Radio, onde medie. La legge europea 2014 apre ai privati anche nuovi entranti

Il 23 luglio 2015 il Senato della Repubblica ha approvato – in via definitiva – il disegno di legge europea 2014, ora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tra le disposizioni normative approvate, di nostro interesse l’articolo 4 (rubricato: "Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO", testo integrale in calce), che prevede l’assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione d’ampiezza anche “a soggetti nuovi entranti”."E’ la prima volta che la legge italiana riconosce anche agli operatori privati il diritto di trasmettere in onde medie, potendosi così affiancare alla RAI (della quale residua in onde medie la sola programmazione di RAI-Radio 1)", commenta il giurista Giorgio Marsiglio, tra i promotori dell’intervento legislativo e autore della denuncia contro il divieto di trasmettere in onde medie da parte di operatori diversi dalla concessionaria di Stato (divieto che altrimenti sarebbe durato almeno sino all’effettiva implementazione della tecnica digitale nelle trasmissioni radiofoniche ed allo sviluppo del relativo mercato in Italia). Lo Stato italiano intende così porre termine alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea (su richiesta di Marsiglio). "Nonostante la soddisfazione di questo intervento legislativo che, integrando la disciplina del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMAR), ha finalmente aperto uno spiraglio affinché gli operatori privati possano trasmettere in onde medie in riconosciuta legittimità anche dallo stato italiano – continua Marsiglio (che  è anche autore di un vademecum per trasmettere in OM) – due sono i vizi che rendono ancora insoddisfacente il testo normativo:iene affermata la necessità di limitare i diritti d’uso delle frequenze in onda media, prevedendo di conseguenza la necessità del rilascio di apposite concessioni, anziché consentire a tutti gli interessati il diritto di trasmettere mediante una semplice autorizzazione; – non viene indicato alcun termine entro il quale l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) dovrà individuare i criteri e le modalità di assegnazione della concessione a trasmettere e, conseguentemente, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) procedere al concreto rilascio del titolo.  Un passo concreto è stato comunque fatto verso la libertà di trasmettere nelle onde medie italiane e, anzi, ogni ritardo delle Autorità non potrà che essere addebitato a loro sfavore. In proposito si ricorda che – come è stato autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione sin dal 17 ottobre 1984 (vedi sentenza in calce, ndr) – l’inerzia del legislatore, protratta indefinitivamente, priva il soggetto di esercitare un diritto costituzionale a lui riconosciuto. [per la segnalazione di tale preziosa sentenza, va ringraziato Massimo Lualdi che la cita a pag. 129 della sua opera “Il concetto giuridico di ambito locale nel sistema radiofonico italiano alla luce dell’evoluzione tecnologica”]. In conclusione, chi già trasmette in onde medie in ambito locale (e abbia però reso noto al Ministero l’intenzione di trasmettere mediante la presentazione di una SCIA-segnalazione certificata di inizio attività) continui a farlo fino a che l’AGCOM non avrà stabilito e reso noto criteri e modalità di assegnazione delle concessioni a trasmettere: come si ha già avuto occasione di affermare, egli sarà forse considerato un pirata, ma certo non un clandestino: una distinzione non di poco conto per i nostri giudici e di grande valore per gli operatori radiofonici". (E.G. per NL)

Art. 4

Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO"

1. Dopo l’articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente: «Art. 24-bis. — (Assegnazione dei diritti d’uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora). — 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all’Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione — Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell’Autorità, tenuto conto dei princìpi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l’innovazione tecnologica»

17 ottobre 1984 Sentenza n. 1332/84 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. III Penale

SENTENZA N. 1332/84 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LUIGI CORBELLI Presidente
1. Dott. BERNARDO GAMBINO – Consigliere
2. Dott. GABRIELE BATTIMELLI – Consigliere
3. Dott. FRANCESCO GARELLA – Consigliere
4. Dott. UGO DE ALOYSIO – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Pubblico Ministero nei confronti di XX … OMISSIS
avverso la sentenza del Tribunale di Fermo del 26 gennaio 1984.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Garella
Udito, per la parte civile, l’avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Valeri
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Gino Tomei

La Corte

Rileva:

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ricorre per cassazione contro la sentenza del 26.1.1984 di detto Tribunale, con la quale veniva confermata la sentenza del 12.4.1983 del Pretore di Montegiorgio, che assolveva XX perché il fatto non costituisce reato dalla contravvenzione di cui all’art. 195 del D.P.R. n. 156 del 26.3.1973, sostituito dall’art. 45 L. 14.4.1975 n. 103, per avere installato e posto in esercizio due ponti radio senza la preventiva concessione dell’autorità amministrativa.

