Radio digitale – domande ex Reg. Allegato A alla Delibera Agcom 664/09/CONS – aggiornamento

Circolare della struttura di competenza a più livelli Consultmedia (collegata) a questo periodico
 
Facendo seguito alle precedenti circolari sull’argomento in oggetto e in particolare a quelle datate 07/01/2010, 22/01/2010 e 19/02/2010 (cfr. SIT Online su www.consultmedia.it), si partecipa quanto segue.
 
Come noto, entro il 24/04/2010 i soggetti autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, del D.L. 5/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 66/2001, sono abilitati a richiedere al Ministero, l’autorizzazione per la fornitura dei programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 13, 14 e 15 dell’art. 3 del Regolamento di cui alla delibera in titolo, i quali, nella fase di avvio dei mercati, avranno “…accesso prioritario alla capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione degli operatori di rete…” .
 
I soggetti di cui al paragrafo che precede che non richiederanno l’autorizzazione entro tale termine, e comunque non oltre la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui all’articolo 13 per ogni singola area territoriale, saranno assoggettati alla procedura ordinaria, che prevede il versamento dei contributi istruttori per ogni provincia interessata dal servizio.
 
Ciò posto, si coglie l’occasione per richiamare nuovamente l’attenzione di codeste imprese sul fatto che l’art. 3 c. 13 lettera c) della Delibera Agcom 664/09/Cons, con riguardo al “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”, prevede che la domanda per il conseguimento dell’autorizzazione alla fornitura di contenuti radiofonici da parte di soggetti autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ex L. 66/2001 sia subordinata, tra le altre cose, al rispetto della seguente condizione:
 
che il richiedente sia in regola con il versamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica anche attraverso il meccanismo di compensazione previsto dall’articolo 4, comma 3 del Decreto del Ministro delle Comunicazioni 225/2002 e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell’autorizzazione.
 
Quanto alla costituzione delle società consortili che concorreranno all’assegnazione dei diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale, ricordiamo che tali diritti saranno rilasciati, per ogni bacino o sub bacino di utenza previsto dal P.A.F. per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale di cui all’art. 13 del Regolamento, ai consorzi partecipati da almeno il 30 per cento dalle emittenti legittimamente esercenti l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14, del Regolamento (per ogni bacino o sub bacino di utenza ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile). Nondimeno, se nei bacini o sub bacini di utenza nei quali il numero dei soggetti autorizzati all’attività di fornitore di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’articolo 3, comma 14 del Regolamento sia inferiore a 11 per ogni blocco di diffusione assegnabile ad operatori di rete locali, la percentuale del 30 per cento può essere ridotta, ovvero conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, ferma restando l’unitarietà del titolo abilitativo per l’esercizio del diritto di uso delle frequenze.
 
Consegue da quanto sopra che la partecipazione ai predetti consorzi dovrà necessariamente essere successiva al conseguimento dell’autorizzazione alla fornitura di contenuti da parte dei soggetti che vi aderiranno. Non pare pertanto consigliabile accelerare la costituzione di tali enti in una fase nella quale non si ha ancora un quadro chiaro del numero delle emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza.
 
Ciò posto, si ritiene opportuno nuovamente esporre una rappresentazione esaustiva della delibera in titolo.
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/2009 è stata pubblicata la Delibera Agcom 664/09/Cons, con riguardo al “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (quindi il 24/12/2009).
 
Il provvedimento, il cui testo è riportato all’allegato A , è di estrema rilevanza per il comparto della radiodiffusione sonora, sicché si invitano gli interessati a prestarvi la massima attenzione.
 
L’Allegato A del provvedimento di cui qui si discute fornisce preliminarmente una serie di definizioni tecnico-amministrative indispensabili per comprendere il testo normativo, di cui riportiamo di seguito le più rilevanti:
 
