Le radio e le tv sul web: Agcom pubblica le FAQ

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle competenze ad essa assegnate dal decreto legislativo n. 44 del 2010 (cosiddetto “decreto Romani”), ha approvato due Regolamenti concernenti rispettivamente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica (in sostanza web-TV, IPTV e mobile TV), nonché la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta.

La disciplina adottata è di derivazione comunitaria. Il Decreto Romani, infatti, ispirandosi alle definizioni e ai criteri contenuti nella Direttiva europea 2007/65/CE, ora 2010/13/UE, e tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti avvenuti nel settore audiovisivo, stabilisce di applicare un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica (art. 21, comma 1-bis, del D. Lgs 177/2005 e ss. mm. e ii.) o a richiesta (art. 22-bis del D. Lgs 177/2005 e ss. mm. e ii.). Al fine di rendere più agevole la lettura di alcune delle novità introdotte dalla disciplina, l’Autorità ha predisposto un elenco di F.A.Q. le cui risposte hanno lo scopo di chiarire l’interpretazione delle disposizioni contenute nei regolamenti.
 
Le radio e le tv sul web: F.A.Q.
 
1) Cosa si intende per servizi di media audiovisivi?
 
Per servizi di media audiovisivi si intendono tutti i mezzi di comunicazione di massa, destinati cioè alla fruizione da parte di una porzione considerevole di pubblico, posti sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, inglobando le attività precipuamente economiche.
 
2) Chi è un fornitore di servizi media audiovisivi?
 
La persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione.
 
3) Chi è escluso dall’applicazione dei regolamenti?
 
Ai sensi della Direttiva 2010/13/UE sono esclusi dal campo di applicazione dei regolamenti, oltre ad ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari, anche tutti i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. Sono, inoltre, naturalmente esclusi dal campo di applicazione dei regolamenti i servizi prestati nell’ambito di attività a prevalente carattere non economico e non in concorrenza con emittenti radiotelevisive, ogni corrispondenza privata, i servizi che non hanno come finalità principale la fornitura di programmi o nei quali il contenuto audiovisivo è solo accessorio. Sono esclusi anche i servizi basati sul caricamento di contenuti da parte degli utenti in quanto tale attività non presuppone nessuna responsabilità editoriale sulla selezione dei contenuti, ma solo “aggregazione” e commento dei contenuti medesimi da parte degli utenti stessi, a fini di condivisione e senza alcuna finalità economica.  Inoltre sono esclusi: – per i servizi lineari, i palinsesti che irradiano programmi per meno di ventiquattro ore settimanali, in analogia con quanto previsto per le emittenti terrestri operanti in tecnica digitale, nonché per i servizi che non sono rivolti ad un pubblico esteso, come i servizi per gruppi chiusi di utenti, ad esempio i servizi televisivi aziendali, o quelli a circuito chiuso anche irradiati in luoghi aperti al pubblico, come ad esempio le stazioni ferroviarie; – per i servizi a richiesta, i cataloghi composti esclusivamente di programmi già trasmessi in modalità lineare, come la cd. catch-up tv o i servizi di archivio, e l’offerta di contenuti che, pur identificata da uno specifico marchio, non si configura come un catalogo autonomamente accessibile dal pubblico, come quelli inseriti all’interno di bouquet offerti direttamente al pubblico da un diverso soggetto. Sono infine esclusi i quotidiani online e le versioni elettroniche di giornali e periodici, i siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, i giochi d’azzardo con posta in denaro, comprese le lotterie, le scommesse e altre forme di servizi di giochi d’azzardo, nonché i giochi in linea e i motori di ricerca, ma non le trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo o di fortuna.
 
4) Come calcolare le 24 ore settimanali di palinsesto?
 
Il calcolo riguarda la programmazione di palinsesti identificati da un unico marchio per almeno ventiquattro ore nel corso di sette giorni, con l’esclusione delle ore di programmazione in replica o le immagini fisse (ad es. gli avvisi).
 
5) Che differenza c’è tra l’autorizzazione per i servizi lineari e quelli a richiesta?
 
Per quanto riguarda i servizi lineari, è stato previsto l’istituto del silenzio-assenso attraverso il tacito accoglimento della domanda (articolo 20, legge 7 agosto 1990, n. 241) senza l’espresso rilascio del titolo abilitativo. Di conseguenza, i soggetti che presentano la domanda si intendono autorizzati entro 30 giorni dalla sua presentazione salva l’adozione di un motivato provvedimento di diniego in mancanza dei requisiti. Per i servizi a richiesta occorre, invece, presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
 
6) Sono una micro web-tv/web-radio, devo chiedere l’autorizzazione?
 
No. L’Autorità ha circoscritto il campo di applicazione del regolamento solo ai professionisti che sono effettivamente provvisti di capacità competitiva, cioè ai soggetti che hanno una soglia minima di ricavi annui derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento) superiore a 100.000 euro.
 
7) Quali sono i ricavi indicati per la soglia di esenzione?
 
I ricavi a cui fare riferimento sono quelli derivanti da c.d. attività tipiche, ovvero pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento. Da tali ricavi vanno naturalmente esclusi quelli derivanti da servizi diversi da quelli televisivi quali, ad esempio, quelli di hosting, che dunque non vanno computati ai fini della determinazione della soglia di esenzione. Considerando lo schema di conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile, si tratta della voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni).
 
8) Quali sono le differenze di ricavi per ognuna delle attività tipiche?
 
