Radio, approvato dalla Camera ordine del giorno per evitare che riassegnazione frequenze tv dopo gara dividendo esterno stronchi il DAB

Come osservato su queste pagine in occasione dell’approvazione del D.L. 34/2011 (convertito nella L. 75/2011), le regole introdotte per lo sfruttamento dello spettro radioelettrico da parte degli operatori tv dopo la sottrazione dei 9 canali del dividendo esterno (61/69 UHF) intonano il de profundis per il digitale radiofonico terrestre sulle frequenze 174-230 MHz.

Spinta da tali timori, la Camera dei deputati, nella seduta del 25 maggio 2011 (relativa alla conversione in legge del decreto legge n. 34/2011) ha approvato un ordine del giorno che richiama l’attenzione del governo sulla necessità che il DTT non stronchi sul nascere (si fa per dire) la radio numerica su frequenze terrestre diverse dalla modulazione di frequenza. Dell’iniziativa parlamentare  ha dato notizia nei giorni scorsi la Federazione Radio Televisioni (FRT), osservando che "L’ordine del giorno ricorda nelle premesse che all’art. 4 del decreto si prevede di rilasciare i diritti d’uso relativi alle frequenze della banda 174-230 MHZ agli operatori radiotelevisivi e che le medesime frequenze sono già, in parte, destinate alle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, come previsto dal regolamento 664/09/Cons dell’Agcom". "Pertanto – continua la FRT – l’ordine del giorno impegna il Governo ad attuare il disposto delle norme contenute nel citato articolo 4 garantendo in ogni caso un armonico sviluppo delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, attraverso la disponibilità delle frequenze necessarie". Più facile a dirsi che a farsi, invero, posto che questo governo ha sin qui dimostrato una maniacale attenzione per il DTT delle emittenti nazionali a fronte di una scarsa propensione per la tutela dell’emittenza tv locale e di una totale indifferenza per lo sviluppo del digitale radiofonico terrestre attraverso soluzioni concretamente attuabili sul piano giuridico e fattuale.  "L’odg – conclude la nota dell’ente esponenziale – impegna, tra l’altro, il Governo a sostenere le imprese radiofoniche e i loro consorzi operatori di rete nel prosieguo dell’attività in tecnica digitale già intrapresa, salvaguardando gli investimenti effettuati, i relativi programmi di sviluppo, nonchè garantendo la corretta prosecuzione dell’attività in atto e la piena vigenza dei titoli abilitativi rilasciati." Ora vedremo se il governo del "non sentire" ascolterà questo ennesimo appello. Ma le speranze stanno al lumicino. (M.L. per NL) 
 
Il testo dell’art. 4, L. 75/2011
 
 
Articolo 4. (Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico).
1. Il termine per stabilire, con le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,n. 101, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre è prorogato al 30 settembre 2011.
Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entità del patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della popolazione; d) priorità cronologica di svolgimento dell’attività nell’area, anche con riferimento all’area di copertura.
Nelle aree in cui, alla data del 1o gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all’assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d’uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Nelle aree in cui alla medesima data del 1o gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d’uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d’uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso hanno l’obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1o gennaio 2011 non destinatari di diritti d’uso sulla base delle citate graduatorie.

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