• “tecnica numerica o digitale”: l’insieme delle modalità di diffusione di segnali digitali derivate dallo standard ETS 300 401, secondo gli standard di codifica DAB+ (ETS TS 102 563) e DMB (ETS TS 102 428)
• “trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”: le trasmissioni terrestri effettuate secondo la tecnica numerica;
• “trasmissioni radiofoniche satellitari in tecnica digitale”: le trasmissioni radiofoniche satellitari destinate alla ricezione in mobilità che necessitano di reti integrative terrestri (gap filler);
• “programmi radiofonici numerici o palinsesti”: l’insieme dei contenuti sonori e dati ad essi associati predisposti dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante diffusione radiofonica terrestre in tecnica digitale e caratterizzati da un unico marchio;
• “programmi dati”: prodotti editoriali multimediali, anche elettronici, diversi da programmi radiofonici numerici, non prestati su richiesta individuale e diffusi su reti terrestri in tecnica digitale;
• “servizi”: servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla fruizione di programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura degli apparati, ovvero servizi delle società dell’informazione ai sensi dell’art. 1, numero 2, della direttiva n. 98/48/CE, ovvero servizi di infomobilità;
• “blocco di diffusione”: l’insieme di più palinsesti, programmi dati e servizi diffusi su una frequenza assegnata;
• “capacità trasmissiva”: insieme dei blocchi di diffusione irradiabili sulle frequenze terrestri attribuite per la diffusione radiofonica terrestre in tecnica digitale sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e del piano di assegnazione delle frequenze redatto secondo i criteri del Regolamento;
• “unità di capacità (CU)”: unità elementari in cui è suddiviso ogni blocco di diffusione, per un totale di 864 unità per blocco;
• “capacità trasmissiva di ciascun fornitore di contenuti radiofonici” la quantità di CU attribuita, in uguale misura per ogni programma, a ciascun fornitore di contenuti pubblico e privato all’interno di un singolo blocco di diffusione; qualora uno stesso soggetto sia titolare di più autorizzazioni per l’attività di fornitore di contenuti radiofonici avrà diritto ad un’identica quantità di CU per ogni programma irradiato;
• “probabilità di copertura”: probabilità che un ricevitore posizionato a caso all’interno dell’area di servizio possa ricevere il programma trasmesso con continuità e senza degradi apprezzabili del segnale;
• “copertura portatile outdoor”: l’area di servizio in cui è possibile ricevere i programmi radiofonici numerici trasmessi dal singolo blocco di diffusione con apparecchio ricevente portatile all’esterno degli edifici con probabilità di copertura non inferiore al 95%;
• “copertura portatile indoor”: l’area di servizio in cui è possibile ricevere i programmi radiofonici numerici trasmessi dal singolo blocco di diffusione con apparecchio ricevente portatile all’interno degli edifici con probabilità di copertura non inferiore al 70%;
• “operatore di rete”: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche su frequenze terrestri in tecnica digitale e di impianti di messa in onda e dei relativi sistemi di collegamento e contribuzione, multiplazione, distribuzione e diffusione terrestre in tecnica digitale e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi radiofonici numerici, di programmi dati e servizi agli utenti;
• “fornitore di contenuti radiofonici": il soggetto pubblico o privato che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi radiofonici numerici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, attraverso l’operatore di rete, e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione audio e dei relativi dati;
• “fornitore di servizi”: il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla fruizione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’art. 1, numero 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
• “ambito locale”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale con irradiazione del segnale, da parte di un soggetto direttamente o attraverso più soggetti tra loro controllati o collegati, fino a una copertura massima di 15 milioni di abitanti;
• “ambito nazionale”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale non limitato all’ambito locale;
• “fornitore di contenuti a carattere comunitario”: fornitore di contenuti caratterizzato dall’assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;
• “programmi originali autoprodotti”: programmi realizzati in proprio dal soggetto fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;
• “piano nazionale di ripartizione delle frequenze”: il piano che disciplina l’uso in tempo di pace delle bande di frequenze in ambito nazionale redatto sulla base dell’art. 5 del regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione Internazionale delle Radiocomunicazioni (UIT), approvato con decreto ministeriale 13/11/2008, pubblicato nel s.o. n. 255 alla G.U. della Repubblica Italiana n. 273 del 21/11/2008;
• “piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale”: il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale nelle aree territoriali nelle quali si è concluso il passaggio definitivo alle trasmissioni televisive digitali terrestri, redatto dall’Agcom per le garanzie nelle comunicazioni secondo i criteri dell’art. 13 del Regolamento;
• “fase di avvio dei mercati”: il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Regolamento e: 1) il raggiungimento della copertura di cui all’art. 13, comma 5, lettere c) e d); 2) la diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici numerici mediante ricevitori domestici non inferiore al 50% della popolazione e al 70% degli autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio;
• “simulcast”: trasmissione simultanea su rete radiofonica terrestre in tecnica digitale del programma radiofonico diffuso su rete radiofonica analogica;
• “bacini di utenza locali”: aree geografiche di suddivisione del territorio nazionale secondo quanto previsto dal Piano di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, nelle quali ogni operatore di rete esercisce uno o più impianti di diffusione. I bacini di utenza possono essere suddivisi in sub-bacini per espressa previsione dello stesso Piano di Assegnazione delle Frequenze.
 
Nel merito, il regolamento si propone di definire in modo equo, trasparente e non discriminatorio le disposizioni per promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale in attuazione di quanto previsto dall’art. 24, comma 1, della legge 112/2004 e nel rispetto delle direttive comunitarie sulle reti e sui servizi di comunicazione elettronica, garantendo parità di condizioni di avvio, sviluppo ed esercizio ordinario della predetta attività tra tutti i soggetti privati nonché tra questi e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
 
Il provvedimento è diviso in sei capi, di cui, per quel che qui interessa, i più rilevanti sono: il II (Autorizzazioni per i fornitori di contenuti radiofonici), il III (Autorizzazioni per i fornitori di servizi), il IV (Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo), il V (Autorizzazioni generali per gli operatori di rete radiofonici e diritti di uso delle frequenze) e VI (Disposizioni transitorie e finali). Essi, quindi, verranno di seguito trattati in questo ordine, rimandando al testo integrale per gli approfondimenti o l’esame delle sezioni residuali .
 
Capo II – Autorizzazioni per i fornitori di contenuti radiofonici
 
Tipologie delle autorizzazioni e modalità di rilascio
 
L’autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi radiofonici numerici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal MSE-Com sulla base delle norme del Regolamento. L’autorizzazione è richiesta per ciascun programma diffuso in tecnica digitale, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato.
 
Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni i soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
 
L’autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o società cooperative che impieghino non meno di quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
 
L’autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di persone o di capitali o a società cooperative che impieghino non meno di due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
 
L’autorizzazione per fornitore di contenuti a carattere comunitario, in ambito nazionale o locale, è rilasciata esclusivamente a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e a società cooperative prive di scopo di lucro.
 
Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 1423/1956 e successive modificazioni e integrazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
 
Il palinsesto del fornitore di contenuti è identificato da un unico marchio o denominazione e deve rispettare gli obblighi di programmazione e diffusione previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusione sonora. Il palinsesto giornaliero non può essere inferiore a 18 ore.
 
La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere i dati relativi al soggetto richiedente, l’indicazione relativa all’ambito nazionale o locale e i bacini di riferimento, nonché la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal Regolamento. La domanda deve essere corredata, tra le altre cose, dalla seguente documentazione:
 
• certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente per le società di persone e di capitali o certificazione comprovante la costituzione del richiedente in fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta società cooperativa priva di scopo di lucro;
• dichiarazione circa l’inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, nel caso di esistenza di patti fiduciari, la dichiarazione relativa all’identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
• documentazione comprovante il numero di dipendenti impiegati in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, ad esclusione delle domande per fornitore di contenuti a carattere comunitario in ambito nazionale o locale;
• l’elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengano anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l’elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;
• il marchio o la denominazione di identificazione del programma o palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale;
• le ricevute dei versamenti di cui all’art. 5, comma 1, del Regolamento, salvo che per i soggetti di cui al comma 12 dell’art. 3 del Regolamento (soggetti abilitati alla prosecuzione dell’attività ex L. 66/2001 in tecnica analogica).
 
E’ fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione di comunicare al MSE-Com ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti prodotti con la stessa. Detta comunicazione deve essere effettuata entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di informativa.
 
Resta fermo l’obbligo di effettuare le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazioni (ROC) istituito presso l’Agcom, ai sensi della delibera 236/01/CONS e successive modificazioni .
 
Il MSE-Com provvede al rilascio o al diniego dell’autorizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Il termine per l’adozione del provvedimento può essere prorogato di una sola volta, con provvedimento motivato, fino a un massimo di trenta giorni qualora il MSE-Com, ritenendo necessario un supplemento di istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni.
  
La proroga è comunicata con lo stesso provvedimento con cui il MSE-Com delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Il procedimento si conclude con l’archiviazione in caso di ritiro dell’istanza o di inerzia da parte del richiedente protrattasi oltre i sessanta giorni dall’ultima comunicazione del MSE-Com.
 
I soggetti autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della L. 66/2001, sono abilitati a richiedere al MSE-Com, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (quindi entro il 24/04/2010) l’autorizzazione per la fornitura dei programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale.
 
L’autorizzazione di cui al paragrafo che precede consente di trasmettere programmi radiofonici numerici e programmi dati nel bacino nel quale sono comprese le province legittimamente servite in tecnica analogica , nel rispetto del limite di cui all’articolo 24, comma 3, del D. Lgs. 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione).
 
La domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal Regolamento, è presentata per ciascun programma diffuso in tecnica numerica ed è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 
a) che permangano per tutta la durata dell’autorizzazione i requisiti previsti per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica dall’art. 1, commi 2-bis e 2-ter, della L. 66/2001;
b) che venga diffuso in simulcast su rete radiofonica terrestre in tecnica digitale almeno il 50 per cento del programma radiofonico diffuso su rete radiofonica analogica terrestre calcolato sul tempo di trasmissione settimanale del medesimo programma analogico, al netto della programmazione pubblicitaria che, nella fase di avvio dei mercati, può essere differenziata, per l’intera programmazione giornaliera, da quella irradiata sulla rete analogica, fermo il divieto di differenziazione per la pubblicità irradiata dalle emittenti nazionali sulle reti analogiche o digitali.
c) che il richiedente sia in regola con il versamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica anche attraverso il meccanismo di compensazione previsto dall’articolo 4, comma 3 del Decreto del Ministro delle Comunicazioni 225/2002 e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell’autorizzazione.
 
Il MSE-Com provvede al rilascio dell’autorizzazione richiesta entro un mese dalla ricezione della domanda; decorso tale termine senza che il MSE-Com si sia espresso l’autorizzazione si intende rilasciata. L’elenco dei soggetti che ottengono l’autorizzazione è reso pubblico dal MSE-Com entro i successivi venti giorni.
 
I soggetti richiedenti, qualora intendano irradiare anche programmi diversi da quelli già diffusi in tecnica analogica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 13, lett. b) del Regolamento, sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 8 del Regolamento.
 
I soggetti già operanti in ambito analogico che non abbiano richiesto l’autorizzazione entro quattro mesi dall’entrata in vigore del Regolamento (quindi entro il 24/04/2010), e comunque non oltre la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui all’articolo 13 per ogni singola area territoriale, sono assoggettati alla procedura ordinaria prevista dai commi da 1 a 11 dell’art. 3 del Regolamento.
 