Nel dettaglio le differenze a seconda delle diverse prestazioni delle attività tipiche sono: – Pubblicità:ricavi complessivamente percepiti, al netto di sconti e commissioni di agenzia, per ogni forma di messaggio pubblicitario trasmesso a pagamento indipendentemente dal tipo e dalla durata del messaggio (spot, telepromozioni, “minispot”, ecc.) incluse le telepromozioni, le televendite, le sponsorizzazioni e l’inserimento di prodotti (cd. product placemen) come di seguito definiti: – Telepromozioni: ricavi di competenza dell’esercizio derivanti da ogni forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall’emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell’ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti; – Televendite: ricavi di competenza dell’esercizio derivanti dalle offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; – Sponsorizzazioni: ricavi di competenza dell’esercizio derivanti da ogni contributo di un’impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi, al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti; – Inserimento di prodotti: ricavi di competenza dell’esercizio derivanti da ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all’interno di un programma dietro pagamento o altro compenso; – Provvidenze pubbliche:ricavi di competenza dell’esercizio derivanti da canone per la concessionaria pubblica al netto dei diritti dell’erario e imputati al servizio pubblico televisivo; – Offerte televisive a pagamento: ricavi derivanti dalla vendita al consumatore finale di uno o più canali, oppure di uno o più pacchetti di canali, dietro il pagamento di un canone periodico di abbonamento, o derivanti dalla vendita di uno o più programmi (ad es. film, eventi etc.) attraverso l’abilitazione temporanea del consumatore finale alla ricezione del segnale video.
 
9) I ricavi sono da considerare al netto o al lordo delle imposte?
 
I ricavi devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
 
10) Se non devo chiedere l’autorizzazione, posso trasmettere?
 
Sì. Su chi non rientra nel campo di applicazione dei regolamenti, non incombono né obblighi né divieti in base al Decreto.
 
11) Se devo chiedere l’autorizzazione, posso continuare a trasmettere in attesa del conseguimento del titolo?
 
Sì. Per le attività imprenditoriali già in corso, è stato previsto un termine di adeguamento di un anno dall’entrata in vigore dei regolamenti per presentare la domanda di autorizzazione o la SCIA. Nel frattempo è possibile continuare a trasmettere.
 
12) Se ho intenzione di avviare l’attività a breve, come faccio a sapere se sono tenuto alla richiesta di autorizzazione?
 
I soggetti che avvieranno l’attività dopo l’entrata in vigore del regolamento avranno un anno di tempo dallo start-up prima di richiedere l’autorizzazione, al fine di verificare se, in base ai ricavi conseguiti, rientrano nel campo di applicazione del regolamento.
 
13) Quanto e come devo pagare per l’autorizzazione?
 
I contributi di istruttoria previsti per la prestazione di servizi lineari e a richiesta sono dovuti solo da parte di chi richiede l’autorizzazione. Tutti gli altri soggetti non devono versare contributi. Essi ammontano, rispettivamente, a 500 euro per la televisione e 250 euro per la radio da corrispondere una tantum. Non sono previsti canoni annuali.
 
14) Se sono una pubblica amministrazione, posso gestire una web-tv/web-radio?
 
Sebbene il Testo unico preveda che le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di web-tv/web-radio o di video a richiesta, sono chiaramente fatte salve le web tv/web-radio che svolgono le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150/2000 e quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale in merito all’utilizzo delle nuove tecnologie.
 
15) Se ritrasmetto sul web un canale già diffuso sul terrestre, cosa devo fare?
 
In caso di cd. simulcast occorre una semplice notifica all’Autorità.
 
16) Per i soggetti già iscritti al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) sono previsti altri adempimenti?
 
Sono tenuti ad effettuare l’iscrizione solo i soggetti non ancora iscritti al registro, fermo l’obbligo di provvedere alle successive comunicazioni anche per i soggetti già iscritti come già previsto dai regolamenti sul ROC.
 
17) Sono titolare dell’autorizzazione, devo tenere un registro di quello che trasmetto?
 
Sì, ma a differenza delle emittenti terrestri e satellitari, per il web saranno previste delle modalità semplificate di tenuta del registro che l’Autorità definirà con una separata delibera nel 2011.
 
18) Sono titolare dell’autorizzazione, ho l’obbligo di trasmettere telegiornali o giornali radio ogni giorno?
 
No. Il Decreto prevede che solo le emittenti terrestri trasmettano quotidianamente telegiornali o giornali radio, mentre per emittenti su altri mezzi tale obbligo non sussiste.
 
19) Sono titolare dell’autorizzazione, ci sono limiti da rispettare, ad esempio in materia di minori e pubblicità?
 
Sì. Il Decreto prevede i medesimi obblighi per tutti i servizi di media audiovisivi indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato così come richiamati nel Capo II dei regolamenti.
 
20) Sono una radio a richiesta, devo chiedere l’autorizzazione?
 
No. Mentre la direttiva disciplina solo i servizi audiovisivi, il decreto di recepimento si è limitato a fare riferimento alle radio lineari trasmesse sul web, mentre non reca alcuna disciplina per quelle a richiesta.
 
21) I regolamenti si applicano ai siti che diffondono contenuti generati dagli utenti (cd. UGC)?
 
No. Le delibere dell’Autorità, in piena aderenza con i principi stabiliti dalla direttiva e dal decreto, ne hanno esplicitamente previsto l’esclusione dal campo di applicazione dei regolamenti, tranne nel caso in cui sussistano, congiuntamente, due condizioni in capo ai soggetti aggregatori: sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico. Mentre lo sfruttamento economico è facilmente individuabile, affinché si determini la responsabilità editoriale, sono invece richiesti due elementi concorrenti: l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo nel caso dei servizi a richiesta.  Pertanto, i siti che non selezionano ex ante i contenuti generati dagli utenti, ma effettuano una mera classificazione dei contenuti stessi, non rientrano nel campo di applicazione della norma.

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