Denuncia:
“Violazione dell’art. 524 n. 1 C.P.P. in relazione all’art. 195 D.P.R. 29.3.1973 n. 156 come sostituito dall’art. 45 L. 14.4.1975 n. 103”.

Osserva:

Il P.M. ricorrente deduce a fondamento del ricorso che quantunque la sentenza n. 202 del 1976 della Corte Costituzionale abbia affermato il diritto di qualsiasi soggetto ad ottenere, a condizioni legislativamente predeterminate, l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio in ambito locale di impianti radiofonici e televisivi via etere, pure in attesa che il legislatore ordinario determini le condizioni oggettive di impianto ed esercizio, gli interessati non sono esenti dall’obbligo di richiedere al competente Ministero per le poste e telecomunicazioni l’autorizzazione, dimostrando il possesso dei requisiti soggettivi già esattamente predeterminati dalle norme in materia – artt. 26 e 39 della legge 14 aprile 1975 n. 103, 11 e 28 del regolamento di attuazione appr. Con D.M. 16 luglio 1975.
La censura non è fondata.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202 del 28 luglio 1976, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 1975 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l’installazione e l’esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l’ambito locale, appunto nella motivazione, al n. 8 afferma che il “il riconoscimento del diritto di iniziativa privata, nei limiti risultanti da quanto precede,…postula la necessità dell’intervento del legislatore nazionale perché stabilisca l’organo dell’amministrazione centrale dello Stato competente a provvedere all’assegnazione delle frequenze ed all’effettuazione dei conseguenti controlli e fissi le condizioni che consentano l’autorizzazione all’esercizio di tale diritto in modo che questo si armonizzi e non contrasti con il preminente interesse generale di cui sopra e si svolga sempre nel rigoroso rispetto dei doveri ed obblighi, anche internazionali, conformi alla Costituzione. In particolare si dovranno stabilire: a) i requisiti personali del titolare dell’autorizzazione e dei suoi collaboratori che diano affidamento di corretta e responsabile gestione delle trasmissioni, b)…”.
Occorre, quindi, al fine del rilascio (obbligatorio ove concorrano le prescritte condizioni) dell’autorizzazione di cui sopra, che il Legislatore emani le norme che stabiliscano i requisiti soggettivi ed oggettivi per richiedere ed ottenere l’autorizzazione medesima.
Ove tale intervento del Legislatore non si abbia, dovendosi escludere che per l’accertamento della sussistenza di requisiti personali (non ancora stabiliti) possa farsi ricorso alla normativa cui fa riferimento il P.M. ricorrente e sopra richiamata, che attiene a diversa ipotesi (se la Corte Costituzionale avesse inteso tale normativa applicabile anche alla installazione ed all’esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva “via etere”, non avrebbe detto in motivazione – nei cui sensi vi è stata la declaratoria d’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della L. n. 103 del 1975 – che occorreva l’intervento del legislatore nazionale anche per stabilire i requisiti personali del titolare dell’autorizzazione), non può ritenersi responsabile del reato di cui all’art. 195 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 come modificato dall’art. 45 della L. 14.4.1975 n. 103 chi, nei limiti di legge, installi ed eserciti un impianto di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l’ambito locale, pure non essendo in possesso della prescritta autorizzazione che mai potrebbe essere rilasciata in mancanza della previsione legislativa dei requisiti necessari per ottenerla.
Diversamente opinando significherebbe che la inerzia a riguardo del legislatore nazionale, protratta indefinitivamente, priverebbe il soggetto di esercitare un diritto costituzionale a lui riconosciuto.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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