Durata, rinnovo, estinzione, decadenza e revoca dell’autorizzazione
 
L’autorizzazione è rilasciata per una durata di dodici anni. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 3, comma 12 del Regolamento, hanno durata fino a tutto l’anno 2021. L’autorizzazione è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi previo assenso del MSE-Com, sentita l’Agcom, salvo quanto previsto dal comma 2 del Regolamento. Ai fini dell’assenso il MSE-Com verifica che il soggetto subentrante sia in possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione.
 
L’autorizzazione conseguita ai sensi dell’art. 3, comma 12 del Regolamento, può essere ceduta solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione di intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in tecnica analogica. L’autorizzazione si estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma 1 dell’art. 4 del Regolamento senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia, di dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.
 
La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell’autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima.
 
Il MSE-Com dispone, con provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni rilasciate in caso di grave reiterata violazione delle disposizioni di cui al Regolamento ovvero nei casi previsti dall’art. 16, comma 2, della legge 248/2000. Il termine per l’adozione del provvedimento di revoca è di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti possono presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il MSE-Com procede ai sensi di legge.
 
Contributi
 
Il soggetto richiedente un’autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è tenuto al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila euro) a titolo di contributo per le spese di istruttoria.
 
Il fornitore di contenuti in ambito locale è tenuto al pagamento della somma di euro 300 (trecento euro) per provincia: tale contributo è ridotto del cinquanta per cento per ogni provincia oltre la prima e, in ogni caso, la somma complessiva da versare non può essere superiore a euro 1.000 (mille). Per i fornitori di contenuti a carattere comunitario, rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, gli importi sono ridotti della metà. Gli importi sono automaticamente adeguati per ciascun anno solare successivo a quello di entrata in vigore del Regolamento in misura pari al tasso programmato di inflazione per il medesimo anno. In caso di mancato pagamento del contributo la domanda è dichiarata improcedibile.
 
Con successivo provvedimento l’Agcom determina la misura dei contributi per controlli e verifiche.
 
I soggetti autorizzati alla prosecuzione dell’attività ex L. 66/2001 di cui all’art. 3 comma 12 del Regolamento, non sono tenuti al pagamento dei contributi di cui all’art. 5.
 
Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni
 
I soggetti titolari di un’autorizzazione compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, definito dall’Agcom e conservano la registrazione integrale dei programmi radiofonici diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione.
 
Responsabilità e rettifica
 
I titolari di autorizzazione sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, dei dati ed immagini relative ai loro rispettivi programmi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti e sono tenuti all’osservanza degli obblighi di cui all’art. 32 del D. Lgs. 177/2005, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica analogica.
 
Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite
 
I soggetti titolari di autorizzazione sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, applicabili all’attività di radiodiffusione radiofonica su frequenze terrestri in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale, a carattere commerciale o comunitario.
 
Limiti alle autorizzazioni dei fornitori contenuti
 
I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale sono tenuti a diffondere il medesimo palinsesto, i medesimi programmi dati e i medesimi servizi, nonché gli identificativi ad essi associati, su tutto il territorio nazionale, fatta salva l’articolazione locale delle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui alla normativa vigente.
 
I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito locale possono irradiare, sia direttamente, sia attraverso più soggetti tra loro controllati o collegati, il palinsesto, i programmi dati e i servizi, nonché gli identificativi ad essi associati fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 43 del D. Lgs. 177/2005, non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici in ambito nazionale e in ambito locale.
 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 bis della legge 78/1999, i marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono essere distinti da quelli utilizzati per la fornitura di programmi in ambito nazionale.
 
Alle diffusioni interconnesse si applicano le disposizioni previste, per le emittenti radiofoniche, dall’art. 29 del D. Lgs. 177/2005.
 
Nella fase di avvio dei mercati, i soggetti autorizzati alla prosecuzione dell’attività ex L. 66/2001 che abbiano conseguito l’autorizzazione quali fornitori di contenuti ai sensi dell’art. 3, comma 12, del Regolamento, hanno accesso prioritario alla capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione degli operatori di rete limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore di contenuti, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva.
 
Con successivo provvedimento l’Agcom stabilisce le norme in materia di trasmissione di programmi criptati e di limiti alla capacità trasmissiva destinata agli stessi.
 
Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che svolge anche l’attività di fornitore di servizi adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna attività esercitata.
 
Capo III – Autorizzazioni per i fornitori di servizi
 
Autorizzazione alla fornitura dei servizi e dati ad accesso condizionato
 
La fornitura di servizi e dati ad accesso condizionato, ex art. 10 del Regolamento, è soggetta ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione ai sensi e con le modalità dell’art. 25 del D. Lgs. 259/2003.
 
Nella dichiarazione di cui al paragrafo precedente, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano:
 
a) ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 e dell’allegato n. 2, parte I, del D. Lgs. 259/2003;
b) ad osservare la carta dei servizi di cui al paragrafo che segue.
 
I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida emanate dall’Agcom, entro sessanta giorni dall’autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l’operatore di rete che li diffonde.
 
