogni rimozione;
in Slovenia il fornitore del servizio universale rimuove i
telefoni pubblici: a) quando vi sono ricorrenti casi di vandalismo o
quando la postazione e’ non decorosa dal punto di vista urbano; b)
per ottimizzare le risorse in un luogo in cui si trovano piu’ PTP; c)
per recuperare attrezzature di ricambio necessarie per mantenere in
funzione altre cabine telefoniche;
in Germania la rimozione avviene in base all’utilizzo della PTP.
Il soggetto incaricato di fornire il servizio universale puo’
rimuovere un certo numero di telefoni pubblici a pagamento, ogni
anno, previa consultazione preventiva con l’amministrazione
regionale;
in Austria, analogamente, il processo di dismissione viene
gestito tra l’operatore soggetto all’obbligo e la comunita’;
in Macedonia, Estonia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Olanda non
sussiste un obbligo di fornitura delle PTP nell’ambito del Servizio
Universale.
Considerato che i dati forniti dalla Societa’ attestano, nel
periodo dal 2001 al 2008, una riduzione pari a circa l’88% in termini
di numero totale di conversazioni da postazione fissa (intesa come
somma del traffico locale, internazionale, interdistrettuale e fisso
mobile), ed una riduzione pari a circa il 90% in termini di minuti di
conversazione;
Considerato che il nuovo quadro regolamentare europeo sul servizio
universale, di cui alla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, recante, fra le altre, modifica della direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L337 del 18
dicembre 2009 e, in particolare, il suo art. 1, comma 5, esprime la
tendenza al superamento della sola disponibilita’ al pubblico di
telefoni a pagamento, prevedendo «altri punti di accesso pubblico
alla telefonia vocale», nell’ottica di favorire la neutralita’
tecnologica;
Ritenuto pertanto che la revisione, in riduzione, del numero di PTP
attualmente esistenti sia in linea non soltanto con le mutate
esigenze dell’utenza accertate nel corso dell’istruttoria, ma anche
con gli sviluppi regolamentari europei che potranno essere oggetto di
ulteriore analisi dopo il recepimento in Italia del suddetto nuovo
quadro regolamentare europeo;
Considerata inoltre l’opportunita’ di garantire agli utenti finali
disabili un accesso ai servizi di livello equivalente a quello
disponibile per gli altri utenti e che tale equivalenza possa essere
raggiunta assicurando la presenza di un congruo numero di PTP
accessibili per gli utenti disabili, pari al 75% del totale delle
postazioni ubicate all’aperto;
Considerato inoltre che il rilievo che l’accesso alla telefonia
vocale pubblica continua ad assumere nell’ambito del servizio
universale, anche come ridefinito nel nuovo quadro regolamentare,
giustifica la massima partecipazione dell’utenza interessata al
processo di riduzione del numero delle PTP, in linea con l’esperienza
di altri Paesi europei;
Vista la delibera n. 616/09/CONS recante «Consultazione pubblica
sulla revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale
delle postazioni telefoniche pubbliche nell’ambito del servizio
universale», ed i contributi inviati dalle societa’ Telecom Italia
S.p.A., Vodafone N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., acquisiti
rispettivamente in data 21 gennaio 2010 prot. n. 3496, 25 gennaio
2010 prot. n. 4022 e 27 gennaio 2010 prot. n. 4672;
Informate le associazioni dei consumatori dei contenuti della
suddetta consultazione in occasione della riunione del tavolo
permanente del 17 dicembre 2009;
Preso atto della disponibilita’ da parte di Telecom Italia,
manifestata nella nota del 15 maggio 2009 e in entrambe le audizioni,
in particolare in quella dell’11 giugno 2009, «in caso di revisione
delle attuali regole, a rinunciare alla quota di finanziamento della
TP nell’ambito del servizio universale»;
Udita la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai
sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorita’;
 
Delibera:
 
Art. 1
 
Distribuzione territoriale
delle postazioni telefoniche pubbliche
 
1. Il numero complessivo delle postazioni telefoniche pubbliche
esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera,
dislocate secondo i criteri quantitativi previsti dall’art. 1 della
delibera n. 290/01/CONS, puo’ essere progressivamente ridotto dalla
Societa’, nei limiti e secondo le procedure di cui alla presente
delibera.
2. Per ogni anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente
delibera, possono essere rimosse al massimo trentamila postazioni
telefoniche pubbliche.
3. Con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, la
Societa’ comunica all’Autorita’ l’aggiornamento della banca dati
della telefonia pubblica prevista dall’art. 4 della delibera n.
290/01/CONS, sulla base delle operazioni di rimozione e manutenzione
effettuate nell’anno di riferimento, e presenta al contempo un piano
di adeguamento delle postazioni telefoniche pubbliche per l’anno
successivo, nel rispetto dei criteri di cui alla presente delibera.
4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente delibera,
la Societa’ comunica all’Autorita’ la banca dati aggiornata delle
postazioni telefoniche pubbliche gia’ disattivate alla medesima data
ma la cui rimozione non sia stata completata, trasmettendo altresi’
il relativo piano di smantellamento e smaltimento, che deve
concludersi entro i successivi 120 giorni, con le modalita’ di cui
all’art. 2, comma 4.
 
