Risarcimento danni da diffamazione a mezzo di stampa: prima si deve avviare il procedimento di mediazione

Per ottenere il risarcimento per danni derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità sarà necessario esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione.

Come dispone l’articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010 rubricato “Condizioni di procedibilità e rapporti con il processo”, infatti, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e deve essere eccepita dal convenuto (o anche d’ufficio) non oltre la prima udienza. L’istituto in esame ha durata non superiore a quattro mesi, si attiva depositando un’istanza presso un organismo di conciliazione (che, come ormai noto, può essere un ente pubblico o privato) scelto dalle parti e potrebbe sospendere il giudizio nel caso in cui il giudice ne riscontri l’attivazione ma non l’avvenuta conclusione. In tale ipotesi fissa l’udienza successiva oltre il termine sopra detto al fine di consentirne la risoluzione. In caso di mancata proposizione della domanda di mediazione invece il giudice assegnerà alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il quotidiano ItaliaOggi sezione AvvocatiOggi, ha raccolto i pareri di tre noti avvocati del settore circa la nuova normativa e tutti concordano nell’affermare la dubbia efficacia di questo istituto quale strumento di definizione delle controversie. Principalmente i tre legali hanno evidenziato, quali svantaggi, i costi e tempi necessari per formare mediatori di alto livello, la presenza di oneri gestionali ed economici di non irrilevante entità per gruppi editoriali, nonché le possibili implicazioni negative in termini di immagine degli interessati. È stato sottolineato inoltre che si parla di due diritti di rango costituzionale (la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della propria immagine e reputazione), per i quali è difficile ipotizzare una rinuncia del soggetto interessato alla tutela giudiziale per affidarsi a mediatori privi del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il decreto legislativo 28/2010 recante la disciplina del nuovo istituto diverrà efficace decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sopra menzionato e il regolamento di attuazione dovrà essere approvato entro il 20 marzo 2011. (M.C. per NL)

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