Radio, canoni di concessione e contributi: il Tribunale di Roma impone al Ministero la restituzione degli importi indebitamente compensati

Una battaglia che la struttura alla quale è collegato questo periodico sta conducendo da anni e che, attraverso la recentissima sentenza 12/07/2014 resa dal Tribunale di Roma, ha restituito un primo risultato che all’evidenza rappresenta un importante punto di riequilibrio tra il potere della Pubblica Amministrazione (o meglio, tra il principio di legalità al quale dovrebbe uniformarsi) ed i diritti degli “amministrati”.

Senza nulla concedere alle osservazioni che le emittenti radiotelevisive avevano puntualmente deferito all’attenzione della P.A. di specie, fin dagli anni 2007-2008 il Ministero dello Sviluppo Economico si era determinato – sulla scorta di un ardito parere reso dell’Avvocatura dello Stato – a procedere con la sistematica compensazione di canoni di concessione non corrisposti dai concessionari, in particolare per gli anni dal 1994 al 1999-2000, con i preziosissimi contributi ex DM 255/2002, anche se il debitore (l’originario concessionario) di tali emolumenti ed il creditore dei predetti benefici trattenuti dall’Amministrazione risultavano soggetti differenti e non collegati. Il caso risolto dall’intervento dell’A.G. in commento, per comodità di esposizione, si presta ad una schematica rappresentazione, peraltro tipica di una serie indefinita di casi. Nello specifico: A acquistava da B una concessione per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora; a sua volta B aveva acquistato la medesima concessione da C; C dal 1994 al 1999 non aveva corrisposto i dovuti canoni di concessione per l’importo X. Ebbene, a distanza di oltre 15 anni, il Ministero aveva ritenuto di dover pretendere la somma X dal soggetto A, rivalendosi sui contributi ex DM 225/2002 allo stesso spettanti e trattenendoli in compensazione fino alla concorrenza del debito. A prescindere dagli ulteriori motivi di opposizione dedotti (per tutti, l’eccezione di prescrizione del credito dello Stato) sia dalla ricorrente (il soggetto A dello schema di cui sopra al quale erano stati trattenuti i ridetti contributi) che dai terzi chiamati in causa a titolo di manleva dalle pretese ministeriali (i soggetti in B e C), il Tribunale adito ha ritenuto non raggiunta la prova della responsabilità solidale della parte cessionaria del ramo d’azienda costituito dalla concessione radiofonica compravenduta. Nello specifico, evidenzia il Giudice che – a norma dell’art. 2560 c.c. – «l’iscrizione nei libri contabili obbligatori [del debito gravante sulla concessione ministeriale per canoni di concessione non corrisposti, n.d.r.] è un elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti inerenti all’azienda stessa e tale responsabilità è dunque imprescindibilmente condizionata all’esistenza del presupposto di tale iscrizione». A tale proposito, viene ulteriormente precisato in sentenza che seppure tale conclusione non risulti applicabile ai crediti dei prestatori di lavoro agli effetti di quanto previsto dall’art. 2112 c.c., l’eccezionalità di tale disposizione ne esclude l’applicazione in via analogica. In altri termini, il Tribunale ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento giuridico applicandolo al caso deferito alla sua cognizione, concludendo che il Ministero – non costituitosi in giudizio – per avvalersi di questa forma di responsabilità solidale opposta al ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del presupposto della responsabilità stessa, cioè l’iscrizione di quei debiti nei libri contabili obbligatori, «essendo irrilevante che dei libri stessi egli non fosse in possesso, potendo egli chiedere l’esibizione, ai sensi degli art. 210 e 212 c.p.c.», posto che l’eventuale inesistenza degli stessi non poteva avere altro effetto che «quello di rendere impossibile l’esistenza dell’elemento costitutivo della responsabilità stabilita dall’art. 2560 c.c., e quindi l’inesistenza della responsabilità stessa». Non appare ipotesi peregrina supporre che di tali principi non fosse perfettamente a conoscenza l’Avvocatura dello Stato e con questa l’establishment del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico che tali compensazioni ha inesorabilmente disposto ed operato. (S.C. per NL)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi
Send Mail 2a1 - Radio, canoni di concessione e contributi: il Tribunale di Roma impone al Ministero la restituzione degli importi indebitamente compensati

Non perdere le novità: iscriviti ai canali social di NL su Facebook, TelegramWhatsApp. News in tempo reale.

Ricevi gratis la newsletter di NL!