Art. 2
 
Rimozione delle postazioni telefoniche pubbliche
 
1. Almeno 60 giorni prima della rimozione di una determinata
postazione, la Societa’ affigge sulla postazione da rimuovere un
cartello adesivo rispondente ai requisiti minimi di cui al comma 2.
2. Il cartello di cui al comma 1 deve indicare:
a) la data di affissione;
b) la dicitura «QUESTA CABINA SARA’ RIMOSSA IL GIORNO…» con
specificazione della data di rimozione, nel rispetto del termine di
preavviso di cui al comma 1, redatta con caratteri in stampatello
maiuscolo e grassetto di almeno 4 centimetri di altezza e di
larghezza;
c) l’indirizzo mail [email protected] della Direzione
tutela dei consumatori dell’Autorita’ (di seguito indicata come
«Direzione»), corredato da una sintetica informazione sulla procedura
di opposizione alla rimozione di cui all’art. 3;
d) l’indirizzo del sito internet ove e’ facilmente consultabile,
anche attraverso l’ausilio di software di localizzazione geografica
predisposti dalla Societa’, la mappatura aggiornata delle postazioni
telefoniche pubbliche sull’intero territorio nazionale, distinte
cromaticamente tra attive, rimosse e in fase di rimozione; tale sito
deve essere disponibile per l’utenza entro 180 giorni dall’entrata in
vigore della presente delibera;
e) il numero gratuito per ottenere le informazioni di cui al
punto precedente.
3. Almeno 60 giorni prima della rimozione, la Societa’ comunica
alla Direzione, tramite l’indirizzo mail [email protected], e
alle amministrazioni comunali del luogo ove si trovano le postazioni
telefoniche pubbliche, l’elenco delle postazioni da rimuovere,
corredato da:
a) l’ubicazione delle singole postazioni;
b) le motivazioni della rimozione;
c) la data di affissione del cartello di cui al comma 1 e le
altre informazioni ivi contenute.
4. La rimozione delle postazioni telefoniche pubbliche e’ da
intendersi completata solo dopo il distacco dell’alimentazione
elettrica, la rimozione dell’apparecchio telefonico e della
struttura-cabina esterna, lo smaltimento o l’alienazione dei
materiali e il ripristino dello stato dei luoghi.
5. I soggetti interessati possono segnalare all’Autorita’, tramite
l’indirizzo mail [email protected], le postazioni telefoniche
pubbliche in stato di abbandono o di rimozione non completata,
documentando la segnalazione con ogni riferimento necessario ed
eventualmente anche con materiale fotografico.
6. La Direzione, effettuate le opportune verifiche, richiede se del
caso alla Societa’ di procedere alla rimozione delle postazioni
telefoniche oggetto di segnalazione.
7. Entro 30 giorni dalla richiesta della Direzione la Societa’
effettua la completa rimozione delle postazioni telefoniche di cui al
comma 5.
8. Le procedure specificate dal presente articolo non si applicano
alle postazioni telefoniche pubbliche ubicate in luoghi chiusi,
adibiti a locali pubblici, quando la rimozione e’ richiesta dal
soggetto che ha la disponibilita’ del luogo.
 
Art. 3
 
Opposizione alla rimozione
di una postazione telefonica pubblica
 
1. Gli utenti, singoli o associati, e gli enti interessati possono
opporsi alla rimozione di una o piu’ postazioni telefoniche pubbliche
secondo la procedura disciplinata dai seguenti commi.
2. L’opposizione deve essere trasmessa alla Direzione tramite
l’indirizzo mail [email protected] entro il termine
perentorio di 30 giorni che decorre, per gli utenti, dall’affissione
del cartello di cui all’art. 2, comma 1, e, per gli enti interessati,
dalla comunicazione di cui all’art. 2, comma 3.
3. L’opposizione deve contenere, a pena di inammissibilita’:
a) i dati e i recapiti dell’opponente;
b) l’ubicazione della postazione telefonica pubblica oggetto di
opposizione;
c) una sintetica esposizione dei motivi di opposizione.
4. La Direzione inoltra tempestivamente le opposizioni di cui al
comma 3 alla Societa’, la quale sospende la procedura di rimozione
fino alla decisione di cui al comma 5.
5. La decisione sulla opposizione e’ delegata alla Direzione che si
pronuncia entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, con
provvedimento motivato in riferimento a quanto dedotto dall’opponente
e sulla base dei seguenti criteri:
a) dati specifici di utilizzo della singola postazione;
b) richiesta di permanenza della PTP da parte di un significativo
numero di residenti nell’amministrazione locale (comune/municipio) di
pertinenza;
c) richiesta motivata da parte del sindaco o del presidente del
municipio;
d) ricorrenti casi di vandalismo;
e) intralcio al traffico stradale;
f) decoro urbanistico;
g) ottimizzazione delle risorse, assumendo come principale
parametro di riferimento la presenza di altre postazioni in un raggio
di 400 metri da quella interessata dalla procedura di opposizione.
6. La decisione della Direzione e’ comunicata all’opponente e alla
Societa’ che, in caso di accoglimento dell’opposizione, non puo’
avviare una nuova procedura di rimozione della postazione telefonica
pubblica oggetto dell’opposizione, prima dello scadere di un anno
dalla ricezione della predetta comunicazione.
7. In caso di rigetto dell’opposizione, la Direzione comunica la
sua decisione all’opponente e alla Societa’, che, pertanto, procede
alla rimozione delle postazioni telefoniche pubbliche oggetto di
opposizione, aggiornando contestualmente la banca dati della
telefonia pubblica.
 
