Schema nuovo regolamento DTT: la disciplina prevista per i fornitori di servizi di media audiovisivi

Al fine di sostituire il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con la delibera n. 435/01/CONS, alla luce delle recenti modifiche normative intervenute in materia, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 212/11/CONS, ha indetto una consultazione pubblica su un nuovo schema di regolamento.

I soggetti interessati a rispondere all’invito dell’Agcom dovranno fare pervenire le loro osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento oggetto di analisi si applica solo alla radiodiffusione televisiva – considerato che la radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre è stata già disciplinata con delibera Agcom n. 664/09/CONS – e regolamenta l’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, di servizi interattivi associati o servizi di accesso condizionato e di operatore di rete, su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale. Con riferimento all’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, vengono confermati i requisiti oggi richiesti per lo svolgimento dell’attività, con la sola innovazione apportata con riferimento alla previsione dell’autorizzazione a carattere comunitario in ambito nazionale, che può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro. E’ precisato poi che l’autorizzazione costituisce titolo per la trasmissione differita dello stesso palinsesto e, tra gli elementi da indicare nella domanda, viene aggiunta l’indicazione del genere di programmazione e ogni altro elemento che rileva ai fini dell’attribuzione dell’identificatore LCN. Lo schema di regolamento prevede la riduzione da 60 a 30 giorni del termine entro cui devono essere comunicate al MSE-Comunicazioni eventuali variazioni ai dati riportati nella domanda, e introduce l’accorciamento del termine – da 60 a 30 giorni – per il rilascio dell’autorizzazione, con possibilità di una sola proroga del medesimo termine per ulteriori 30 giorni nel caso di richiesta di integrazione documentale da parte del Ministero. In caso di inerzia del richiedente, protrattasi oltre i 30 giorni dall’ultima comunicazione ministeriale, è prevista l’archiviazione del procedimento. E’ richiesto, inoltre, che ai fini del rinnovo dell’autorizzazione per altri 12 anni, il titolare debba presentare la relativa domanda almeno 30 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa. Alla luce delle innovazioni introdotte dal c.d. Decreto Romani (Decreto Legislativo n. 44/2010), il testo oggetto di consultazione prevede espressamente, a carico dei titolari di autorizzazione, l’obbligo del rispetto delle norme stabilite a garanzia degli utenti dall’art. 32 del D.L.vo n. 177/2005 e s.m.i. in materia di numerazione automatica dei canali in DVB-T (LCN), nonché delle disposizioni a tutela del diritto d’autore (art. 32-bis del D.L.vo n. 177/2005) e di quelle relative al diritto di cronaca ed eventi di particolare rilevanza (artt. 32-ter e 32- quater del D.L.vo n. 177/2005). Ad essere sottoposto a consultazione è poi l’articolo 7 relativo ai contributi istruttori, che vengono elevati da 5.165 euro a 10.000 euro per ogni autorizzazione in ambito nazionale. E’ prevista la riduzione del contributo a 5.000 euro per un’autorizzazione nazionale a carattere comunitario. Per l’ambito locale, l’articolo fissa il contributo ad euro 5.000, con la riduzione a 500 euro nel caso di autorizzazione relativa ad un bacino provinciale e ad euro 250 per una a carattere comunitario. L’importo da corrispondere è diminuito del 50% nel caso di presentazione di più domande di autorizzazione in ambito locale per più programmi, con il limite massimo da versare pari a 10.000 euro (in luogo di 5.165 euro, come stabilisce il regolamento in vigore). In analogia con il regime autorizzatorio vigente per la diffusione via satellite, per i servizi di media audiovisivi lineari su altri mezzi trasmissivi e per i servizi di media audiovisivi a richiesta, lo schema di regolamento esclude l’onere di presentare domanda di autorizzazione per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari abilitati a svolgere l’attività in uno Stato appartenente all’UE o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera. Ciò alla luce del divieto comunitario di assoggettare alla doppia autorizzazione servizi già autorizzati in uno degli Stati membri. Si prevede però, in capo a tali soggetti, l’obbligo di produrre istanza per ottenere l’assegnazione della numerazione LCN. Ai fini poi della verifica d’ufficio dei limiti alle autorizzazioni alla fornitura di programmi tv, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha introdotto la previsione secondo cui i fornitori autorizzati in ambito nazionale e locale sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, il numero dei programmi autorizzati alla diffusione, secondo apposito modello redatto dalla medesima Agcom. (D. A. per NL)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi
Send Mail 2a1 - Schema nuovo regolamento DTT: la disciplina prevista per i fornitori di servizi di media audiovisivi

Non perdere le novità: iscriviti ai canali social di NL su Facebook, TelegramWhatsApp. News in tempo reale.

Ricevi gratis la newsletter di NL!