Radio digitale, altra conferma per la procedura per il beauty contest in Trentino: respinti dal TAR le istanze cautelari di un consorzio DAB

Respinta dal TAR Lazio, con ordinanza resa ieri, l’istanza cautelare proposta da un consorzio di emittenti radiofoniche nazionali che aveva domandato all’organo giurisdizionale di sospendere (nelle more dell’annullamento) l’efficacia della delibera 567/13/CONS.

Nel merito, il consorzio ricorrente aveva chiesto ai giudici amministrativi che, previa sospensione dell’efficacia, venisse annullata la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 567/13/CONS del 15/10/2013, nonché gli eventuali atti attuativi, applicativi e presupposti. La decisione dei giudici amministrativi (che si sono pronunciati negativamente anche verso un’altra istanza cautelare del medesimo ente, promossa contro una nota ministeriale di diniego alla preventiva assegnazione frequenziale in Trentino Alto Adige) è stata lapidaria, posto che il ricorso cautelare è risultato, a loro avviso, addirittura sguarnito del requisito del fumus boni iuris. Quindi, una bocciatura, per certi versi, ancora più radicale di quella intervenuta con l’ordinanza del 16/01/2014, con la quale era stata respinta, per insussistenza del periculum in mora, l’istanza per la sospensione della delibera Agcom introdotta da un’emittente locale del centro Italia che faceva riferimento ad un importante polo radiofonico. In quel caso, il ricorso era stato altresì proposto contro la delibera Agcom a monte di quella primaria, la n. 664/09/CONS, che "alla luce della nuova situazione" era stata impugnata "nuovamente" e nei confronti del provvedimento della DGSCER del MSE prot. IV/DAB/CRDAB/LAZIO/4399 datato 18/01/2011; del parere negativo della DGSCER prot. 41252 alla variazione di frequenza di esercizio richiesta da un consorzio DAB il 18/02/2011; della delibera Agcom n. 300/10/CONS (inerente il PNAF DTT); della delibera Agcom n. 180/12/CONS del 4/4/2012 (PNAF provvisorio DAB); della delibera Agcom N. 382/13/CONS del 20/06/13; della delibera Agcom N. 383/13/CONS del 20/06/2013 (PAF provvisorio DAB in Trentino Alto Adige). In entrambi i casi le domande per il conseguimento di un provvedimento interinale inibitorio tendevano ad ottenere la sospensione della delibera 567/13/CONS nelle more dell’annullamento del Regolamento DAB per quanto riguardava l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per i network provider nazionali sulla base della formula del "beauty contest", che, per definizione, è una procedura attraverso la quale si giunge all’allocazione, in modo efficiente, di risorse a coloro che le possono utilizzare, attribuendo alle risorse stesse il maggior valore dal punto di vista economico e finanziario. Ancora una volta, quindi, nessuno stop all’esame delle domande (il cui termine è scaduto il 27/01/2014) per il conseguimento di diritti d’uso DAB in via temporanea e fino all’assegnazione definitiva a seguito dell’adozione del PNAF per il servizio radiofonico in tecnica digitale. Ricordiamo che potevano presentare domanda di partecipazione le società consortili di cui all’art. 2602 del C.C. esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, che avevano ottenuto l’autorizzazione per l’attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d’uso delle frequenze saranno individuati sulla base di graduatoria che sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero. (M.L. per NL)

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