L’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 12, dà diritto all’autorizzazione di cui all’articolo 10 del Regolamento senza alcun onere e canone aggiuntivo, limitatamente alla fase di avvio dei mercati.
 
Capo IV – Disposizioni per la concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo
 
Abilitazione alle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale
 
La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è abilitata alla diffusione di palinsesti, programmi dati e servizi in tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico per l’effettuazione di trasmissioni in banda VHF-III. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può utilizzare, previa richiesta, anche frequenze della banda UHF-L per integrare/ottimizzare la copertura della rete realizzata in banda VHF III.
 
La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo potrà, direttamente o attraverso società controllate o collegate, avvalersi della capacità trasmissiva degli operatori di rete locali di cui al Regolamento, mediante accordi o intese con questi ultimi ed a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, al solo scopo della diffusione della propria programmazione locale.
 
Capo V – Autorizzazioni generali per gli operatori di rete radiofonici
e diritti di uso delle frequenze
 
Autorizzazioni generali per gli operatori di rete radiofonici nella fase di avvio dei mercati
 
L’attività di operatore di rete per trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale o locale è soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 259/2003.
 
In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, nonché dei criteri e principi dettati dall’articolo 24 della legge 112/2004, nella fase di avvio dei mercati, i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale e locale, stante l’esigenza di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse radioelettriche scarse, sono rilasciati esclusivamente a società consortili secondo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 12 del Regolamento.
 
Le società consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale possono essere esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale di cui all’articolo 3, comma 12 del Regolamento, che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale.
 
Le società consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale possono essere partecipate esclusivamente, con quote paritetiche e nel rispetto del principio di non discriminazione, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale di cui all’articolo 3, comma 12, del Regolamento, che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale.
 
L’Agcom vigila sulla corretta applicazione delle suddette disposizioni e, in particolare, sulla parità di condizioni tra i partecipanti alle società consortili.
 
I diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale sono rilasciati a società consortili partecipate da almeno il 40 per cento delle emittenti legittimamente esercenti l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito nazionale ai sensi dell’art. 3, comma 14, del Regolamento. In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi radiofonici nazionali ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale. Ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile.
 
I diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale sono rilasciati, per ogni bacino o sub bacino di utenza previsto dal Piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale di cui all’art. 13 , alle società consortili partecipate da almeno il 30 per cento delle emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza, l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14 del Regolamento.
 
In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva. Per ogni bacino o sub bacino di utenza ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile. Nei bacini o sub bacini di utenza nei quali il numero dei soggetti autorizzati all’attività di fornitore di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’articolo 3, comma 14 sia inferiore a 11 per ogni blocco di diffusione assegnabile ad operatori di rete locali, la percentuale del 30 per cento può essere ridotta, ovvero conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, ferma restando l’unitarietà del titolo abilitativo per l’esercizio del diritto di uso delle frequenze.
 
L’autorizzazione generale di cui al comma 1 dell’art. 12 del Regolamento ha durata fino al 31 dicembre del ventesimo anno successivo a quello dell’inizio della relativa attività di operatore di rete prevista dal Regolamento. Tale autorizzazione è rinnovabile secondo le procedure di cui all’art. 25, comma 4 del D. Lgs. 259/2003 mediante presentazione della relativa dichiarazione entro i sessanta giorni precedenti la data di scadenza.
 
L’autorizzazione generale di cui al comma 1 dell’art. 12 del Regolamento si estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma 6 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché in caso di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività di impresa.
 
In applicazione dell’art. 3, comma 24 della legge 249/1997, per i primi dieci anni di attività gli operatori di rete radiofonici nazionali o locali sono esentati dal pagamento dei diritti amministrativi di cui all’art. 34 del D. Lgs. 259/2003 e dei contributi di cui all’art. 35 del D. Lgs. 259/2003.
 
A decorrere dall’undicesimo anno di attività gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali provvedono al pagamento dei diritti amministrativi di cui all’art. 34 del D. Lgs. 259/2003, e dei contributi di cui all’art. 35, nella misura definita dal MSE-Com sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall’Agcom, anche con riferimento al fatturato degli operatori di rete. Resta fermo quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 177/2005 con riferimento all’utilizzazione dei collegamenti di telecomunicazioni a supporto dell’attività di radiodiffusione sonora.
 
In caso di cessione dell’azienda da parte dell’operatore di rete, l’acquirente deve presentare al MSE-Com, entro trenta giorni, domanda di subentro nell’autorizzazione generale conforme alle previsioni del Regolamento e richiedere, altresì l’autorizzazione al trasferimento di proprietà secondo quanto previsto dalla delibera 646/06/CONS. A seguito del rilascio da parte dell’Agcom dell’autorizzazione alla cessione dell’azienda, il MSE-Com consente il subentro nell’autorizzazione generale.
 
Il trasferimento dei diritti di uso di frequenze tra due soggetti titolari dell’autorizzazione generale avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 14 del D. Lgs. 259/2003.
 
