Privacy. Violenza sessuale e diritto di cronaca

Gli organi di informazione non possono pubblicare i nomi dei violentatori se ciò rende identificabili le vittime dell’abuso sessuale.

E non ha alcun rilievo il fatto che le informazioni siano di dominio pubblico perché già diffuse da altre testate giornalistiche o perché divulgate da magistrati e forze di polizia in una conferenza stampa. Alle vittime di violenza sessuale è sempre riconosciuta una tutela assoluta. Sono queste le motivazioni alla base del divieto deciso dal Garante privacy (relatore Mauro Paissan) nei confronti di alcune agenzie di stampa e di alcuni quotidiani che non potranno più pubblicare informazioni lesive della riservatezza e della dignità di una minore. Quelle informazioni dovranno essere cancellate anche dalle edizioni on line. Nel riportare la notizia di una violenza sessuale in famiglia avvenuta in provincia di Salerno, queste testate avevano infatti pubblicato nome, cognome, professione, età del padre, del fratello e di un vicino di casa arrestati quali presunti autori del reato. In questo modo, pur senza fare espressamente il nome della vittima, avevano diffuso informazioni così dettagliate da renderla riconoscibile. Ciò in aperto contrasto con i principi fissati dal Codice deontologico dei giornalisti, dalla normativa italiana e dalle Convenzioni internazionali (Codice privacy, Codice penale, nuovo processo minorile, Carta di Treviso, Convenzione dei diritti del fanciullo) che riconoscono una tutela rafforzata alle vittime minori d’età. Il divieto del Garante fa seguito a un primo provvedimento di blocco, adottato in via d’urgenza, al momento della pubblicazione della notizia. Copia del provvedimento di divieto è stata inviata alla Procura della repubblica e ai Consigli regionali dei giornalisti di competenza.

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