Art. 4
 
Criteri qualitativi di distribuzione territoriale
delle postazioni telefoniche pubbliche
 
1. La Societa’ mantiene in funzione le postazioni telefoniche
pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente
delibera, sono dislocate secondo i criteri qualitativi di cui
all’art. 2 della delibera n. 290/01/CONS e laddove e’ proibito l’uso
del telefono mobile, anche a prescindere da obblighi specifici.
2. L’obbligo di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) della delibera
n. 290/01/CONS non e’ applicato con riferimento alle strutture
militari in cui non vige il divieto di utilizzo dei terminali di
telefonia mobile mentre permane in quelle in cui e’ prevista la
schermatura del segnale radiomobile per motivi di sicurezza militare.
3. Gli utenti interessati, singoli o associati, o gli enti
interessati possono presentare richiesta motivata all’Autorita’ per
l’installazione di nuove postazioni telefoniche pubbliche nei luoghi
di cui all’art. 2, comma 2, della delibera n. 290/01/CONS. La
Direzione decide entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della
richiesta, previo avvio di un apposito procedimento finalizzato alla
verifica della necessita’ della postazione e, sentita la societa’, e
delle valutazioni dell’impatto economico dell’obbligo. La decisione
e’ comunicata alle parti.
 
Art. 5
 
Modifiche all’art. 3 della delibera n. 290/01/CONS
 
1. I commi 1, 3 e 4 dell’art. 3 della delibera n.290/01/CONS sono
sostituiti dai seguenti:
a) comma 1: Il 50% delle postazioni in servizio sul territorio
nazionale deve essere funzionante anche a moneta;
b) comma 3: La Societa’ incaricata di fornire il servizio mette a
disposizione dell’utenza schede pre-pagate di importo non inferiore a
3 euro;
c) comma 4: La Societa’ garantisce che il 75% del totale delle
postazioni telefoniche pubbliche in servizio ubicate all’aperto sia
utilizzabile anche dagli utenti diversamente abili.
2. I commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 3 della delibera 290/01/CONS sono
abrogati.
 
Art. 6
 
Ripristino dell’efficienza
delle postazioni telefoniche pubbliche
 
1. La Societa’ deve garantire la funzionalita’ delle postazioni
telefoniche pubbliche, effettuando periodici monitoraggi e
ripristinando la piena funzionalita’ delle postazioni telefoniche
pubbliche entro 15 giorni lavorativi dalla rilevazione del
malfunzionamento.
2. La Societa’ ripristina la funzionalita’ delle postazioni entro
lo stesso termine anche qualora la segnalazione del malfunzionamento
pervenga da soggetti interessati o dall’Autorita’.
 
Art. 7
 
Sanzioni
 
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente
delibera si applicano le sanzioni previste dall’art. 98, comma 16,
del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. In caso di inadempimento alle decisioni della Direzione di cui
agli articoli 3 e 4 si applicano le sanzioni previste dall’art. 98,
comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
Art. 8
 
Disposizioni finali
 
1. Il responsabile della Direzione trasmette periodicamente
all’organo collegiale competente dell’Autorita’ un informativa in
merito ai provvedimenti assunti con riferimento alla presente
delibera.
2. L’Autorita’ si riserva di rivedere il sistema dei criteri di cui
alla presente delibera, sulla base dell’evoluzione normativa e di
mercato, delle esigenze dell’utenza, dei costi del servizio e delle
relative modalita’ di finanziamento.
3. Ai sensi dell’art. 9, del decreto legislativo n. 259/2003, i
ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorita’ rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi
dell’art. 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e
successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere
avverso il presente provvedimento e’ di 60 giorni dalla notifica del
medesimo. La competenza di primo grado e’ attribuita in via esclusiva
ed inderogabile al Tribunale amministrativo del Lazio.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Essa e’ pubblicata altresi’ nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ e
sul suo sito internet.
Roma, 4 febbraio 2010
 
Il presidente
Calabro’
Il commissario relatore
Magri
 
 

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