Frequenze utilizzabili e criteri per la pianificazione e per la configurazione
delle reti per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale
e per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze nella fase di avvio dei mercati
 
Le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale da parte degli operatori di rete nazionali e locali di cui all’art. 12 del Regolamento sono effettuate sulle frequenze della banda VHF-III. Gli operatori di rete nazionali e locali destinatari dei diritti di uso delle radiofrequenze possono utilizzare, previa richiesta, blocchi di diffusione su frequenze della banda UHF-L per integrare o ottimizzare la copertura delle reti nazionali e locali realizzate in banda VHF-III.
 
L’uso delle frequenze deve essere effettuato nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell’Unione Europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle frequenze e delle disposizioni in materia contenute nel Regolamento.
 
Ai fini della pianificazione delle frequenze e della connessa configurazione delle reti, l’Agcom, sentite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche private, suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza e sub bacini di utenza per le diffusioni locali, individua le frequenze assegnabili nelle aree territoriali nelle quali si è concluso il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre e determina il numero e la configurazione delle reti radiofoniche digitali terrestri da attivare nelle medesime aree.
 
Ai fini del pluralismo del sistema, la pianificazione delle frequenze e la configurazione delle reti per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale da realizzare nelle aree territoriali, devono garantire un uso efficiente della risorsa radioelettrica, un’uniforme copertura e una razionale distribuzione delle frequenze tra soggetti legittimamente operanti in ambito nazionale e locale. La pianificazione delle radiofrequenze deve permettere, agli operatori nazionali, la realizzazione di reti isofrequenziali a copertura nazionale e, agli operatori locali, la realizzazione di reti isofrequenziali per la copertura dei singoli bacini e sub-bacini di utenza, nonché un’efficiente copertura portatile indoor nelle aree metropolitane con il minimo impiego di risorse infrastrutturali. In presenza di limitate e particolari situazioni può essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN, ai fini della compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti e con le aree tecniche limitrofe.
 
Nell’individuazione delle reti di cui al paragrafo che precede ed ai fini della conseguente assegnazione dei diritti di uso delle frequenze da parte del MSE-Com, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8-novies della legge 101/2008, si applicano criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, al fine di realizzare lo sviluppo della diffusione radiofonica terrestre in tecnica digitale come naturale evoluzione del sistema analogico, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 1, lettera a) della legge 112/2004. L’Agcom, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 249/1997, può avvalersi degli organi del MSE-Com per le attività di riferimento.
 
L’Agcom, per l’individuazione delle reti, tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri:
 
a) garantire la trasmissione in tecnica digitale dei programmi radiofonici delle emittenti nazionali e locali legittimamente irradiati in tecnica analogica, attraverso i blocchi di diffusione di cui alla lettere c) e d);
b) riservare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo un blocco di diffusione, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del Regolamento, con cui assolvere gli obblighi di copertura e fornitura del servizio pubblico radiofonico di cui al D. Lgs. 177/2005 e al contratto di servizio;
c) garantire agli operatori di rete nazionali privati almeno due blocchi di diffusione in grado di raggiungere, con copertura portatile outdoor, la più elevata percentuale della popolazione;
d) garantire agli operatori di rete locali privati fino a 11 blocchi di diffusione al fine di soddisfare le richieste dei fornitori di contenuti di cui all’articolo 3, comma 14, del Regolamento per la diffusione in tecnica digitale terrestre del programma di cui al medesimo articolo 3, comma 13 lettera b); detti blocchi dovranno essere idonei a realizzare reti con copertura portatile outdoor con la più elevata percentuale della popolazione di ciascun bacino servito, fermo il rispetto del limite di cui all’articolo 24, comma 3, del D. Lgs. 177/2005 per ciascuno fornitore di contenuti in ambito locale.
 
L’assegnazione agli operatori di rete privati dei diritti di uso delle frequenze individuate ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento è disposta dal MSE-Com, entro 60 giorni dall’individuazione da parte dell’Agcom delle frequenze assegnabili ai sensi del comma 2 dell’art. 13. Ai fini dell’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze il MSE-Com provvederà ad acquisire i contributi delle società consortili di cui all’articolo 12, commi 4, 5 e 6 del Regolamento.
 
Obblighi dell’operatore di rete
 
L’operatore di rete radiofonica in ambito nazionale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e a fornitori di servizi in ambito nazionale.
 
L’operatore di rete radiofonica in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale e a fornitori di servizi in ambito locale.
 
L’operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale è soggetto ai seguenti vincoli:
 
a) realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura portatile outdoor di almeno il 40% della popolazione di ogni area oggetto dell’assegnazione stessa;
b) destinare ad ogni fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzato, anche non partecipante al capitale sociale delle società consortili di cui all’articolo 12 del Regolamento, una capacità trasmissiva per ciascun fornitore di contenuti pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione, destinando l’eventuale capacità residua di ciascun blocco di diffusione a programmi dati e servizi.
 
L’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale è soggetto ai seguenti vincoli:
 
a) realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura portatile outdoor di almeno il 40% per cento della popolazione di ogni bacino o sub bacino oggetto dell’assegnazione stessa;
b) destinare ad ogni fornitore di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzato, anche non partecipante al capitale sociale delle società consortili di cui all’articolo 12 del Regolamento, una capacità trasmissiva per ciascun fornitore di contenuti pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione, destinando l’eventuale capacità residua di ciascun blocco di diffusione a programmi dati e servizi.
 
