Cassazione. Balletto istituzionale sui criteri di ammissibilità del ricorso collettivo e/o cumulativo nel processo tributario

In ordine di tempo, l’ultima pronuncia della Corte di Cassazione sembrerebbe ammettere il ricorso collettivo nell’ambito del processo tributario tra soggetti diversi per una medesima questione di diritto.

In proposito, nella recentissima sentenza n. 21955/2010 depositata lo scorso 27 ottobre, Piazza Cavour motiva – seppur succintamente – in merito all’ammissibilità di quella che molti hanno impropriamente definito class action tributaria, laddove più contribuenti contestino al fisco, per uno o più anni d’imposta, la legittimità di una medesima pretesa. Cercando di chiarire in maniera più specifica il petitum dell’opposizione in esame, tre liberi professionisti ricorrevano contro il silenzio rigetto dell’Agenzia delle Entrate avverso una richiesta di rimborso del tributo I.R.A.P. liquidato nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, in costanza di un’attività di lavoro autonomo che veniva dagli stessi ritenuta non autonomamente organizzata ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, c. 1 e 3, c. 1, lettera c), del D.Lgs n. 446/1997 e dunque esente dall’applicazione di tale imposta. Prescindendo dalla specificità delle questioni tecniche sottese all’impugnazione e legittimanti una simile prospettazione per la quale, comunque, spetta al contribuente dimostrare concretamente l’applicabilità della regola giuridica, gli Ermellini respingevano le deduzioni dell’Agenzia orientata per l’inammissibilità del ricorso cumulativo afferente la sola identità delle questioni di diritto (applicabilità o meno dell’I.R.A.P. in relazione alla richiesta di rimborso) e non anche quelle di fatto. L’Ufficio, infatti, basava le proprie doglianze, sulla scorta di un precedente riferibile alla stessa Corte di Cassazione ed enunciato pochi mesi prima nella sentenza n. 10578/2010. In questa statuizione, infatti, la Suprema Corte prendeva le mosse della propria argomentazione proprio dalla specialità delle norme a presidio del rito in argomento, in base alle quali sarebbe stato ammissibile mutuare le procedure del processo civile – nello specifico gli artt. 103 e 104 c.p.c. sul c.d. litisconsorzio facoltativo improprio – in assenza di differenti disposizioni predominati. Sulla base di tale – invero maggiormente argomentato – filone ermeneutico contenuto nella sentenza n. 10578/2010 pronunciata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione e depositata il 30/04/2010, nel giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie «(…)l’indispensabilità dello specifico e concreto nesso tra atto e/o oggetto di ricorso ex art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 e la contestazione del contribuente, richiesta invece dalla peculiarità del relativo giudizio, postula necessariamente che intercorrano, tra le cause, questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma consistano altresì in un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti. Infatti, solo allorché i provvedimenti impugnati, pur formalmente autonomi, si risolvano nel loro concreto articolarsi in un unico fatto storico nei confronti dei più contribuenti, e questi versando in un’analoga situazione muovano anche solo in parte identiche contestazioni, può ritenersi che la definizione delle questioni comuni abbia carattere pregiudiziale rispetto alla decisione di tutte le cause, cosi da consentire l’ammissibilità, nel processo tributario, di un ricorso al tempo stesso collettivo (proposto da più contribuenti) e cumulativo (nei confronti di più atti impugnabili)» (questa la massima in www.altalex.com tratta da www.massimario.it, n. 21/2010). Tale statuizione, in realtà, altro non fa che richiamare a sua volta il principio di diritto espresso in altra occasione dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1052/2007, argomentando ed ampliando maggiormente la regola in base alla quale l’ipotesi di litisconsorzio tributario si può configurare sempre che per l’effetto della norma tributaria o per l’azione dell’amministrazione finanziaria «(…) l’atto impositivo debba essere o sia unitario coinvolgendo nell’unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti (…)». In questo caso, anche la proposizione del ricorso da parte di un solo contribuente che configuri una posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato legittima interventi cumulativi. L’antinomia giurisprudenziale, in casi del genere, ci pare non sia cosa da poco per la prosperità delle assetatissime casse erariali e sembrerebbe opportuno risolverla magari prprio attraverso una mini – legge attaa fornire un’interpretazione autentica su vicende di questo genere, posto che la massima espressione della giurisprudenza nazionale appare poco convinta sul criterio applicabile. (S.C. per NL)

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