Promozione opere europee: varata disciplina su obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta

Con provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato la disciplina di dettaglio relativa alla promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta.

Il nuovo regolamento, contenuto nella delibera 188/11/CONS, integra la delibera 66/09/CONS, inerente gli obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, e scaturisce dalla consultazione pubblica avviata sul tema lo scorso mese di settembre. L’art. 44, comma 7, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (come modificato dall’articolo 16 del D.L.vo n. 44/2010), aveva infatti attribuito all’Agcom il compito di adottare la nuova regolamentazione in materia mediante “procedure di co-regolamentazione”. L’esito della consultazione pubblica ha portato l’Autorità a prevedere, tra l’altro, l’obbligo relativo alla presenza di opere europee all’interno dei cataloghi o, in alternativa, l’onere di investire una percentuale dei ricavi derivanti dai servizi di media audiovisivi a richiesta. Le nuove disposizioni regolamentari si applicano ai fornitori dei servizi disciplinati dal regolamento Agcom n. 607/10/CONS, che definisce “servizio di media audiovisivo a richiesta”, o “non lineare”, un servizio “fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media”. Nel nuovo provvedimento è stata dunque introdotta la definizione di “catalogo”, inteso come “l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente”. Quindi, è stato previsto che la promozione della produzione di opere europee e dell’accesso alle stesse possa essere realizzata dai fornitori in questione mediante l’attuazione di una delle seguenti misure alternative: riservando il 20% di opere europee nel proprio catalogo, (calcolato sul monte ore messo a disposizione annualmente nell’ambito del catalogo); o, destinando un contributo finanziario annuale alla produzione o all’acquisizione di diritti sulle opere europee per i propri cataloghi per una percentuale non inferiore al 5% dei ricavi derivanti dall’offerta di contenuti a richiesta nell’ambito degli stessi cataloghi nell’anno precedente. Quanto al raggiungimento dei nuovi obblighi, il testo ha stabilito che avvenga gradualmente e “compatibilmente con le condizioni del mercato e le condizioni di offerta dei diritti”, e comunque entro quattro anni dall’entrata in vigore del provvedimento, prevedendo, nel periodo di transizione, l’obbligo di riservare una percentuale non inferiore al 5% annuo di opere europee nel proprio catalogo o di destinare un contributo finanziario pari ad almeno il 2% annuo. La delibera 188/11/CONS consente, poi, anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta di richiedere la deroga dagli obblighi, qualora si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 8 della delibera 66/09/CONS (già applicabili ai servizi di media audiovisivi lineari). A tal fine è stata introdotta la definizione di catalogo tematico (accanto a quella di canale tematico), inteso come “un catalogo che dedica almeno il settanta per cento delle ore messe a disposizione nell’ambito del catalogo ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento”. Inoltre, è stato inserito al predetto art. 8, comma 2, lettera a) l’apposito riferimento alla mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio “relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga”, prevedendo che l’Autorità valuti le richieste di deroga per singoli palinsesti o cataloghi. (D.A. per NL)

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