L’operatore di rete radiofonica è tenuto a:
 
a) garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
b) non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi;
c) utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate e collegate, nonché a terzi.
 
Accordi di interconnessione
 
Ai fini della fornitura dei servizi dati e dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere le loro reti ad altre reti di comunicazione elettronica, secondo la disciplina degli accordi in materia di interconnessione di reti di comunicazione elettronica prevista dalla vigente disciplina.
 
Impiego da parte degli operatori di rete di infrastrutture
e impianti di terzi e condivisione di infrastrutture e impianti
 
I titolari di autorizzazione generale per lo svolgimento dell’attività di operatore di rete radiofonica in ambito nazionale o locale possono impiegare anche infrastrutture fornite da terzi, compresa la concessionaria pubblica o società dalla stessa controllate, nonché possono provvedere all’uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti nel rispetto dei limiti previsti per le emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze.
 
L’ubicazione e l’uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate. Al fine di facilitare la realizzazione delle reti trasmissive radiofoniche digitali terrestri l’Agcom promuove la condivisione delle infrastrutture già esistenti, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, compatibilmente con le necessità del titolare dell’infrastruttura esistente.
 
Alle eventuali controversie si applica la disposizione di cui all’art. 1, comma 11, della legge 249/1997, secondo le procedure previste per la risoluzione delle controversie tra operatori di cui alla delibera 352/08/CONS.
 
Disciplina degli accordi fra operatore di rete e fornitori di contenuti e di servizi
 
La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento, avviene sulla base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l’art. 1, comma 11, della legge 249/1997. Gli accordi sono preventivamente comunicati all’Agcom al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento e dalla normativa vigente.
 
Assegnazione dei diritti di uso delle frequenze
a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati
 
A seguito del completamento della fase di avvio dei mercati l’Agcom provvede all’individuazione delle frequenze assegnabili al servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base delle norme stabilite con apposito regolamento basate su criteri obiettivi, pluralistici, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
 
Impiego di risorse frequenziali terrestri per la realizzazione di gap fillers integrativi
delle trasmissioni radiofoniche satellitari destinate alla ricezione diretta in mobilità
 
 
L’impiego di risorse frequenziali terrestri per la realizzazione di gap fillers integrativi delle diffusioni radiofoniche satellitari destinate alla ricezione diretta in mobilità deve costituire un contributo secondario alla diffusione primaria effettuata direttamente da satellite. Tale impiego deve avvenire all’interno dell’area di servizio principale del satellite e non può, in ogni caso, configurarsi come utilizzo di una rete diffusiva autonoma e/o indipendente da quella satellitare. I predetti gap fillers devono diffondere contemporaneamente, integralmente ed in simulcast gli stessi programmi e pubblicità diffusi via satellite.
 
L’utilizzo dei gap fillers di cui al comma 1 dell’art. 18 del Regolamento è soggetto al regime dell’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 25 del D. Lgs. 259/2003. L’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze avviene a titolo oneroso secondo procedure definite dall’Agcom, con separato provvedimento, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, pluralistici, proporzionati, trasparenti e non discriminatori, anche nei confronti degli operatori radiofonici che diffondono i propri programmi su reti terrestri.
 
L’operatore di rete è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento per gli operatori di reti di radiodiffusione sonora digitali terrestri, in quanto applicabili, e, in particolare, agli obblighi previsti dall’articolo 14, comma 5 del Regolamento.
 
L’attività di sperimentazione degli impianti terrestri di cui al comma 1 dell’art. 18 del Regolamento può essere attuata mediante l’utilizzo delle frequenze strettamente necessarie, su limitate porzioni del territorio nazionale e per una durata temporale non superiore a otto mesi rinnovabile una sola volta, secondo uno progetto che deve essere approvato dal MSE-Com. Gli esiti della sperimentazione devono essere comunicati entro trenta giorni al MSE-Com e all’Agcom. L’attività di sperimentazione non costituisce titolo preferenziale per l’eventuale ottenimento dei diritti d’uso delle frequenze e non può presentare caratteristiche di continuità, né essere offerta come servizio al pubblico od avere caratteristiche commerciali compreso l’invito al pubblico all’acquisto dei ricevitori.
 
Con l’entrata in vigore del Regolamento termina ogni sperimentazione in corso. I soggetti titolari di autorizzazione sperimentale sono tenuti a richiedere l’autorizzazione all’attività di sperimentazione secondo quanto previsto dal comma 3, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Entro il medesimo periodo decadono le autorizzazioni alla sperimentazione già rilasciate dal MSE-Com.
 
Capo VI – Disposizioni transitorie e finali
 
Disposizioni transitorie
 
Con l’adozione del Regolamento termina la fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale di cui all’art. 2 bis, comma 3, della legge 66/2001 e all’art. 31 della delibera 435/01/CONS.
 
A decorrere dalla data di emanazione del Regolamento gli impianti radiofonici digitali possono essere attivati solo conformemente al regolamento stesso.
  
