Tlc, CdS. Poteri autoritativi Comune salvati da procedura unica prevista da Codice delle Comunicazioni per l’installazione di stazioni radioelettriche

La disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 87 e ss. del D.Lgs n. 259/2003 per l’esercizio di infrastrutture di comunicazione elettronica non preclude all’Amministrazione comunale l’esercizio dei poteri sanzionatori e ripristinatori previsti dal D.P.R. n. 380/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

A margine dell’udienza pubblica dello scorso 22 marzo, Piazza dei Marescialli ha depositato la sentenza n. 3783 del 22/06/2011, componendo una intrigata vicenda legata all’installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare di potenza superiore a 20 Watt posta su di un carrello, per la quale il Comune aveva in via di autotutela revocato l’assenso paesaggistico – ambientale, per l’effetto disponendone la rimozione con ordinanza impugnata innanzi al T.A.R. ed annullata nel merito. Ricorreva, quindi, in sede di gravame la P.A. richiedendo l’applicazione di misure cautelari ed Consiglio di Stato, “per l’assenza di elementi di pregiudizio ambientale”, respingeva l’istanza di sospensione della sentenza di primo grado proseguendo il giudizio nel merito. Ciò posto, giova a questo punto individuare in maniera puntuale il significato dell’intervento che l’Autorità Giudiziaria circosciveva ad una disamina della valenza edilizia ed urbanistica dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 87 del “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, con le implicazioni che vedremo nel prosieguo di questo breve intervento. Nessun dubbio, in particolare, veniva sollevato nell’arresto in questione sull’assimilazione delle reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del T.U. Edilizia, in virtù dell’espresso richiamo operato dall’art. 86, comma 3, D.Lgs n. 259/2003. Nondimeno, il Supremo Collegio della giustizia amministrativa dipanava la propria argomentazione da talune fondamentali precisazioni che senza dubbio contribuivano a chiarire la rilevanza e la valenza degli interessi pubblici e privati coinvolti nella materia delle comunicazioni elettroniche. Nel merito, la Corte confermava la facoltà dei Comuni “(…) in un’ottica di ottimale disciplina d’uso del territorio (…)” ed in base a quanto previsto dalla L. n. 36/2001 di “adottare misure programmatorie integrative per la localizzazione delle stazioni radio base (…) senza tuttavia per questo potersi spingere fino ad impedire – o a rendere eccessivamente onerosa – la possibilità di installare impianti di telefonia sul territorio comunale”. Passando, poi, allo specifico ambito del procedimento definito dall’art. 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il Consiglio di Stato riteneva insito nell’istruttoria comunale l’ assorbimento "anche dei profili di valutazione urbanistico – edilizia”, ritenendo l’Amministrazione onerata di una peculiare valutazione di conformità del progetto presentato “con conseguente assorbimento del permesso di costruire nel (…) titolo” autorizzatorio espressamente rilasciato o tacitamente assentito. In proposito, è lo stesso D.P.R. n. 380/2001 – pienamente applicabile alla materia laddove non escluso dalla disciplina speciale dettata dal D.Lgs n. 259/2003 – a prescrivere anche per le opere di urbanizzazione primaria (nell’ambito delle quali, è bene rammentarlo, risultano essere ricomprese le stazioni radio base per le comunicazioni), la necessaria richiesta del permesso di costruire da parte del soggetto privato intenzionato ad edificare l’infrastruttura. In altre parole, antenne e tralicci, in quanto funzionali all’esercizio di impianti per le telecomunicazioni che l’ordinamento giuridico assume quali opere di pubblico interesse e benché soggette al procedimento amministrativo per silentium di cui agli artt. 87 e ss. del Codice delle Comunicazioni, costituiscono l’oggetto di un istruttoria – semplificata – da parte del Comune sul cui territorio dovrebbero essere installati. Specificava ulteriormente il Collegio che “L’unificazione procedimentale ed il conseguente assorbimento dei profili edilizi nell’unico titolo autoritativo ex art. 87 cit. non possono comunque comportare la variazione della natura giuridica del medesimo titolo edilizio assorbito né possono implicare assolutamente il venir meno dei poteri di governo del territorio da parte del Comune”, non essendo giuridicamente ammissibile che all’Amministrazione preposta alla vigilanza siano sottratti i particolari poteri di vigilanza che si concretizzano nell’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori e/o ripristinatori dello status quo ante in carenza di qualsivoglia profilo di conformità urbanistico – edilizia dell’installazione. Ovviamente, nella vicenda all’esame del Consiglio di Stato, si trattava di una postazione mobile ospitante antenne per la telefonia cellulare che agli effetti della sentenza esaminata dovevano essere rimosse. Questione del tutto differente, quindi, risulta l’istanza rivolta alla competente Amministrazione comunale ai fini del rilascio di un’autorizzazione paesaggistico – ambientale per l’ubicazione di un singolo diffusore su di un’infrastruttura già esistente ed in regola con il permesso di costruire, che – stando a quanto ribadito anche dalla sentenza 3783/2011 in commento – potrebbe essere ipso iure rigettata, in estrema sintesi, per finalità di bonifica di un determinato sito tecnologico o per stimato superamento dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. (S.C. per NL)

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