Diritto di autore: i “diritti connessi” (diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori)

E’ nel Capo III della Sezione II della legge che troviamo la regolamentazione dei diritti connessi che fanno capo, come è scritto nell’art.80 al comma 1, agli artisti interpreti ed artisti esecutori.

Anzitutto per tali si intendono: gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano od eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno sia nel caso di opere tutelate da questa legge del diritto di autore, sia nel caso di opere di dominio pubblico e quindi non inerenti a questa legge. Il comma secondo di questo articolo precisa poi che, indipendentemente da eventuali retribuzioni ad essi spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, gli artisti interpreti ed esecutori hanno il diritto esclusivo di: a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; b) autorizzare la riproduzione diretta od indiretta, temporanea o permanente in qualunque modo o forma, parziale o totale della fissazione delle loro prestazioni artistiche; c) autorizzare la comunicazione al pubblico delle proprie prestazioni artistiche dal vivo in quale che sia forma o modo, inclusa la messa a disposizione del pubblico, in modo tale che ciascuno individualmente possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto. Inoltre la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle predette prestazioni artistiche dal vivo, salvo il caso in cui le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione si sostanzia in un supporto fonografico ed è utilizzata a scopo di lucro, per gli artisti interpreti o esecutori è riconosciuto il compenso i cui all’art.73 (Titolo II Capo I dove appunto si prevede per il produttore di fonogrammi e per gli artisti interpreti ed artisti esecutori un compenso per l’ utilizzo delle loro prestazioni riprodotte nei fonogrammi per l’utilizzo a scopo di lucro); se non vi è utilizzazione a scopo di lucro, è comunque riconosciuto l’equo compenso specificatamente previsto dall’art.73-bis sia per il produttore del fonogramma, sia per gli artisti interpreti o esecutori; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni , in modo tale che ciascuno individualmente possa accedervi dal luogo e nel momento scelti; e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, al solito tenendo conto che questo diritto esclusivo non si esaurisce nel Territorio della Comunità se non in Caso di prima vendita effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso in una Stato membro; f) autorizzare infine il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e loro riproduzioni. L’artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenza di immagini in movimento, conserva comunque il diritto ad una equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore a terzi. Nullo ogni patto contrario a questo dettame. Tale equo compenso, da definirsi tra IMAIE e associazioni competenti della confederazione degli industriale; in mancanza di accordo fra queste due parti il compenso viene stabilito con la procedura dell’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 20 luglio 1945 n.440 in cui è previsto il ricorso al collegio arbitrale che decide secondo equità e in caso di ulteriore mancato accordo dall’Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il comma 3. si chiude l’art. 80 con la statuizione che i diritti sopra indicati al comma 2 punto c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, inclusi gli atti di messa a adisposizione del pubblico per la fruizione. L’art.81 si occupa degli artisti interpreti e di quelli esecutori garantendo ad essi, al primo comma, il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico come pure alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere pregiudizievole al loro onore o alla loro reputazione. Il secondo comma garantisce loro quanto disposto dall’art. 74 dove al produttore di fonogrammi è garantito il diritto di opporsi a che l’utilizzazione dei fonogrammi di cui agli art. 73 e 73-bis (vedere il richiamo più sopra) sia effettuata in condizioni tali da arrecare grave pregiudizio ai suoi interessi industriali con possibilità di ricorso al Ministero per i beni e le attività culturali per autorizzare l’utilizzo dei fonogrammi e per eliminare cause di turbativa nell’ utilizzo in attesa della decisione dell’Autorità Giudiziaria. Chiude il comma terzo dove per il caso della radiodiffusione prevede che eventuali controversie derivanti da questo articolo siano regolate dall’art. 54 (competenza esclusiva dello Stato per l’accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche). (… continua…) (G.T. per NL)

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