Alla data di assegnazione, per ciascuna area, dei diritti di uso delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche digitali di cui all’articolo 13, comma 11 del Regolamento, decadono le autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione delle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale già rilasciate per la medesima area.
 
Disposizioni finali
 
Il Regolamento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 39 octies, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale aggiunto dalla delibera 266/06/CONS in materia di disciplina delle trasmissioni radiofoniche digitali mobili.
 
Le diffusioni sonore in tecnica digitale effettuate in onde medie, onde corte e, comunque, in bande di frequenze inferiori a 30 MHz possono essere realizzate secondo lo standard DRM-ETSI ES 201 980, previo assenso del MSE-Com.
 
L’attività di sperimentazione di nuove tecnologie digitali per la diffusione di programmi su reti radiofoniche terrestri, ivi comprese quelle operanti in banda FM, deve essere preventivamente autorizzata dal MSE-Com, anche al fine di garantire il regolare esercizio dell’attività radiofonica in tecnica analogica e digitale. La sperimentazione deve essere effettuata su limitate porzioni del territorio secondo uno specifico progetto di fattibilità tecnica presentato dal soggetto richiedente ed ha durata limitata nel tempo, comunque non superiore a otto mesi a partire dall’avvio della stessa, rinnovabile una volta sola. La sperimentazione non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale, né costituisce titolo preferenziale per l’ottenimento di diritto di uso delle frequenze a fini commerciali. L’autorizzazione non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessata e non può presentare caratteristiche di continuità, né essere offerta come servizio al pubblico od avere caratteristiche commerciali compreso l’invito al pubblico all’acquisto dei ricevitori. Il soggetto che ottiene l’autorizzazione alla sperimentazione è obbligato a comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e l’assenza di caratteristiche commerciali, nonché a comunicare al MSE-Com i risultati della sperimentazione.
 
Nell’invitare le imprese assistite a consultare frequentemente il sito www.newslinet.it, ospitante il periodico telematico NL Newslinet (collegato a Consultmedia), al fine di conseguire aggiornamenti in tempo reale in ordine ad informazioni rilevanti in materia economica, giuridica, amministrativa, fiscale e tecnica, si partecipa che questa struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i partner di riferimento per l’incombenza in parola sono:
 
dott. Giovanni Madaro – tel. 0331/452183 fax 0331/593008 [email protected]
dr.ssa Daniela Asero – tel. 0331/452183 fax 0331/593008 [email protected]
 
professionisti cui è demandata l’assistenza per le problematiche di specie.
 
Infine si ricorda che nell’area riservata agli utenti S.I.T. (Service Informativo Telematico) del sito www.consultmedia.it è presente la raccolta di tutte le circolari inviate dalla struttura Consultmedia da un triennio a questa parte. Per adesioni al servizio S.I.T. (erogato al costo annuale di euro 100,00 oltre IVA): [email protected] (rif. Marco Menoncello 0331/452183 fax 0331/593008).
 
E’ gradita l’occasione per salutare cordialmente.
 
Consultmedia
  
1) Il presente servizio è rivolto esclusivamente alla clientela delle strutture Consultmedia (divisione della s.r.l. Planet) e Tecnomedia (Tecnomedia s.r.l.);
2) E’ espressamente vietata la trasmissione, riproduzione, distribuzione, elaborazione e/o divulgazione, anche parziale, della presente comunicazione e/o della documentazione ad essa allegata e/o collegata, in assenza di preventiva autorizzazione scritta delle s.r.l. Planet e/o Tecnomedia, che ne detengono tutti i diritti;
3) Le s.r.l. Planet e Tecnomedia non rispondono di eventuali involontari errori e/o omissioni nel contenuto delle circolari o di un errato impiego delle indicazioni in esse contenute, a maggior ragione qualora ciò consegua ad arbitrarie interpretazioni analogiche, estensive o riduttive delle informazioni rese, e, pertanto, invitano i destinatari a verificare sempre, e quindi in ogni caso, la fattispecie applicativa, consultando i professionisti indicati in calce oppure soggetti di propria fiducia, esponendo la propria specifica situazione ai fini di una corretta individuazione dell’ambito di applicazione;
4) Le modalità di erogazione del servizio di informazione gratuita attraverso posta elettronica, fax o comunque ogni altro mezzo di trasmissione o comunicazione, offerto dalle strutture Consultmedia (e quindi da Planet s.r.l.) e Tecnomedia alla propria clientela e/o ai soggetti da esse Consultmedia (e quindi Planet s.r.l.) e Tecnomedia ritenuti d’interesse, prevedono l’insindacabile facoltà d’esclusione dal novero dei destinatari del servizio del soggetto che non abbia provveduto a conferire incarico consultivo alle strutture Consultmedia (e quindi della Planet s.r.l.) e Tecnomedia per tre adempimenti consecutivi, fatta salva la sottoscrizione, mediante abbonamento, al servizio SIT Online;
5) Informazione ai sensi del decreto legislativo 196/2003: il Vs. indirizzo e-mail è utilizzato esclusivamente per questo servizio informativo. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi. Qualora desideraste essere eliminati dall’elenco, inviate un’e-mail con la dicitura "cancellazione dall’elenco" all’indirizzo [email protected]; diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

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